Origine dei distretti industriali Clausole campione

Origine dei distretti industriali. I distretti industriali sono una realtà socio-economica non prettamente italiana, diffusasi nel nostro paese a partire dagli anni '70, originata da un allora crescente tessuto di medie e piccole imprese di origina artigiana, fortemente radicate nel territorio in cui hanno sede e concentrate spazialmente. Tale fenomeno si è manifestato con grande diffusione particolarmente in Italia, avendo trovato in essa condizioni più favorevoli, mentre contemporaneamente si stava profilando la crisi della grande impresa si stampo fordista1. Infatti, il venir meno della crescita espansiva della domanda di mercato manifestatosi proprio in quel periodo ha condotto all'acuirsi della crisi della grande impresa ed agevolato una concomitante gemmazione d'impresa, ovvero la frequente nascita di piccole o medie imprese ad iniziativa spesso del singolo imprenditore. A livello internazionale il distretto industriale fu teorizzato per la prima volta, nel XIX secolo, da Xxxxxx Xxxxxxxx0, il quale proponeva un modo nuovo di interpretare la realtà economica al fine di descrivere quella che era al tempo la situazione delle imprese tessili localizzate, nel Regno Unito, specificatamente nelle zone del Lancashire e Sheffield. Secondo Xxxxxxxx “con il termine distretto industriale si fa riferimento ad un'entità socioeconomica costituita da un insieme di imprese, facenti generalmente parte di uno stesso settore produttivo, localizzato in un'area circoscritta, tra le quali vi è collaborazione ma anche concorrenza3”. Un'altra importante definizione di distretto industriale, fu data successivamente da Porter, all'inizio degli anni '90, il quale descrisse tale entità come “un’agglomerazione geografica di imprese interconnesse, fornitori specializzati, imprese di servizi, imprese in settori collegati e organizzazioni associate che operano tutti in un particolare campo, e caratterizzata dalla contemporanea presenza di competizione e cooperazione tra imprese4”.

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  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).