Common use of Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza Clause in Contracts

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. °81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: Accordo Quadro Di Cui All’art.54 Del D. Lgs. 50/2016 E s.m.i. Per La Manutenzione Straordinaria/Pronto Intervento Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione Gestiti in Economia Dal Comune Di Finale Ligure Per L’annualita’ 2022, Accordo Quadro Di Cui All’art.54 Del D. Lgs. 50/2016 E s.m.i. Per La Manutenzione Ordinaria/Straordinaria/Pronto Intervento Delle Strade Comunali E Relative Infrastrutture Per L’annualita’ 2022, Accordo Quadro Con Unico Operatore Economico Per La Manutenzione Ordinaria, Straordinaria E Pronto Intervento Degli Immobili Del Patrimonio Comunale E Relative Pertinenze Annualita’ 2021

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 all'art. 3 del Decreto D.Lgs. n. °81/2008 626 del 1994, come mod. e s.m.iint., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 8 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto9 e all'allegato IV del D.Lgs. 494/1996, come mod. e int – I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n.° 81/2008 alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltantedel committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoredall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo associazione temporanea o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzioall'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. Il piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo – I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessatodell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.comune.benevento.it, www.comune.benevento.it

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo all’art. 15 del Decreto n. °81/2008 e s.m.i.D.lgs. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 artt. 8 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto9 ed allegato IV del D.lgs. 81/08. I piani Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n.° 81/2008 e s.m.i.delle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12/6/89, nonché 92/57/CEE del Consiglio del 24/6/42, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai Regolamenti di attuazione ed alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa L’Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltantedel Committente, l'iscrizione o del Coordinatore per la sicurezza, l’iscrizione alla camera di commercioCCIAA, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento l’assolvimento degli obblighi assicurativi lavorativi e previdenziali. L’Appaltatore L’Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoredall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo associazione temporanea o di consorzio ordinario Consorzio di imprese imprese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzioall’Impresa mandataria capogruppo. Il direttore Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano sostitutivo Piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.sienacasa.net

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. °81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n.° n. 81/2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: Accordo Quadro Di Cui All’art.54 Del D. Lgs. 50/2016 E s.m.i. Per La Manutenzione Straordinaria/Pronto Intervento Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione Gestiti in Economia Dal Comune Di Finale Ligure Per L’annualita’ 2019/2020

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. °81/2008 e s.m.i.D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 95 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto96 comma 1 a) e all'allegato XIII del D.Lgs. 81/08. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al Decreto n.° 81/2008 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltanteappaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoredall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo associazione temporanea o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzioall'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. Il piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessatodell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.mit.gov.it

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. °81/2008 e s.m.i.D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 95 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto96 comma 1 a) e all'allegato XIII del D.Lgs. 81/08. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n.° 81/2008 e s.m.i.n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltanteappaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoredall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo associazione temporanea o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzioall'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. Il piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessatodell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’articolo 105 118, comma 4, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.Codice dei contratti, l’Appaltatore l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.comune.giaveno.to.it