Common use of Pagamento del salario Clause in Contracts

Pagamento del salario. 1 Il salario viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguente. Esso va consegnato in busta chiusa, col conteggio definitivo almeno mensile, di regola sul cantiere, durante il lavoro o imme- diatamente dopo. Eventuali reclami devono essere fatti immediatamente e saranno liquidati nel giorno lavorativo successivo. 2 Proporzionalmente al lavoro eseguito, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore nel bisogno le anticipazioni che può ragionevolmente fargli. Restano riservate pattuizioni d’altro tenore concordate tra datore di lavoro e lavoratore. 3 Se il salario non è versato in contanti, il datore di lavoro deve provvedere affinché il lavoratore non debba sopportare spese eccessive a tale riguardo, come ad esempio commissioni bancarie. Tasse d’im- porto modesto non sono considerate come costi eccessivi, particolarmente se sono compensate con bonifico di interessi. 4 Il lavoratore non può cedere a terzi le sue pretese salariali. Cessioni di salario ciò malgrado effettuate come pure cessioni di xxxxxxx accettate prima della conclusione del contratto di lavoro, non sono ricono- sciute dal datore di lavoro. Egli effettua pagamenti salariali esclusivamente al lavoratore. Fanno ecce- zione sentenze giudiziarie, pignoramenti salariali in via esecutiva e accordi tra le parti contraenti il CCL. 5 Il datore di lavoro ha l’obbligo di procedere all’anticipo delle indennità SUVA e cassa malati; per quanto riguarda l’indennità SUVA questo obbligo non è limitato nel tempo; per la cassa malati, per due mesi.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Pagamento del salario. 1 Il salario salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguentese- guente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. Esso Il conteggio definitivo mensile va consegnato contemporaneamente in busta chiusa, col conteggio definitivo almeno mensile, di regola sul cantiere, durante . È conseguentemente vie- tato il lavoro o imme- diatamente dopopagamento del salario in contanti. Eventuali reclami devono essere fatti immediatamente e saranno liquidati nel giorno lavorativo successivo. 2 Proporzionalmente al lavoro eseguito, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore nel bisogno le anticipazioni antici- pazioni che può ragionevolmente fargli. Eventuali richieste vanno rivolte al datore di lavoro con due giorni d’anticipo. Vengono mantenute le condizioni menzionate al cpv. 1. Restano riservate pattuizioni d’altro tenore concordate tra datore di lavoro e lavoratore. 3 Se il salario non è versato in contanti, il Il datore di lavoro deve provvedere affinché il lavoratore non debba sopportare spese eccessive a tale riguardori- guardo, come ad esempio commissioni bancarie. Tasse d’im- porto d’importo modesto non sono considerate come costi eccessivi, particolarmente se sono compensate con bonifico di interessi. 4 Il lavoratore non può cedere a terzi le sue pretese salariali. Cessioni di salario ciò malgrado effettuate come pure cessioni di xxxxxxx accettate prima della conclusione del contratto di lavoro, non sono ricono- sciute riconosciute dal datore di lavoro. Egli effettua pagamenti salariali esclusivamente al lavoratore. Fanno ecce- zione eccezione sentenze giudiziarie, pignoramenti salariali in via esecutiva e accordi tra le parti contraenti il CCL. 5 Il datore di lavoro ha l’obbligo di procedere all’anticipo delle indennità SUVA e cassa malati; per quanto riguarda l’indennità SUVA questo obbligo non è limitato nel tempo; per la cassa malati, per due mesi.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Pagamento del salario. 1 Il salario salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguenteseguente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. Esso Il conteggio definitivo mensile va consegnato contemporaneamente in busta chiusa, col conteggio definitivo almeno mensile, di regola sul cantiere, durante . È conseguentemente vietato il lavoro o imme- diatamente dopopagamento del salario in contanti. Eventuali reclami devono essere fatti immediatamente e saranno liquidati nel giorno lavorativo successivo. 2 Proporzionalmente al lavoro eseguito, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore nel bisogno le anticipazioni che può ragionevolmente fargli. Eventuali richieste vanno rivolte al datore di lavoro con due giorni d’anticipo. Vengono mantenute le condizioni menzionate al cpv. 1. Restano riservate pattuizioni d’altro tenore concordate tra datore di lavoro e lavoratore. 3 Se il salario non è versato in contanti, il Il datore di lavoro deve provvedere affinché il lavoratore non debba sopportare spese eccessive a tale riguardoeccessive, come ad esempio commissioni bancarie. Tasse d’im- porto d’importo modesto non sono considerate come costi eccessivi, particolarmente se sono compensate con bonifico di interessi. 4 Il lavoratore non può cedere a terzi le sue pretese salariali. Cessioni di salario ciò malgrado effettuate come pure cessioni di xxxxxxx accettate prima della conclusione del contratto di lavoro, non sono ricono- sciute riconosciute dal datore di lavoro. Egli effettua pagamenti salariali esclusivamente al lavoratore. Fanno ecce- zione eccezione sentenze giudiziarie, pignoramenti salariali in via esecutiva e accordi tra le parti contraenti il CCL. 5 Il datore di lavoro ha l’obbligo di procedere all’anticipo delle indennità SUVA e cassa malati; per quanto riguarda l’indennità SUVA questo obbligo non è limitato nel tempo; per la cassa malati, per due mesi.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Pagamento del salario. 1 Il salario salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguenteseguente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. Esso Il conteggio definitivo mensile va consegnato contemporaneamente in busta chiusa, col conteggio definitivo almeno mensile, di regola sul cantiere, durante . È con- seguentemente vietato il lavoro o imme- diatamente dopopagamento del salario in contanti. Eventuali reclami devono essere fatti immediatamente e saranno liquidati nel giorno lavorativo successivo. 2 Proporzionalmente al lavoro eseguito, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore nel bisogno le anticipazioni che può ragionevolmente fargli. Eventuali richieste vanno rivolte al datore di lavoro con due giorni d’anticipo. Vengono mantenute le condizioni menzionate al cpv. 1. Restano riservate pattuizioni pattui- zioni d’altro tenore concordate tra datore di lavoro e lavoratore. 3 Se il salario non è versato in contanti, il Il datore di lavoro deve provvedere affinché il lavoratore non debba sopportare spese eccessive a tale riguardoeccessive, come ad esempio commissioni bancarie. Tasse d’im- porto d’importo modesto non sono considerate come costi eccessiviecces- sivi, particolarmente se sono compensate con bonifico di interessi. 4 Il lavoratore non può cedere a terzi le sue pretese salariali. Cessioni di salario ciò malgrado effettuate come pure cessioni di xxxxxxx accettate prima della conclusione del contratto di lavoro, non sono ricono- sciute rico- nosciute dal datore di lavoro. Egli effettua pagamenti salariali esclusivamente al lavoratore. Fanno ecce- zione ec- cezione sentenze giudiziarie, pignoramenti salariali in via esecutiva e accordi tra le parti contraenti il CCL. 5 Il datore di lavoro ha l’obbligo di procedere all’anticipo delle indennità SUVA e cassa malati; per quanto riguarda l’indennità SUVA questo obbligo non è limitato nel tempo; per la cassa malati, per due mesi.

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