PAGAMENTO DI TERZI. Fatta salva la surrogazione prevista dagli artt. 1202 c.c. e 120 quater del Testo Unico Bancario, laddove applicabile, il Confidi può rifiutare eventuali pagamenti offerti da terzi quando da ciò derivi la loro surrogazione parziale nel credito del Confidi stesso o nelle garanzie che l’assistono, nonché quando il pagamento appaia passibile di revoca.
Appears in 4 contracts
Samples: Financing Agreement, Contratto Di Finanziamento Chirografario, Financing Agreement