Common use of Osservanza delle condizioni di lavoro Clause in Contracts

Osservanza delle condizioni di lavoro. La Concessionaria è tenuta all’osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore in riferimento allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. I suddetti obblighi vincolano la Concessionaria anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione. L’Editore, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla Concessionaria delle inadempienze segnalate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di escutere la garanzia prestata. Tale somma sarà restituita alla Concessionaria, senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l’avvenuta regolarizzazione da parte della Concessionaria. La Concessionaria è tenuta, altresì, all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi, dovuti dal Fondo. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’Editore e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Concessionaria che assume l’esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. L’Editore rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra la Concessionaria e i suoi dipendenti.

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Samples: www.poliziadistato.it

Osservanza delle condizioni di lavoro. La Concessionaria L’Impresa ha l’obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto della presente concessione. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dal Fondo di Assistenza e confermato dagli Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile del Fondo di Assistenza, oltre alle penali previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la risoluzione del contratto. L’Impresa è tenuta all’osservanza obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge come l’osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, forme di previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, nonché malattie professionali e l’osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori attualmente in vigore o che possa intervenire nel periodo di durata contrattuale. L’Impresa si obbliga a praticare nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del settore contratto, alla categoria professionale e nella località in riferimento allo specifico servizio svolto cui si svolgono le prestazioni, nonché risultanti dalle successive integrazioni e ad assolvere tutti modifiche. Gli obblighi concernenti i conseguenti oneri compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. I suddetti obblighi contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano la Concessionaria l’Impresa anche nel caso in cui non sia aderente aderisca alle associazioni stipulanti stipulanti, o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzioneper tutto il periodo della concessione. L’Editore, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla Concessionaria delle inadempienze segnalate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di escutere la garanzia prestata. Tale somma sarà restituita alla Concessionaria, senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l’avvenuta regolarizzazione da parte della Concessionaria. La Concessionaria L’Impresa è tenuta, altresì, all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. A tal fine, fermo restando che si impegna a presentare in visione e rilasciandone copia il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità o a fornire i dati per la richiesta al Fondo di Assistenza per accertare un'inadempienza contributiva relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivia personale dipendente dell’impresa, dovuti dal Fondoimpiegato nell'esecuzione del contratto, con la periodicità trimestrale o a richiesta del Direttore dell’Esecuzione del contratto. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’Editore il Fondo di Assistenza e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Concessionaria dell’Impresa che assume l’esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. L’Editore Il Fondo di Assistenza rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra la Concessionaria e l’Impresa ed i suoi dipendenti. L’Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

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Samples: Contratto Per La Concessione Del Servizio Di Ristorazione E Bar Presso Il Circolo Funzionari Della Polizia Di Stato Di Roma

Osservanza delle condizioni di lavoro. La Concessionaria Il concessionario è tenuta all’osservanza obbligato al rispetto integrale dei C.C.N.L. per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui vengono eseguiti i servizi nei locali dati in concessione, con particolare riguardo ai minimi retributivi ed agli strumenti di tutela dell’occupazione; in particolare vige l’obbligo, per il concessionario, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il servizio effettuato nei locali fa riferimento. E’ fatto obbligo al concessionario di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti delle norme in materia e di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore in riferimento allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli previdenziali, certificare periodicamente l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e similariprevidenziali e la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori; l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenticon particolare riferimento al D. Lgs 81/2008. I suddetti obblighi vincolano la Concessionaria anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione. L’Editore, nel In caso di violazione degli inottemperanza agli obblighi di cui sopraprecisati nel presente articolo, e previa comunicazione alla Concessionaria delle inadempienze segnalate dall’Ispettorato accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto Comune medesimo comunica al concessionario, e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata. In caso di escutere la garanzia prestata. Tale somma sarà restituita alla Concessionaria, senza alcuna sua rivendicazione per inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione concedente di risolvere unilateralmente il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l’avvenuta regolarizzazione da parte della Concessionaria. La Concessionaria è tenuta, altresì, all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi, dovuti dal Fondo. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’Editore e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Concessionaria che assume l’esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. L’Editore rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra la Concessionaria e i suoi dipendenticontrattuale.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Osservanza delle condizioni di lavoro. La Concessionaria L’Impresa è tenuta all’osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore in riferimento allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurativi assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. I suddetti obblighi vincolano la Concessionaria l’Impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione. L’EditoreLa Questura di , nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla Concessionaria all’Impresa delle inadempienze segnalate ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di escutere la garanzia prestataoperare una ritenuta fino al 20% dell’importo contrattuale. Tale somma sarà restituita alla Concessionaria, erogata all’Impresa senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l’avvenuta regolarizzazione da parte dell’Impresa. (Art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, che prevede l’Intervento sostitutivo della Concessionariastazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore”). La Concessionaria L’Impresa è tenuta, altresì, tenuta altresì all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi, dovuti dal Fondo. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’Editore la Questura di e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Concessionaria dell’Impresa che assume l’esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. L’Editore rimane estraneo anche ai rapporti La Questura di natura economica tra L’Impresa è obbligata, a richiesta della Questura di , a far visionare la Concessionaria documentazione attestante la regolare assunzione e i suoi dipendentila conformità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa del personale dipendente alle norme vigenti, nonché il regolare versamento delle spettanze dovute al personale.

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Samples: Contratto

Osservanza delle condizioni di lavoro. La Concessionaria Il concessionario è tenuta all’osservanza obbligato al rispetto integrale dei C.C.N.L. per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui vengono eseguiti i servizi nei locali dati in concessione, con particolare riguardo ai minimi retributivi ed agli strumenti di tutela dell’occupazione; in particolare vige l’obbligo, per il concessionario, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il servizio effettuato nei locali fa riferimento. E’ fatto obbligo al concessionario di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti delle norme in materia e di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore in riferimento allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli previdenziali, certificare periodicamente l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e similariprevidenziali e la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenticon particolare riferimento al D. Lgs 81/2008. I suddetti obblighi vincolano la Concessionaria anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione. L’Editore, nel In caso di violazione degli inottemperanza agli obblighi di cui sopraprecisati nel presente articolo, e previa comunicazione alla Concessionaria delle inadempienze segnalate dall’Ispettorato accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto Comune medesimo comunica al concessionario, e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata. In caso di escutere la garanzia prestata. Tale somma sarà restituita alla Concessionaria, senza alcuna sua rivendicazione per inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione concedente di risolvere unilateralmente il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l’avvenuta regolarizzazione da parte della Concessionaria. La Concessionaria è tenuta, altresì, all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi, dovuti dal Fondo. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’Editore e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Concessionaria che assume l’esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. L’Editore rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra la Concessionaria e i suoi dipendenticontrattuale.

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Samples: www.comune.selargius.ca.it