Paesi terzi Clausole campione

Paesi terzi. (1) Fatto salvo l’articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi ricono- sciuto. (2) L’elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del ricono- scimento, figurano nell’appendice 4.
Paesi terzi. Programmi semplici, 80%; • Multiprogrammi, 80%. In caso di crisi: • Programmi semplici, 85%; • Multiprogrammi, 85%. Con il D.L. n.91/2014, al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti d’imprese già esistenti, è stata prevista una misura agevolativa, nella forma di credito d’imposta, per le imprese che producono prodotti agricoli, della pesca, acquacoltura e agro- alimentare. Come previsto dalla norma , la definizione delle condizioni, dei termini e delle modalità di applicazione della misura è stata rimessa ad un Decreto interministeriale (del MIPAAF di concerto con MISE e MEF) emanato il 13 gennaio scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio. Con Circolare dell’ 8 ottobre 2015 il MIPAAF ha reso note le modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta. L’iter di gestazione e predisposizione della misura si è così perfezionato rendendo operativa la misura. Per il testo della Circolare e la modulistica vd. il seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/x lex/ cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ IDPagina/9306 Fra i tanti rapporti instaurati dalla Confagricoltura con soggetti terzi grazie ad Expo e alla Vigna di Xxxxxxxx, vi è anche quello con FCA- FIAT, con la quale si è avviata una partnership, che, fra l’altro, prevede delle condizioni d’acquisto di autovetture riservate alle aziende associate di Confagricoltura. In buona sostanza, i soci e i dipendenti di Confagricoltura, esibendo, presso tutti i concessionari FCAd’Italia,unattestatochedimostri l’appartenenza all’organizzazione, potranno usufruire di una interessante scontistica sui veicoli FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO e JEEP fino a tutto il 31 dicembre 2015, che vanno da un minimo del 11% ad un massimo del 29.5 % a seconda del modello da acqusistare. Maggiori informazioni come il testo integrale dell’accordo presso gli uffici dell’Unione Provinciale Agricoltori di Ancona.

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  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.