Osservanza delle condizioni di lavoro. Il concessionario è obbligato al rispetto integrale dei C.C.N.L. per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui vengono eseguiti i servizi nei locali dati in concessione, con particolare riguardo ai minimi retributivi ed agli strumenti di tutela dell’occupazione; in particolare vige l’obbligo, per il concessionario, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il servizio effettuato nei locali fa riferimento. E’ fatto obbligo al concessionario di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti e di certificare periodicamente l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunica al concessionario, e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione concedente di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
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Samples: Concessione
Osservanza delle condizioni di lavoro. L’Impresa ha l’obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto della presente concessione. Il concessionario è obbligato al rispetto integrale dei C.C.N.L. per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui vengono eseguiti i servizi nei locali dati in concessione, con particolare riguardo ai minimi retributivi ed agli strumenti di tutela dell’occupazione; in particolare vige l’obbligo, per il concessionario, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il servizio effettuato nei locali fa riferimento. E’ fatto obbligo al concessionario di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti e di certificare periodicamente l’avvenuto pagamento mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dal Fondo di Assistenza e confermato dagli Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile del Fondo di Assistenza, oltre alle penali previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la regolare corresponsione risoluzione del contratto. L’Impresa è obbligata al rispetto integrale delle retribuzioni ai lavoratori. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge relative alla sicurezza sui come l’osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, forme di previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, nonché malattie professionali e l’osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori attualmente in vigore o che possa intervenire nel periodo di durata contrattuale. L’Impresa si obbliga a praticare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria professionale e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché risultanti dalle successive integrazioni e modifiche. Gli obblighi concernenti i contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano l’Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse per tutto il periodo della concessione. L’Impresa è tenuta, altresì, all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. A tal fine, si impegna a presentare in visione e rilasciandone copia il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità o a fornire i dati per la richiesta al Fondo di Assistenza per accertare un'inadempienza contributiva relativa a personale dipendente dell’impresa, impiegato nell'esecuzione del contratto, con particolare riferimento la periodicità trimestrale o a richiesta del Direttore dell’Esecuzione del contratto. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Fondo di Assistenza e gli addetti al D. Lgs 81/2008servizio, in quanto questi ultimi sono alle dipendenze dell’Impresa che assume l’esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. In caso Il Fondo di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunica al concessionario, e se del caso Assistenza rimane estraneo anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata. In caso ai rapporti di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione concedente di risolvere unilateralmente il rapporto contrattualenatura economica tra l’Impresa ed i suoi dipendenti.
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Samples: Contratto Per La Concessione Del Servizio Di Ristorazione E Bar
Osservanza delle condizioni di lavoro. 1. L’Impresa ha l’obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto della presente concessione. Il concessionario è obbligato al rispetto integrale dei C.C.N.L. per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui vengono eseguiti i servizi nei locali dati in concessione, con particolare riguardo ai minimi retributivi ed agli strumenti di tutela dell’occupazione; in particolare vige l’obbligo, per il concessionario, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il servizio effettuato nei locali fa riferimento. E’ fatto obbligo al concessionario di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti e di certificare periodicamente l’avvenuto pagamento mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei 6/15 Contratto gestione distribuzione automatica CIG N.: ZE11FF8D25 riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dalla Questura e confermato dagli Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile della Questura, oltre alle penalità previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la regolare corresponsione risoluzione del contratto.
2. L’Impresa è obbligata al rispetto integrale delle retribuzioni ai lavoratori. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge relative alla sicurezza sui come l’osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008. In caso assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, forme di inottemperanza agli obblighi precisati previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e l’osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori attualmente in vigore o che possa intervenire nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunica al concessionario, e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata. In caso periodo di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione concedente di risolvere unilateralmente il rapporto durata contrattuale.
3. L’Impresa si obbliga a praticare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria professionale e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché risultanti dalle successive integrazioni e modifiche.
4. Gli obblighi concernenti i contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano l’Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse per tutto il periodo della concessione.
5. L’Impresa è tenuta, altresì, all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti,
6. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la Questura e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell’Impresa che assume l’esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. La Questura rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra l’Impresa ed i suoi dipendenti.
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Samples: Contratto Per L’appalto Del Servizio Di Distribuzione Automatica Di Alimenti E Bevande
Osservanza delle condizioni di lavoro. Il concessionario La Concessionaria è obbligato al rispetto integrale tenuta all’osservanza nei confronti dei C.C.N.L. per propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore in riferimento allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. I suddetti obblighi vincolano la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo Concessionaria anche nel caso in cui vengono eseguiti i servizi nei locali dati in concessione, con particolare riguardo ai minimi retributivi ed agli strumenti di tutela dell’occupazione; in particolare vige l’obbligo, per il concessionario, ancorché non sia aderente alle associazioni firmatariestipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni socialifino alla loro sostituzione. L’Editore, nonché di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il servizio effettuato nei locali fa riferimento. E’ fatto obbligo al concessionario di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti e di certificare periodicamente l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008. In caso di inottemperanza agli violazione degli obblighi precisati nel presente articolodi cui sopra, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato e previa comunicazione alla Concessionaria delle inadempienze segnalate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il Comune medesimo comunica diritto di escutere la garanzia prestata. Tale somma sarà restituita alla Concessionaria, senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l’avvenuta regolarizzazione da parte della Concessionaria. La Concessionaria è tenuta, altresì, all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi, dovuti dal Fondo. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’Editore e gli addetti al concessionarioservizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Concessionaria che assume l’esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. L’Editore rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra la Concessionaria e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione concedente di risolvere unilateralmente il rapporto contrattualei suoi dipendenti.
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Samples: Concession Agreement
Osservanza delle condizioni di lavoro. Il concessionario è obbligato al rispetto integrale dei C.C.N.L. per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui vengono eseguiti i servizi nei locali dati in concessione, con particolare riguardo ai minimi retributivi ed agli strumenti di tutela dell’occupazione; in particolare vige l’obbligo, per il concessionario, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il servizio effettuato nei locali fa riferimento. E’ fatto obbligo al concessionario di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti e di certificare periodicamente l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori; l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunica al concessionario, e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione concedente di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
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Samples: Concessione