Osservatorio regionale. Le parti convengono di costituire a livello regionale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni: – applicazione nell’ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agroalimentare ed attività connesse; – politiche attive del lavoro e della formazione professionale; – politiche regionali di sviluppo dell’agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell’ambiente. L’Osservatorio regionale è composto da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori. Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio regionale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.
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Osservatorio regionale. Le Nell’intento condiviso di favorire lo sviluppo di un corretto sistema di rapporti sindacali, le parti convengono di costituire attivare l’Osservatorio del settore oggetto del presente contratto a livello regionale un osservatorio che svolge regionale. L’Osservatorio sarà composto da sei rappresentanti, firmatari del presente contratto, di cui tre designati dalle Associazioni datoriali e tre dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori; si riunirà periodicamente, in relazione al programma di attività o su richiesta di una delle parti e comunque, di norma, con cadenza semestrale. Sulla scorta di quanto prodotto dall’Osservatorio le seguenti funzioni: – applicazione nell’ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo Parti firmatarie il presente contratto si riuniranno, anche al fine di redigere rapporti sull’andamento del settore agroalimentare ed attività connesse; – politiche attive del lavoro e e/o promuovere l’adozione di interventi nei confronti della formazione professionale; – politiche regionali di sviluppo dell’agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell’ambiente. L’Osservatorio politica regionale è composto da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali sostegno delle imprese e dei lavoratori. Le Tale Osservatorio, che potrà, qualora le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio ne ravvisino l’esigenza, essere articolato anche su livelli territoriali, opererà in stretta collaborazione con Organismi pubblici e/o privati quali, in particolare, la Regione, l’Ebiart ed il Fondo regionale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.di categoria di cui all’art. 4. L’attività dell’Osservatorio sarà principalmente orientata a:
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Osservatorio regionale. Le parti convengono di costituire a livello regionale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni: – applicazione nell’ambito nell‟ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agroalimentare ed attività connesse; – politiche attive del lavoro e della formazione professionale; – politiche regionali di sviluppo dell’agrodell‟agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell’ambientedell‟ambiente. L’Osservatorio L‟Osservatorio regionale è composto da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori. Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio l‟Osservatorio regionale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.
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Osservatorio regionale. Le parti convengono di costituire a livello regionale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni: – − applicazione nell’ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agroalimentare ed attività connesse; – − politiche attive del lavoro e della formazione professionale; – − politiche regionali di sviluppo dell’agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell’ambiente. L’Osservatorio regionale è composto da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori. Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio regionale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.
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Osservatorio regionale. Le parti convengono di costituire a livello regionale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni: – - applicazione nell’ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agroalimentare ed attività connesse; – - politiche attive del lavoro e della formazione professionale; – - politiche regionali di sviluppo dell’agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell’ambiente. L’Osservatorio regionale è composto da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori. Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio regionale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.
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