Pagamento di retrocessioni e sconti. La direzione del fondo e i relativi incaricati possono corri- spondere retrocessioni a titolo di indennizzo dell’attività Commissione di amministra- zione forfettaria della dire- zione del fondo Xxx. 0,80% p.a. del patri- monio complessivo del fondo liari in Svizzera o dalla Svizzera. In particolare, è conside- rata attività di vendita ogni attività intesa a promuovere la vendita o l’intermediazione di quote del fondo, come l’organizzazione di road show, la partecipazione a mani- La commissione viene utilizzata per la direzione, la ge- stione patrimoniale e la promozione della vendita del fondo immobiliare, per l’Advisory, per l’indennità della banca depositaria per i servizi da essa erogati, come la custodia del patrimonio del fondo, il disbrigo del traffico dei pagamenti e gli altri compiti di cui al § 19 del con- tratto del fondo. Un elenco dettagliato delle indennità e spese accessorie contenute nella commissione di amministrazione forfetta- ria è riportato al § 19 del contratto del fondo. Oltre alla commissione di gestione forfettaria prevista dal Acquisto e vendita di fondi Max. 1% del prezzo di ac- quisto o di vendita Commissione di costruzione e sviluppo Max. 2% dei costi di costru- zione Commissione di gestione dei beni fondiari Max. 5% del ricavo lordo annuo da affitti § 19 del contratto del fondo, la direzione del fondo ha diritto anche alle seguenti indennità, che non sono com- prese nella commissione di amministrazione forfettaria: festazioni e fiere, la produzione di materiale pubblicitario, la formazione dei collaboratori, ecc. Le retrocessioni non sono considerate sconti, anche se in ultima analisi vengono interamente o parzialmente inol- trate agli investitori. I destinatari delle retrocessioni garantiscono una divulga- zione trasparente e informano di propria iniziativa e gra- tuitamente l’investitore in merito all’ammontare delle in- dennità che potrebbero ricevere per la promozione dell’attività di vendita. Su richiesta, i destinatari delle retrocessioni rendono noti gli importi effettivamente ricevuti che ottengono per la promozione della vendita con riferimento agli investi- menti collettivi di capitale di tali investitori. La direzione del fondo e i relativi incaricati non pagano alcuno sconto con riferimento all’attività di promozione della vendita in Svizzera o dalla Svizzera al fine di ridurre le tasse e i costi addebitati al fondo immobiliare a carico degli investitori.
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Samples: Fondo Immobiliare
Pagamento di retrocessioni e sconti. La direzione del fondo e i relativi incaricati suoi mandatari possono corri- spondere versare retrocessioni a titolo di indennizzo dell’attività Commissione remunerazione per attività di amministra- zione forfettaria della dire- zione del fondo Xxx. 0,80% p.a. del patri- monio complessivo del fondo liari distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera. In particolare, è conside- rata Svizzera delle seguenti classi di quote: – quote di classe A; – quote di classe B. Con tale remunerazione si possono risarcire in particolare i seguenti servizi: – attività di vendita ogni attività intesa distribuzione volte a promuovere la vendita o l’intermediazione di quote del fondo, come l’organizzazione ad esempio organizzazione di road show, la partecipazione a mani- La commissione viene utilizzata per la direzione, la ge- stione patrimoniale e la promozione della vendita del fondo immobiliare, per l’Advisory, per l’indennità della banca depositaria per i servizi da essa erogati, come la custodia del patrimonio del fondo, il disbrigo del traffico dei pagamenti e gli altri compiti di cui al § 19 del con- tratto del fondo. Un elenco dettagliato delle indennità e spese accessorie contenute nella commissione di amministrazione forfetta- ria è riportato al § 19 del contratto del fondo. Oltre alla commissione di gestione forfettaria prevista dal Acquisto e vendita di fondi Max. 1% del prezzo di ac- quisto o di vendita Commissione di costruzione e sviluppo Max. 2% dei costi di costru- zione Commissione di gestione dei beni fondiari Max. 5% del ricavo lordo annuo da affitti § 19 del contratto del fondo, la direzione del fondo ha diritto anche alle seguenti indennità, che non sono com- prese nella commissione di amministrazione forfettaria: festazioni eventi e fiere, la produzione di materiale pubblicitario, la formazione dei collaboratori, eccdel personale addetto alla distribuzione; – attività di consulenza in relazione al prodotto. Le retrocessioni non sono considerate sconti, da considerarsi sconti anche se quando vengono integralmente o in ultima analisi vengono interamente o parzialmente inol- trate parte trasferite agli investitori. I destinatari delle retrocessioni garantiscono assicurano una divulga- zione divulgazione trasparente e informano di propria iniziativa volontariamente e gra- tuitamente l’investitore in merito all’ammontare gratuitamente gli investitori circa l’ammontare delle in- dennità indennità che potrebbero possono ricevere per la promozione dell’attività l’attività di venditadistribuzione. Su richiesta, i destinatari delle retrocessioni rendono noti gli effettivi importi effettivamente ricevuti che ottengono per la promozione della vendita con riferimento agli investi- menti l’attività di distribuzione degli investimenti collettivi di capitale di tali investitori. La direzione del fondo e i relativi incaricati suoi mandatari non pagano alcuno sconto con riferimento all’attività versano retrocessioni a titolo di promozione della vendita remunerazione per l’attività di distribuzione delle classi di quote «I», «M» e «VE» in Svizzera o dalla Svizzera. Nell’ambito della distribuzione in Svizzera al fine di o dalla Svizzera, la direzione del fondo e i suoi mandatari possono accordare su richiesta sconti direttamente agli investitori. Tali sconti servono a ridurre le tasse commissioni e i costi addebitati ai rispettivi investitori. Sono ammessi sconti a condizione che – i relativi importi siano prelevati dalle commissioni già addebitate al patrimonio del fondo, in modo da non gravare ulteriormente sul patrimonio del fondo; – detti sconti siano concessi sulla base di criteri oggettivi; – gli sconti siano accordati nel rispetto degli stessi requisiti temporali e in pari misura a tutti gli investitori che soddisfano i criteri oggettivi e che ne fanno richiesta. I criteri oggettivi per la concessione di sconti da parte della direzione del fondo immobiliare sono i seguenti: – il volume sottoscritto dall’investitore ovvero il volume complessivo detenuto dall’investitore nell’investimento collettivo di capitale oppure eventualmente nella gamma di prodotti del Promoter (Raiffeisen Svizzera società cooperativa); – l’ammontare delle commissioni generate dall’investitore; – il comportamento d’investimento dell’investitore (ad es. durata prevista dell’investimento); – la disponibilità dell’investitore a carico degli investitorioffrire il proprio sostegno nella fase di lancio di un investimento collettivo di capitale. Su richiesta dell’investitore la direzione del fondo rende noto a titolo gratuito il rispettivo ammontare dello sconto.
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Samples: Fondo Di Investimento
Pagamento di retrocessioni e sconti. La direzione del fondo e i relativi incaricati possono corri- spondere retrocessioni a titolo di indennizzo dell’attività di vendita e di intermediazione di quote di fondi immobi- Commissione di amministra- zione forfettaria della dire- zione del fondo XxxMax. 0,80% p.a. del patri- monio complessivo del fondo liari in Svizzera o dalla Svizzera. In particolare, è conside- rata attività di vendita ogni attività intesa a promuovere la vendita o l’intermediazione di quote del fondo, come l’organizzazione di road show, la partecipazione a mani- La commissione viene utilizzata per la direzione, la ge- stione patrimoniale e la promozione della vendita del fondo immobiliare, per l’Advisory, per l’indennità della banca depositaria per i servizi da essa erogati, come la custodia del patrimonio del fondo, il disbrigo del traffico dei pagamenti e gli altri compiti di cui al § 19 del con- tratto del fondo. Un elenco dettagliato delle indennità e spese accessorie contenute nella commissione di amministrazione forfetta- ria è riportato al § 19 del contratto del fondo. Oltre alla commissione di gestione forfettaria prevista dal Acquisto e vendita di fondi Max. 1% del prezzo di ac- quisto o di vendita Commissione di costruzione e sviluppo Max. 2% dei costi di costru- zione Commissione di gestione dei beni fondiari Max. 5% del ricavo lordo annuo da affitti § 19 del contratto del fondo, la direzione del fondo ha diritto anche alle seguenti indennità, che non sono com- prese nella commissione di amministrazione forfettaria: festazioni e fiere, la produzione di materiale pubblicitario, la formazione dei collaboratori, ecc. Le retrocessioni non sono considerate sconti, anche se in ultima analisi vengono interamente o parzialmente inol- trate agli investitori. I destinatari delle retrocessioni garantiscono una divulga- zione trasparente e informano di propria iniziativa e gra- tuitamente l’investitore in merito all’ammontare delle in- dennità che potrebbero ricevere per la promozione dell’attività di vendita. Su richiesta, i destinatari delle retrocessioni rendono noti gli importi effettivamente ricevuti che ottengono per la promozione della vendita con riferimento agli investi- menti collettivi di capitale di tali investitori. La direzione del fondo e i relativi incaricati non pagano alcuno sconto con riferimento all’attività di promozione della vendita in Svizzera o dalla Svizzera al fine di ridurre le tasse e i costi addebitati al fondo immobiliare a carico degli investitori.
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Samples: Fondo Immobiliare
Pagamento di retrocessioni e sconti. La direzione del fondo e i relativi incaricati suoi mandatari possono corri- spondere versare retrocessioni a titolo di indennizzo dell’attività Commissione remunerazione per l’attività di amministra- zione forfettaria della dire- zione del fondo Xxx. 0,80% p.a. del patri- monio complessivo del fondo liari distribuzione delle seguenti classi di quote in Svizzera o dalla Svizzera. In particolare, è conside- rata : – quote della Classe A del comparto Raiffeisen Futura Swiss Stock – quote della Classe A del comparto Raiffeisen Futura Swiss Xxxxx Xxxx – quote della Classe A del comparto Raiffeisen Futura Global Stock – quote della Classe A del comparto Raiffeisen Futura Global Bond Con tale indennità possono essere risarciti in particolare i seguenti servizi: - attività di vendita ogni attività intesa distribuzione volte a promuovere la vendita o l’intermediazione distribuzione di quote del fondodi fondi, come ad esempio l’organizzazione di road show, la partecipazione a mani- La commissione viene utilizzata per la direzione, la ge- stione patrimoniale e la promozione della vendita del fondo immobiliare, per l’Advisory, per l’indennità della banca depositaria per i servizi da essa erogati, come la custodia del patrimonio del fondo, il disbrigo del traffico dei pagamenti e gli altri compiti di cui al § 19 del con- tratto del fondo. Un elenco dettagliato delle indennità e spese accessorie contenute nella commissione di amministrazione forfetta- ria è riportato al § 19 del contratto del fondo. Oltre alla commissione di gestione forfettaria prevista dal Acquisto e vendita di fondi Max. 1% del prezzo di ac- quisto o di vendita Commissione di costruzione e sviluppo Max. 2% dei costi di costru- zione Commissione di gestione dei beni fondiari Max. 5% del ricavo lordo annuo da affitti § 19 del contratto del fondo, la direzione del fondo ha diritto anche alle seguenti indennità, che non sono com- prese nella commissione di amministrazione forfettaria: festazioni eventi e fiere, la produzione di materiale pubblicitario, la formazione dei collaboratori, eccdel personale addetto alla distribuzione; - l’attività di consulenza in relazione al prodotto. Le retrocessioni non sono considerate sconti, da considerarsi sconti anche se quando vengono integralmente o in ultima analisi vengono interamente o parzialmente inol- trate parte trasferite agli investitori. I destinatari delle retrocessioni garantiscono assicurano al riguardo una divulga- zione divulgazione trasparente e informano di propria iniziativa volontariamente e gra- tuitamente l’investitore in merito all’ammontare gratuitamente gli investitori circa l’ammontare delle in- dennità indennità che potrebbero possono ricevere per la promozione dell’attività di venditadistribuzione. Su richiesta, i destinatari delle retrocessioni rendono noti gli effettivi importi effettivamente ricevuti che ottengono per la promozione della vendita con riferimento agli investi- menti distribuzione degli investimenti collettivi di capitale di tali investitori. La direzione del fondo e i relativi incaricati suoi mandatari non pagano alcuno sconto con riferimento all’attività versano retrocessioni a titolo di promozione della vendita remunerazione per l’attività di distribuzione delle classi di quote «R1» e «VE» in Svizzera o dalla Svizzera. Nell’ambito della distribuzione in Svizzera al fine di o dalla Svizzera, la direzione e i suoi mandatari possono accordare su richiesta sconti direttamente agli investitori. Tali sconti servono a ridurre le tasse commissioni e i costi addebitati ai rispettivi investitori. Sono ammessi sconti a condizione che – i relativi importi siano prelevati dalle commissioni già addebitate al patrimonio del Fondo, in modo da non gravare ulteriormente sul patrimonio del Fondo; – detti sconti siano concessi sulla base di criteri oggettivi; – gli sconti siano accordati nel rispetto degli stessi requisiti temporali e in pari misura a tutti gli investitori che soddisfano i criteri oggettivi e che ne fanno richiesta. I criteri oggettivi per la concessione di sconti da parte della direzione sono i seguenti: – il volume sottoscritto dall’investitore ovvero il volume complessivo detenuto dall’investitore nell’investimento collettivo di capitale oppure eventualmente nella gamma di prodotti del Promoter (Raiffeisen Svizzera società cooperativa); – l’ammontare delle commissioni generate dall’investitore; – il comportamento d’investimento dell’investitore (ad es. durata prevista dell’investimento); – la disponibilità dell’investitore a offrire il proprio sostegno nella fase di lancio di un investimento collettivo di capitale. Su richiesta dell’investitore la direzione del fondo immobiliare rende noto a carico degli investitorititolo gratuito il rispettivo ammontare dello sconto.
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Samples: Fondo Integrato