Common use of PAGAMENTO DI TERZI Clause in Contracts

PAGAMENTO DI TERZI. Fatta salva la surrogazione prevista dagli artt. 1202 c.c. e 120 quater del Testo Unico Bancario, laddove applicabile, il Confidi può rifiutare eventuali pagamenti offerti da terzi quando da ciò derivi la loro surrogazione parziale nel credito del Confidi stesso o nelle garanzie che l’assistono, nonché quando il pagamento appaia passibile di revoca.

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Samples: Financing Agreement, Contratto Di Finanziamento Chirografario, Financing Agreement