Common use of Pagamento unico Clause in Contracts

Pagamento unico. P' Pagamento unico maggiorato a Aliquota (34 %) of Onere fiscale of ' Onere fiscale maggiorato Cd Capitale determinante N Numero di anni della relazione bancaria prima del 31.12.2010, 0 ≤ n ≤ 8 Cb Capitale alla fine dell’anno in cui è stata aperta la relazione bancaria. Per le relazioni bancarie aperte prima del 01.01.2003 è determinante il capitale al 31.12.2002. I Anno i, 1 ≤ i ≤ 10, dove l’anno 1 inizia il 01.01.2003 Ci Capitale alla fine dell’anno i C8 Capitale alla fine dell’ottavo anno (31.12.2010) C10 Capitale alla fine del decimo anno (31.12.2012) C9', C10' Capitale fittizio alla fine del nono (31.12.2011) o del decimo anno (31.12.2012) r Rendimento (3 % p.a.) xxxx Xxxxxxxx minima (21 %) Recuperi Afflussi di capitali negli anni 9 e 10 che compensano le uscite degli anni da 1 a 8 Conformemente alla politica Svizzera volta a non attirare capitali non dichiarati e al desiderio del Regno Unito di accordare un effetto liberatorio ai residenti del Regno Unito cui è stata riscossa una ritenuta d’imposta secondo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, la Svizzera e il Regno Unito hanno convenuto quanto segue: I contribuenti del Regno Unito che hanno pagato la ritenuta d’imposta prevista dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio e un pagamento liberatorio del 13 per cento sui loro redditi derivanti da pagamenti di interessi sono esentati, per l’anno fiscale interessato, da qualsiasi imposta su questi pagamenti di interessi, compresi gli interessi, le multe e gli utili. Scegliendo la ritenuta d’imposta sui redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, il contribuente del Regno Unito autorizza parimenti il pagamento del 13 per cento sull’ammontare di questi interessi. Gli agenti pagatori svizzeri allestiscono a destinazione dei contribuenti del Regno Unito una certificazione che attesta l’effettuato pagamento liberatorio. L’autorità competente svizzera trasferisce il gettito generato da questo pagamento all’autorità competente britannica. Il pagamento liberatorio verrà adeguato di conseguenza in caso di modifica dell’aliquota d’imposta applicabile ai redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale. In occasione della firma della Convenzione tra il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera concernente la collaborazione in ambito fiscale, i plenipotenziari del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e della Confederazione Svizzera hanno adottato: – la dichiarazione congiunta delle Parti contraenti sull’equivalenza della pre- sente Convenzione; e preso nota dei seguenti documenti: – dichiarazione del Governo del Regno Unito relativa all’acquisizione di dati di clienti sottratti a banche svizzere; – «side letter» (nota integrativa) della competente autorità d’investigazione criminale del Regno Unito; – memorandum sulla fornitura di servizi finanziari transfrontalieri da parte di società svizzere nel Regno Unito, con relativa nota. Per la Confederazione Svizzera Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord Le Parti contraenti della presente Convenzione tra il Regno Unito della Gran Breta- gna e dell’Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera concernente la collabora- zione in ambito fiscale dichiarano che la presente Convenzione porterà a un livello di collaborazione che, per quanto concerne la tassazione dei redditi e degli utili da valori patrimoniali rilevanti, avrà un effetto duraturo equivalente al risultato che si otterrebbe con lo scambio automatico di informazioni. Esse considerano la presente Convenzione uno strumento equilibrato che tutela gli interessi delle Parti. Di conse- guenza, esse soddisfano i loro obblighi in buona fede e non intraprenderanno azioni unilaterali che violino le sue disposizioni né vi agiranno contro nelle relazioni con terzi.

Appears in 2 contracts

Samples: www.fedlex.admin.ch, www.fedlex.admin.ch

Pagamento unico. P' Pagamento unico maggiorato a Aliquota (34 %) of Onere fiscale of ' Onere fiscale maggiorato Cd Capitale determinante N Numero di anni della relazione bancaria prima del 31.12.2010, 0 ≤ n ≤ 8 Cb Capitale alla fine dell’anno in cui è stata aperta la relazione bancaria. Per le relazioni bancarie aperte prima del 01.01.2003 è determinante il capitale al 31.12.2002. I Anno i, 1 ≤ i ≤ 10, dove l’anno 1 inizia il 01.01.2003 Ci Capitale alla fine dell’anno i C8 Capitale alla fine dell’ottavo anno (31.12.2010) C10 Capitale alla fine del decimo anno (31.12.2012) C9', C10' Capitale fittizio alla fine del nono (31.12.2011) o del decimo anno (31.12.2012) r Rendimento (3 % p.a.) xxxx Xxxxxxxx minima (21 %) Recuperi Afflussi di capitali negli anni 9 e 10 che compensano le uscite degli anni da 1 a 8 Dichiarazione congiunta relativa al pagamento liberatorio13 Conformemente alla politica Svizzera volta a non attirare capitali non dichiarati e al desiderio del Regno Unito di accordare un effetto liberatorio ai residenti del Regno Unito cui è stata riscossa una ritenuta d’imposta secondo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, la Svizzera e il Regno Unito hanno convenuto quanto segue: I contribuenti del Regno Unito che hanno pagato la ritenuta d’imposta prevista dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio e un pagamento liberatorio del 13 dell’8 per cento sui loro redditi derivanti da pagamenti di interessi sono esentati, per l’anno fiscale interessato, da qualsiasi imposta su questi pagamenti di interessi, compresi gli interessiinte- ressi, le multe e gli utili. Scegliendo la ritenuta d’imposta sui redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, il contribuente del Regno Unito autorizza parimenti il pagamento del 13 dell’8 per cento sull’ammontare di questi interessi. Gli agenti pagatori svizzeri allestiscono a destinazione dei contribuenti del Regno Unito una certificazione che attesta l’effettuato pagamento liberatorio. L’autorità competente svizzera trasferisce il gettito generato da questo pagamento all’autorità competente britannica. Il pagamento liberatorio verrà adeguato di conseguenza in caso di modifica dell’aliquota d’imposta applicabile ai redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale. 13 Nuovo testo giusta il Prot. del 6 apr. 2013, in vigore dal 6 apr. 2013 (RU 2013 1033). In occasione della firma della Convenzione tra il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera concernente la collaborazione in ambito fiscale, i plenipotenziari del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e della Confederazione Svizzera hanno adottato: – la dichiarazione congiunta delle Parti contraenti sull’equivalenza della pre- sente Convenzione; e preso nota dei seguenti documenti: – dichiarazione del Governo del Regno Unito relativa all’acquisizione di dati di clienti sottratti a banche svizzere; – «side letter» (nota integrativa) della competente autorità d’investigazione criminale del Regno Unito; – memorandum sulla fornitura di servizi finanziari transfrontalieri da parte di società svizzere nel Regno Unito, con relativa nota. Per la Confederazione Svizzera Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord Le Parti contraenti della presente Convenzione tra il Regno Unito della Gran Breta- gna e dell’Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera concernente la collabora- zione in ambito fiscale dichiarano che la presente Convenzione porterà a un livello di collaborazione che, per quanto concerne la tassazione dei redditi e degli utili da valori patrimoniali rilevanti, avrà un effetto duraturo equivalente al risultato che si otterrebbe con lo scambio automatico di informazioni. Esse considerano la presente Convenzione uno strumento equilibrato che tutela gli interessi delle Parti. Di conse- guenza, esse soddisfano i loro obblighi in buona fede e non intraprenderanno azioni unilaterali che violino le sue disposizioni né vi agiranno contro nelle relazioni con terzi.

Appears in 1 contract

Samples: lex.weblaw.ch

Pagamento unico. P' Pagamento unico maggiorato a Aliquota (34 %) of Onere fiscale of ' Onere fiscale maggiorato Cd Capitale determinante N Numero di anni della relazione bancaria prima del 31.12.2010, 0 ≤ n ≤ 8 Cb Capitale alla fine dell’anno in cui è stata aperta la relazione bancariabanca- ria. Per le relazioni bancarie aperte prima del 01.01.2003 è determinante deter- minante il capitale al 31.12.2002. I Anno i, 1 ≤ i ≤ 10, dove l’anno 1 inizia il 01.01.2003 Ci Capitale alla fine dell’anno i C8 Capitale alla fine dell’ottavo anno (31.12.2010) C10 Capitale alla fine del decimo anno (31.12.2012) C9', C10' Capitale fittizio alla fine del nono (31.12.2011) o del decimo anno (31.12.2012) r Rendimento (3 % p.a.) xxxx Xxxxxxxx minima (21 %) Recuperi Afflussi di capitali negli anni 9 e 10 che compensano le uscite degli anni da 1 a 8 Dichiarazione congiunta relativa al pagamento liberatorio15 Conformemente alla politica Svizzera volta a non attirare capitali non dichiarati e al desiderio del Regno Unito di accordare un effetto liberatorio ai residenti del Regno Unito cui è stata riscossa una ritenuta d’imposta secondo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, la Svizzera e il Regno Unito hanno convenuto quanto segue: I contribuenti del Regno Unito che hanno pagato la ritenuta d’imposta prevista dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio e un pagamento liberatorio del 13 dell’8 per cento sui loro redditi derivanti da pagamenti di interessi sono esentati, per l’anno fiscale interessato, da qualsiasi imposta su questi pagamenti di interessi, compresi gli interessiinte- ressi, le multe e gli utili. Scegliendo la ritenuta d’imposta sui redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, il contribuente del Regno Unito autorizza parimenti il pagamento del 13 dell’8 per cento sull’ammontare di questi interessi. Gli agenti pagatori svizzeri allestiscono a destinazione dei contribuenti del Regno Unito una certificazione che attesta l’effettuato pagamento liberatorio. L’autorità competente svizzera trasferisce il gettito generato da questo pagamento all’autorità competente britannica. Il pagamento liberatorio verrà adeguato di conseguenza in caso di modifica dell’aliquota d’imposta applicabile ai redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale. 15 Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore con effetto dal 6 apr. 2013 (RU 2013 1033). In occasione della firma della Convenzione tra il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera concernente la collaborazione in ambito fiscale, i plenipotenziari del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e della Confederazione Svizzera hanno adottato: – la dichiarazione congiunta delle Parti contraenti sull’equivalenza della pre- sente Convenzione; e preso nota dei seguenti documenti: – dichiarazione del Governo del Regno Unito relativa all’acquisizione di dati di clienti sottratti a banche svizzere; – «side letter» (nota integrativa) della competente autorità d’investigazione criminale del Regno Unito; – memorandum sulla fornitura di servizi finanziari transfrontalieri da parte di società svizzere nel Regno Unito, con relativa nota. Per la Confederazione Svizzera Xxxxxxx Xxxxxx-Schlumpf Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord Xxxxx Xxxxxxx Le Parti contraenti della presente Convenzione tra il Regno Unito della Gran Breta- gna e dell’Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera concernente la collabora- zione in ambito fiscale dichiarano che la presente Convenzione porterà a un livello di collaborazione che, per quanto concerne la tassazione dei redditi e degli utili da valori patrimoniali rilevanti, avrà un effetto duraturo equivalente al risultato che si otterrebbe con lo scambio automatico di informazioni. Esse considerano la presente Convenzione uno strumento equilibrato che tutela gli interessi delle Parti. Di conse- guenza, esse soddisfano i loro obblighi in buona fede e non intraprenderanno azioni unilaterali che violino le sue disposizioni né vi agiranno contro nelle relazioni con terzi.

Appears in 1 contract

Samples: fedlex.data.admin.ch

Pagamento unico. PP ' Pagamento unico maggiorato a Aliquota (34 %) of Onere fiscale of ' Onere fiscale maggiorato Cd Capitale determinante N Numero di anni della relazione bancaria prima del 31.12.2010, 0 ≤ n ≤ 8 Cb Capitale alla fine dell’anno in cui è stata aperta la relazione bancaria. Per le relazioni bancarie aperte prima del 01.01.2003 è determinante il capitale al 31.12.2002. I Anno i, 1 ≤ i ≤ 10, dove l’anno 1 inizia il 01.01.2003 Ci Capitale alla fine dell’anno i C8 Capitale alla fine dell’ottavo anno (31.12.2010) C10 Capitale alla fine del decimo anno (31.12.2012) C9C9 ', C10C10 ' Capitale fittizio alla fine del nono (31.12.2011) o del decimo anno (31.12.2012) r R Rendimento (3 % p.a.) xxxx Xxxxxxxx minima (21 %) Recuperi Afflussi di capitali negli anni 9 e 10 che compensano le uscite degli anni da 1 a 8 Conformemente alla politica Svizzera volta a non attirare capitali non dichiarati e al desiderio del Regno Unito di accordare un effetto liberatorio ai residenti del Regno Unito cui è stata riscossa una ritenuta d’imposta secondo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, la Svizzera e il Regno Unito hanno convenuto quanto segue: I contribuenti del Regno Unito che hanno pagato la ritenuta d’imposta prevista dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio e un pagamento liberatorio del 13 per cento sui loro redditi derivanti da pagamenti di interessi sono esentati, per l’anno fiscale interessato, da qualsiasi imposta su questi pagamenti di interessi, compresi gli interessi, le multe e gli utili. Scegliendo la ritenuta d’imposta sui redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo se- condo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, il contribuente del Regno Unito autorizza auto- rizza parimenti il pagamento del 13 per cento sull’ammontare di questi interessi. Gli agenti pagatori svizzeri allestiscono a destinazione dei contribuenti del Regno Unito una certificazione che attesta l’effettuato pagamento liberatorio. L’autorità competente compe- tente svizzera trasferisce il gettito generato da questo pagamento all’autorità competente com- petente britannica. Il pagamento liberatorio verrà adeguato di conseguenza in caso di modifica dell’aliquota d’imposta applicabile ai redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale. In occasione della firma della Convenzione tra il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera concernente la collaborazione in ambito fiscale, i plenipotenziari del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e della Confederazione Svizzera hanno adottato: – la dichiarazione congiunta delle Parti contraenti sull’equivalenza della pre- sente Convenzione; , e preso nota dei seguenti documenti: – dichiarazione del Governo del Regno Unito relativa all’acquisizione di dati di clienti sottratti a banche svizzere; – «side letter» (nota integrativa) della competente autorità d’investigazione criminale del Regno Unito; – memorandum sulla fornitura di servizi finanziari transfrontalieri da parte di società svizzere nel Regno Unito, con relativa nota. Per la Confederazione Svizzera Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord Le Parti contraenti della presente Convenzione tra il Regno Unito della Gran Breta- gna e dell’Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera concernente la collabora- zione in ambito fiscale dichiarano che la presente Convenzione porterà a un livello di collaborazione che, per quanto concerne la tassazione dei redditi e degli utili da valori patrimoniali rilevanti, avrà un effetto duraturo equivalente al risultato che si otterrebbe con lo scambio automatico di informazioni. Esse considerano la presente Convenzione uno strumento equilibrato che tutela gli interessi delle Parti. Di conse- guenza, esse soddisfano i loro obblighi in buona fede e non intraprenderanno azioni unilaterali che violino le sue disposizioni né vi agiranno contro nelle relazioni con terzi.

Appears in 1 contract

Samples: www.fedlex.admin.ch