Common use of Pagamento del salario Clause in Contracts

Pagamento del salario. 1 II salario deve essere pagato al più tardi l’ultimo giorno del mese. In caso di salari basati sulla cifra d’affari o se convenuto per scritto, il pagamento può avvenire al più t ardi il 6° del mese successivo. Qualora corrisponda partecipazioni mensili, quali partecipazioni alla ci- fra d’affari o agli utili, un’azienda può, se convenuto per scritto, versare un acconto pari almeno all’80% del salario lordo medio (art. 8) entro il 27° del mese. L’importo residuo deve essere versato al più tardi il 6° del mese successivo.

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Pagamento del salario. 1 II salario deve essere pagato al più tardi l’ultimo giorno del mese. In caso di salari basati sulla cifra d’affari o se convenuto per scritto, il pagamento può avvenire al più t ardi tardi il 64° del mese successivo. Qualora corrisponda partecipazioni mensili, quali partecipazioni alla ci- fra cifra d’affari o agli utili, un’azienda può, se convenuto per scritto, versare un acconto pari almeno all’80% del salario lordo medio (art. 8) entro il 27° del mese. L’importo residuo deve essere versato al più tardi il 6° del mese successivo.

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Pagamento del salario. 1 II salario deve essere pagato al più tardi l’ultimo giorno del mese. In caso di salari basati sulla cifra d’affari o se convenuto per scritto, il pagamento può avvenire al più t ardi tardi il 6° del mese successivo. Qualora corrisponda partecipazioni mensili, quali partecipazioni alla ci- fra cifra d’affari o agli utili, un’azienda può, se convenuto per scritto, versare un acconto pari almeno all’80% del salario lordo medio (art. 8) entro il 27° del mese. L’importo residuo deve essere versato al più tardi il 6° del mese successivo. 2 Al collaboratore deve essere consegnato mensilmente un foglio paga dettagliato.

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Pagamento del salario. 1 II salario deve essere pagato al più tardi l’ultimo giorno del mese. In caso di salari basati sulla cifra d’affari o se convenuto per scritto, il pagamento può avvenire al più t ardi il 6° del mese successivo. Qualora corrisponda partecipazioni mensili, quali partecipazioni alla ci- fra d’affari cifra d’af- fari o agli utili, un’azienda può, se convenuto per scritto, versare un acconto pari almeno all’80% del salario lordo medio (art. 8) entro il 27° del mese. L’importo residuo deve essere versato al più tardi il 6° del mese successivo.

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