Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila). 2. Entro i 25 (venticinque) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 20 (venti) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data. 3. La Stazione appaltante, previo accertamento della regolarità contributiva “DURC”, provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. 4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
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Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 50.000,00 15.000,00 (cinquantamilaquindicimila).
2. Entro i 25 (venticinque) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 20 (venti) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data.
3. La Stazione appaltante, previo accertamento della regolarità contributiva “DURC”, provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamentoavanzamento dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati regolarmente contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi d’asta e della relativa quota degli oneri per la sicurezzaritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila).Euro 85.000,00
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o CRE. Entro i 25 (venticinque) 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e ed il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 20 (venti) giorni, lo stesso termine il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della datapagamento.
3. La Stazione appaltante, previo accertamento della regolarità contributiva “DURC”, stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni60 giorni dalla data di emissione della fattura, mediante emissione dell’apposito mandatoai sensi dell’art. 1 commi n° 2,4,6 del D.Lvo 192/2012.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
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