Common use of Parametri di qualità Clause in Contracts

Parametri di qualità. 1. Le parti contraenti convengono di adottare tutte le misure necessarie per il rag- giungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 33. A tal fine esse si impegnano a pro- muovere il trasporto combinato. 2. Nella fase di regime transitorio di cui all’articolo 8 la Svizzera si impegna altresì, conformemente alle disposizioni del titolo II dell’accordo del 1992, a predisporre un’offerta di trasporto combinato accompagnato («strada viaggiante») che sia com- petitiva, in termini di qualità e prezzi, col trasporto su strada. 3. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per promuovere il trasporto combinato. Esse vigilano in particolare che siano applicate le disposizioni seguenti: – rispetto delle norme tecniche e sociali per il trasporto su strada, in particolare i tempi di guida e di riposo, i limiti di velocità, le prescrizioni in materia di pesi e dimensioni massimi; – riduzione dei controlli alle frontiere per i trasporti ferroviari e trasferimento di tali controlli al luogo di imbarco o di sbarco, conformemente alla Con- venzione, del 20 maggio 19875 tra la Comunità economica europea e la Svizzera nonché tra i paesi dell’AELS, relativa ad un regime comune di transito; – agevolazione dell’organizzazione della catena di trasporto combinato attra- verso la semplificazione delle condizioni regolamentari ed amministrative che disciplinano ciascuna parte contraente; – motivazione degli operatori del settore del trasporto combinato e delle imprese ferroviarie a migliorare la qualità del servizio. Un elenco di parametri ferroviari figura nell’allegato 9. Tali parametri sono presi in considerazione per il ricorso all’articolo 46. 4. Nell’ambito delle proprie competenze, le parti contraenti si impegnano ad adot- tare misure adeguate per permettere la rapida costituzione di corridoi di trasporto merci per ferrovia e si scambiano regolarmente informazioni su qualsiasi misura intendano adottare in materia. 5. Il Comitato misto redige ogni due anni una relazione sull’attuazione delle misure di cui al presente articolo.

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Samples: Accordo Sul Trasporto Di Merci E Di Passeggeri, Accordo Sul Trasporto Di Merci E Di Passeggeri

Parametri di qualità. 1. Le parti contraenti convengono di adottare tutte le misure necessarie per il rag- giungimento raggiun- gimento dell’obiettivo di cui all’articolo 33. A tal fine esse si impegnano a pro- muovere promuo- vere il trasporto combinato. 2. Nella fase di regime transitorio di cui all’articolo 8 la Svizzera si impegna altresì, conformemente alle disposizioni del titolo II dell’accordo del 1992, a predisporre un’offerta di trasporto combinato accompagnato («strada viaggiante») che sia com- petitivacompe- titiva, in termini di qualità e prezzi, col trasporto su strada. 3. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per promuovere il trasporto combinato. Esse vigilano in particolare che siano applicate le disposizioni seguenti: – rispetto delle norme tecniche e sociali per il trasporto su strada, in particolare i tempi di guida e di riposo, i limiti di velocità, le prescrizioni in materia di pesi e dimensioni massimi; – riduzione dei controlli alle frontiere per i trasporti ferroviari e trasferimento di tali controlli al luogo di imbarco o di sbarco, conformemente alla Con- venzioneConven- zione, del 20 maggio 19875 tra la Comunità economica europea e la Svizzera nonché tra i paesi dell’AELS, relativa ad un regime comune di transito; – agevolazione dell’organizzazione della catena di trasporto combinato attra- verso la semplificazione delle condizioni regolamentari ed amministrative che disciplinano ciascuna parte contraente; – motivazione degli operatori del settore del trasporto combinato e delle imprese ferroviarie a migliorare la qualità del servizio. Un elenco di parametri ferroviari figura nell’allegato 9. Tali parametri sono presi in considerazione per il ricorso all’articolo 46.. 5 RS 0.631.242.04 4. Nell’ambito delle proprie competenze, le parti contraenti si impegnano ad adot- tare adottare misure adeguate per permettere la rapida costituzione di corridoi di trasporto merci per ferrovia e si scambiano regolarmente informazioni su qualsiasi misura intendano adottare in materia. 5. Il Comitato misto redige ogni due anni una relazione sull’attuazione delle misure di cui al presente articolo.

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Parametri di qualità. 1. Le parti contraenti convengono di adottare tutte le misure necessarie per il rag- giungimento dell’obiettivo raggiungimento dell'obiettivo di cui all’articolo all'articolo 33. A tal fine esse si impegnano a pro- muovere promuovere il trasporto combinato. 2. Nella fase di regime transitorio di cui all’articolo all'articolo 8 la Svizzera si impegna altresì, conformemente alle disposizioni del titolo II dell’accordo dell'accordo del 1992, a predisporre un’offerta un'offerta di trasporto combinato accompagnato («"strada viaggiante»") che sia com- petitivacompetitiva, in termini di qualità e prezzi, col trasporto su strada. 3. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per promuovere il trasporto combinato. Esse vigilano in particolare che siano applicate le disposizioni seguenti: - rispetto delle norme tecniche e sociali per il trasporto su strada, in particolare i tempi di guida e di riposo, i limiti di velocità, le prescrizioni in materia di pesi e dimensioni massimi; - riduzione dei controlli alle frontiere per i trasporti ferroviari e trasferimento di tali controlli al luogo di imbarco o di sbarco, conformemente alla Con- venzioneConvenzione, del 20 maggio 19875 1987 tra la Comunità economica europea e la Svizzera nonché tra i paesi dell’AELSdell'AELS, relativa ad un regime comune di transito; - agevolazione dell’organizzazione dell'organizzazione della catena di trasporto combinato attra- verso attraverso la semplificazione delle condizioni regolamentari ed amministrative che disciplinano ciascuna parte contraente; - motivazione degli operatori del settore del trasporto combinato e delle imprese ferroviarie a migliorare la qualità del servizio. Un elenco di parametri ferroviari figura nell’allegato nell'allegato 9. Tali parametri sono presi in considerazione per il ricorso all’articolo all'articolo 46. 4. Nell’ambito Nell'ambito delle proprie competenze, le parti contraenti si impegnano ad adot- tare adottare misure adeguate per permettere la rapida costituzione di corridoi di trasporto merci per ferrovia e si scambiano regolarmente informazioni su qualsiasi misura intendano adottare in materia. 5. Il Comitato misto redige ogni due anni una relazione sull’attuazione sull'attuazione delle misure di cui al presente articolo.

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