Common use of Pagamento del salario Clause in Contracts

Pagamento del salario. 1 II salario deve essere pagato al più tardi l’ultimo giorno del mese. In caso di salari basati sulla cifra d’affari o se convenuto per scritto, il pagamento può avvenire al più t ardi il 6° del mese successivo. Qualora corrisponda partecipazioni mensili, quali partecipazioni alla ci- fra d’affari o agli utili, un’azienda può, se convenuto per scritto, versare un acconto pari almeno all’80% del salario lordo medio (art. 8) entro il 27° del mese. L’importo residuo deve essere versato al più tardi il 6° del mese successivo. 2 Al collaboratore deve essere consegnato mensilmente un foglio paga detta- gliato. 3 L’ultimo giorno del rapporto di lavoro, al collaboratore devono essere rimessi tutti gli eventuali crediti salariali (tenendo conto delle possibili compensazioni), il conteggio finale e l’attestato di lavoro. Se il salario è pagato in contanti e il collaboratore non ha domicilio fisso in Svizzera, tutti i crediti salariali (conto tenuto delle possibilità di compensazione), il conteggio finale e l’attestato de- vono essere rimessi al collaboratore l’ultimo giorno di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Alberghiera E Della Ristorazione, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Alberghiera E Della Ristorazione

Pagamento del salario. 1 II salario deve essere pagato al più tardi l’ultimo giorno del mese. In caso di salari basati sulla cifra d’affari o se convenuto per scritto, il pagamento può avvenire al più t ardi il 6° del mese successivo. Qualora corrisponda partecipazioni mensili, quali partecipazioni alla ci- fra d’affari cifra d’af- fari o agli utili, un’azienda può, se convenuto per scritto, versare un acconto pari almeno all’80% del salario lordo medio (art. 8) entro il 27° del mese. L’importo residuo deve essere versato al più tardi il 6° del mese successivo. 2 Al collaboratore deve essere consegnato mensilmente un foglio paga detta- gliato. 3 L’ultimo giorno del rapporto di lavoro, al collaboratore devono essere rimessi tutti gli eventuali crediti salariali (tenendo conto delle possibili compensazioni), il conteggio finale e l’attestato di lavoro. Se il salario è pagato in contanti e il collaboratore non ha domicilio fisso in Svizzera, tutti i crediti salariali (conto tenuto delle possibilità di compensazione), il conteggio finale e l’attestato de- vono essere rimessi al collaboratore l’ultimo giorno di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Alberghiera E Della Ristorazione