Osservatorio nazionale (ONIF). 1. Per quanto sopra il sistema di relazioni sindacali vigente viene integrato attraverso l’ONIF al quale vengono affidate le competenze più oltre elencate; qualora, alla scadenza del presente CCNL, le parti lo ritenessero opportuno, funzionale ed economicamente compatibile, anche sulla base della esperienza maturata e degli obiettivi raggiunti, potranno costituire un Ente Bilaterale. 2. All’Onif vengono affidate le competenze di seguito elencate; qualora, alla scadenza del presente CCNL, le parti lo ritenessero opportuno, funzionale ed economicamente compatibile, anche sulla base della esperienza maturata e degli obiettivi raggiunti, potranno costituire un Ente Bilaterale. 3. In questo quadro l’ONIF costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL per i dipendenti delle imprese funiviarie in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e sicurezza sul lavoro. 4. L’ONIF, composto da 8 membri, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e SAVT, elegge domiciliazione presso la sede dell’ANEF. Le riunioni sono peraltro possibili – con l’accordo delle parti – anche in altra sede o in teleconferenza. 5. La composizione dell’ONIF può essere estesa – laddove la materia sia di esplicito loro interesse – anche alle organizzazioni sindacali territoriali rappresentanti le minoranze linguistiche del territorio stesso, e cioè l’ASGB “Sindacato autonomo sudtirolese”. In tale ipotesi rimane comunque inalterata la pariteticità dei diritti di voto. 6. L’ONIF formulerà le proprie valutazioni ed orientamenti con maggioranza qualificata del numero totale dei componenti e le comunicherà alle parti stipulanti che, se del caso, interesseranno le proprie istanze locali. Agli effetti del suo funzionamento l’ONIF, nella prima riunione da tenersi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ccnl, aggiornerà, se necessario, l’esistente regolamento. 7. L’ONIF promuoverà – nell’esercizio delle sue funzioni ed in adempimento e nei limiti del suo mandato - almeno una concreta iniziativa all’anno. 8. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti l’ONIF, segnalati alle aziende per il tramite dell’ANEF in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire di 12 ore di permesso retribuito ogni trimestre per quanto attiene l’ONIF per partecipare alle riunioni dell’organismo. 9. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40. 10. Le riunioni dell’ONIF dovranno essere comunicate ai rispettivi componenti con un preavviso di almeno 15 giorni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Osservatorio nazionale (ONIF). 1. Per quanto sopra il sistema di relazioni sindacali vigente viene integrato attraverso l’ONIF al quale vengono affidate le competenze più oltre elencate; qualora, alla scadenza del presente CCNL, le parti lo ritenessero opportuno, funzionale ed economicamente compatibile, anche sulla base della esperienza maturata e degli obiettivi raggiunti, potranno costituire un Ente Bilaterale.
2. All’Onif vengono affidate le competenze di seguito elencate; qualora, alla scadenza del presente CCNL, le parti lo ritenessero opportuno, funzionale ed economicamente compatibile, anche sulla base della esperienza maturata e degli obiettivi raggiunti, potranno costituire un Ente Bilaterale.
3. In questo quadro l’ONIF costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL per i dipendenti delle imprese funiviarie in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e sicurezza sul lavoro.
43. L’ONIF, composto da 8 12 membri, di cui 4 6 designati dall’ANEF e 4 6 dalla FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI CISL e SAVTUILTRASPORTI, elegge domiciliazione presso la sede dell’ANEF. Le riunioni sono peraltro possibili – con l’accordo delle parti – anche in altra sede o in teleconferenza.
54. La composizione dell’ONIF può essere estesa – laddove la materia sia di esplicito loro interesse – anche alle organizzazioni sindacali territoriali rappresentanti le minoranze linguistiche del territorio stesso, e cioè il SAVT “Sindacato Autonomo Valdostano” e l’ASGB “Sindacato autonomo sudtirolese”. In tale ipotesi rimane comunque inalterata la pariteticità dei diritti di voto.
65. L’ONIF formulerà le proprie valutazioni ed orientamenti con maggioranza qualificata del numero totale dei componenti e le comunicherà alle parti stipulanti che, se del caso, interesseranno le proprie istanze locali. Agli effetti del suo funzionamento l’ONIF, nella prima riunione da tenersi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ccnl, aggiornerà, se necessario, l’esistente regolamento.
76. L’ONIF promuoverà – nell’esercizio delle sue funzioni ed in adempimento e nei limiti del suo mandato - almeno una concreta iniziativa all’anno.
87. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti l’ONIFl’ONIF ovvero la Commissione per le pari opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’ANEF in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire di 12 ore di permesso retribuito ogni trimestre per quanto attiene l’ONIF e 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per quanto attiene la CPO per partecipare alle riunioni dell’organismodei rispettivi organismi.
98. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40.
109. Le riunioni dell’ONIF e/o della CPO dovranno essere comunicate ai rispettivi componenti con un preavviso di almeno 15 giorni.
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Osservatorio nazionale (ONIF). 1. Per quanto sopra il sistema di relazioni sindacali vigente viene integrato attraverso l’ONIF l'ONIF, al quale vengono affidate le competenze più oltre elencate; qualora, alla scadenza del presente CCNLc.c.n.l., le parti lo ritenessero opportuno, funzionale ed economicamente compatibile, anche sulla base della esperienza maturata e degli obiettivi raggiunti, potranno costituire un Ente Bilaterale.
2. All’Onif vengono affidate le competenze di seguito elencate; qualora, alla scadenza del presente CCNL, le parti lo ritenessero opportuno, funzionale ed economicamente compatibile, anche sulla base della esperienza maturata e degli obiettivi raggiunti, potranno costituire un Ente Bilaterale.
3. In questo quadro l’ONIF l'ONIF costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese funiviarie in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e sicurezza sul lavoro.
43. L’ONIFL'ONIF, composto da 8 12 membri, di cui 4 6 designati dall’ANEF dall'ANEF e 4 6 dalla FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI CISL e SAVTUILTRASPORTI, elegge domiciliazione presso la sede dell’ANEFdell'ANEF. Le riunioni sono peraltro possibili – - con l’accordo l'accordo delle parti – - anche in altra sede o in teleconferenza.
54. La composizione dell’ONIF dell'ONlF può essere estesa – - laddove la materia sia di esplicito loro interesse – - anche alle organizzazioni sindacali territoriali rappresentanti le minoranze linguistiche del territorio stesso, e cioè l’ASGB “il SAVT "Sindacato Autonomo Valdostano e l'ASGB Sindacato autonomo sudtirolese”". In tale ipotesi rimane comunque inalterata la pariteticità dei diritti di voto.
65. L’ONIF L'ONIF formulerà le proprie valutazioni ed orientamenti con maggioranza qualificata del numero totale dei componenti e le comunicherà alle parti stipulanti che, se del caso, interesseranno le proprie istanze locali. Agli effetti del suo funzionamento l’ONIFl'ONIF, nella prima riunione da tenersi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ccnlc.c.n.l., aggiornerà, se necessario, l’esistente l'esistente regolamento.
76. L’ONIF L'ONIF promuoverà – nell’esercizio - nell'esercizio delle sue funzioni ed in adempimento e nei limiti del suo mandato - almeno una concreta iniziativa all’annoall'anno.
87. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti l’ONIFl'ONlF ovvero la Commissione per le pari opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’ANEF dell'ANEF in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire di 12 ore di permesso retribuito ogni trimestre per quanto attiene l’ONIF l'ONIF e 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per quanto attiene la CPO per partecipare alle riunioni dell’organismodei rispettivi organismi.
98. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’artall'art. 40.
109. Le riunioni dell’ONIF dell'ONIF e/o della CPO dovranno essere comunicate ai rispettivi componenti con un preavviso di almeno 15 giorni.
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Samples: Transportation & Logistics
Osservatorio nazionale (ONIF). 1. Per quanto sopra il sistema di relazioni sindacali vigente viene integrato attraverso l’ONIF al quale vengono affidate le competenze più oltre elencate; qualora, alla scadenza del presente CCNL, le parti lo ritenessero opportuno, funzionale ed economicamente compatibile, anche sulla base della esperienza maturata e degli obiettivi raggiunti, potranno costituire un Ente Bilaterale.
2. All’Onif All’ONIF vengono affidate le competenze di seguito elencate; qualora, alla scadenza del presente CCNL, le parti lo ritenessero opportuno, funzionale ed economicamente compatibile, anche sulla base della esperienza maturata e degli obiettivi raggiunti, potranno costituire un Ente Bilaterale.
3. In questo quadro l’ONIF costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL per i dipendenti delle imprese funiviarie in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e sicurezza sul lavoro.
4. L’ONIF, composto da 8 membri, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e SAVT, elegge domiciliazione presso la sede dell’ANEF. Le riunioni sono peraltro possibili – con l’accordo delle parti – anche in altra sede o in teleconferenza.
5. La composizione dell’ONIF può essere estesa – laddove la materia sia di esplicito loro interesse – anche alle organizzazioni sindacali territoriali rappresentanti le minoranze linguistiche del territorio stesso, e cioè l’ASGB “Sindacato autonomo sudtirolese”. In tale ipotesi rimane comunque inalterata la pariteticità dei diritti di voto.
6. L’ONIF formulerà le proprie valutazioni ed orientamenti con maggioranza qualificata del numero totale dei componenti e le comunicherà alle parti stipulanti che, se del caso, interesseranno le proprie istanze locali. Agli effetti del suo funzionamento l’ONIF, nella prima riunione da tenersi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ccnl, aggiornerà, se necessario, l’esistente regolamento.
7. L’ONIF promuoverà – nell’esercizio delle sue funzioni ed in adempimento e nei limiti del suo mandato - almeno una concreta iniziativa all’anno.
8. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti l’ONIF, segnalati alle aziende per il tramite dell’ANEF in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire di 12 ore di permesso retribuito ogni trimestre per quanto attiene l’ONIF per partecipare alle riunioni dell’organismo.
9. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40.
10. Le riunioni dell’ONIF dovranno essere comunicate ai rispettivi componenti con un preavviso di almeno 15 giorni.
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