ORDINI COMMERCIALI Clausole campione

ORDINI COMMERCIALI. Ogni ordine di acquisto o di incarico del Cliente deve essere formulato per iscritto ed ha valenza di proposta irrevocabile di acquisto, che si intende accolta da Var One s.r.l. soltanto per effetto di accettazione scritta inviata tramite lettera, e-mail o fax. Una volta ricevuto l’ordine dal Cliente, è facoltà di Var One s.r.l. di accettarlo o meno in ragione delle proprie esigenze imprenditoriali, tecniche od organizzative, nonché in caso di elementi idonei a far dubitare sulla solvibilità del cliente o in caso di negligenza di quest’ultimo nel rendere la documentazione necessaria. L’esecuzione dell’ordine da parte di Var One s.r.l. implica l’accettazione tacita dell’ordine ad opera di entrambe le parti. Il Cliente non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, di risarcimento del danno o pretese di alcun genere in caso di mancata accettazione del proprio ordine, fatto salvo il diritto a vedersi restituito il corrispettivo, eventualmente già corrisposto, senza diritto ad ulteriori crediti.
ORDINI COMMERCIALI. Ogni Ordine di acquisto o di incarico del Cliente deve essere formulato per iscritto ed ha valenza di proposta irrevocabile di acquisto, che si intende accolta da Data Proget srl soltanto per effetto di accettazione scritta inviata tramite lettera, e-mail, PEC o fax. Una volta ricevuto l’Ordine dal Cliente, è facoltà di Data Proget srl di accettarlo o meno in ragione delle proprie esigenze imprenditoriali, tecniche od organizzative, nonché in ragione di elementi idonei a far dubitare circa la solvibilità del Cliente o in presenza di negligenza di quest’ultimo nel rendere la documentazione necessaria e richiesta da Data Proget srl. L’esecuzione dell’Ordine da parte di Data Proget srl implica l’accettazione tacita dell’Ordine. Il Cliente non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, di risarcimento del danno o pretese di alcun genere in caso di mancata accettazione da parte di Data Proget srl del proprio Ordine, fatto salvo il diritto a vedersi restituito il corrispettivo, eventualmente già corrisposto, senza diritto ad ulteriori crediti ed indennizzi. L’Ordine di acquisto o di incarico del Cliente deve contenere la dichiarazione dello stesso di avere preso visione e di accettare le presenti Condizioni Generali, le quali regolano i rapporti con Data Proget srl.
ORDINI COMMERCIALI. Ogni Ordine di acquisto o di incarico del Cliente deve essere formulato per iscritto ed ha valenza di proposta irrevocabile di acquisto, che si intende accolta da Var Group soltanto per effetto di accettazione scritta inviata tramite lettera, e-mail, pec o fax. Una volta ricevuto l’Ordine dal Cliente, è facoltà di Var Group di accettarlo o meno in ragione delle proprie esigenze imprenditoriali, tecniche od organizzative, nonché in ragione di elementi idonei a far dubitare circa la solvibilità del Cliente o in presenza di negligenza di quest’ultimo nel rendere la documentazione necessaria e richiesta da Var Group. L’esecuzione dell’Ordine da parte di Var Group implica l’accettazione tacita dell’Ordine. Il Cliente non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, di risarcimento del danno o pretese di alcun genere in caso di mancata accettazione da parte di Var Group del proprio Ordine, fatto salvo il diritto a vedersi restituito il corrispettivo, eventualmente già corrisposto, senza diritto ad ulteriori crediti ed indennizzi. L’Ordine di acquisto o di incarico del Cliente deve contenere la dichiarazione dello stesso di avere preso visione e di accettare le presenti Condizioni Generali, le quali regolano i rapporti con Var Group.
ORDINI COMMERCIALI. Ogni ordine di acquisto o di incarico del Cliente deve essere formulato per iscritto ed ha valenza di proposta irrevocabile di acquisto, che si intende accolta da Var4team s.r.l. soltanto per effetto di accettazione scritta inviata tramite lettera, e-mail o fax. Una volta ricevuto l’ordine dal Cliente, è facoltà di Var4team s.r.l. di accettarlo o meno in ragione delle proprie esigenze imprenditoriali, tecniche od organizzative, nonché in caso di elementi idonei a far dubitare sulla solvibilità del cliente o in caso di negligenza di quest’ultimo nel rendere la documentazione necessaria. L’esecuzione dell’ordine da parte di Var4team s.r.l. implica l’accettazione tacita dell’ordine ad opera di entrambe le parti. Il Cliente non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, di risarcimento del danno o pretese di alcun genere in caso di mancata accettazione del proprio ordine, fatto salvo il diritto a vedersi restituito il corrispettivo, eventualmente già corrisposto, senza diritto ad ulteriori crediti.

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  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Ambito territoriale L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Validità territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • FARMACI E DIAGNOSTICI Determinazioni 979 30/07/20 14.14 ESTARFAPR41 - FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI (SPECIALITÀ MEDICINALI, MEZZI DI CONTRASTO, SOLUZIONI INFUSIONALI, STUPEFACENTI) OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, MEDIANTE SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA), AI SENSI DELLART. 55 DEL D. LGS. 50/2016. RIFERIMENTO PROGRAMMAZIONE FARMACI CUI 0000-000-0000. AGGIUDICAZIONE DITTE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13.616.727,85 (IVA INCLUSA) FARMACI E DIAGNOSTICI Determinazioni 980 30/07/20 15.00 CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 48 POSTI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA DACCETTAZIONE E DURGENZA DI CUI N. 25 POSTI PER LAZIENDA USL TOSCANA CENTRO, N. 20 POSTI PER LAZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST E N. 3 POSTI PER LAZIENDA USL TOSCANA SUD-EST (113/2019/CON) AMMISSIONE DEI CANDIDATI A SEGUITO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE UOC PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE Determinazioni 981 30/07/20 16.30 CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D) - (162/2019/CON) DA ASSEGNARE ALLAZIENDA USL TOSCANA CENTRO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA GRADUATORIA GENERALE DI MERITO UOC PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE Determinazioni 982 31/07/20 9.46 PROROGA TECNICA DI 180 GIORNI DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE PER LE AZIENDE SANITARIE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO E PER LAOU CAREGGI, DA DESTINARE A AOU PISANA, AUSLT NORD OVEST, AOU CAREGGI, AUSLT CENTRO, ISPRO, AOU SENESE E AUSLT SUD EST PER IL PERIODO 01/08/2020 31/01/2021.

  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

  • Quali costi devo sostenere? COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

  • Antiriciclaggio Il Cliente dichiara di: a) di essere stato informato che il Professionista è tenuto ad assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 e, in particolare, a procedere all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione e alla registrazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla segnalazione di operazioni sospette. Ai sensi di tale normativa, il Cliente ha l’obbligo di fornire al Professionista i documenti e le informazioni relativi alla persona fisica (o alla società) e ai firmatari della presente lettera di incarico, nonché all’eventuale Titolare Effettivo della prestazione. Tali documenti ed informazioni dovranno, inoltre, essere trasmessi con la massima tempestività, in caso di successiva variazione dei dati del Titolare Effettivo, onde consentire al Professionista di svolgere puntualmente gli adempimenti di adeguata verifica previsti dalla normativa, ivi compreso il controllo costante. L’omessa o tardiva trasmissione dei dati rilevanti ai fini della normativa Antiriciclaggio rende difficoltoso o impossibile al Professionista conformarsi alla stessa. Conseguentemente, la mancata disponibilità dei documenti e delle informazioni richiesti potrebbe impedire l’esecuzione della prestazione professionale, come espressamente previsto dalla normativa Antiriciclaggio. b) di essere consapevole che il Professionista conserva i dati e registra le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine per operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti controlli a cura dell’UIF o di qualunque altra Autorità competente In attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2007, al momento della sottoscrizione della presente lettera di incarico, il Professionista assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela.