Parità di trattamento. 1Il datore di lavoro rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici. 2Esso bada a che i collaboratori / le collaboratrici non subiscano pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa di loro caratteristiche personali come, in particolare, il sesso, l’origine, la lingua, lo stato di salute, lo stato civile, la situazione familiare o una gravidanza. 3Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di posti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, la promozione e il licenziamento. 4Il datore di lavoro adotta misure per attuare la parità di trattamento nonché per impedire discriminazioni. Le misure idonee a realizzare una effettiva parità di trattamento non rappresentano alcuna discriminazione.
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Parità di trattamento. 1Il 1 Il datore di lavoro rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici. 2Esso bada a che collaboratrici e promuove le pari opportunità.
2 Si adopera affinché i collaboratori / le collaboratrici non subiscano pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa di loro vengano discrimina ti/e per caratteristiche personali comequali ad es. cultura, in particolareprovenienza, il sesso, l’origine, la lingua, lo fede religiosa, orientamento sessuale, opinioni politiche, identità di genere, aspet- to, stato di salute, lo stato civileetà, la stile di vita, situazione familiare o una gravidanza. 3Il stato di gravidanza né subiscano svantaggi diretti o indiretti.
3 Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di posti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, lo svi- luppo del personale, la promozione partecipazione in ambiti lavorativi e organi decisionali nonché la riassunzione, il pensionamento e il licenziamento. 4Il .
4 Il datore di lavoro adotta misure per attuare la parità di trattamento nonché per impedire discriminazionidiscriminazioni dirette o indirette. Le misure idonee a realizzare una effettiva parità di trattamento non rappresentano alcuna discriminazionediscriminazio- ne.
5 L’azienda tiene conto specialmente, e comunque nei limiti delle possibilità aziendali, delle esigenze del personale con obblighi familiari e di assistenza.
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Parità di trattamento. 1Il 1 Il datore di lavoro rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici. 2Esso .
2 Esso bada a che i collaboratori / le collaboratrici non subiscano pregiudizio alcunoalcu- no, né direttamente né indirettamente, a causa di loro caratteristiche personali come, in particolare, il sesso, l’origine, la lingua, lo stato di salute, lo stato civile, la situazione familiare o una gravidanza. 3Il .
3 Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di posti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione la definizione delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, la promozione e il licenziamento. 4Il .
4 Il datore di lavoro adotta misure per attuare la parità di trattamento trattamento, nonché per impedire discriminazioni. Le misure Misure idonee a realizzare una effettiva un'effettiva parità di trattamento tratta- mento non rappresentano alcuna in nessun modo una discriminazione.
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Parità di trattamento. 1Il 1 Il datore di lavoro rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici. 2Esso bada a che col- laboratrici.
2 Esso si premura affinché i collaboratori / le collaboratrici non subiscano pregiudizio pregiudi- zio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa di loro caratteristiche personali per- sonali come, in particolare, il sesso, l’origine, la lingua, lo stato di salute, lo stato civile, la situazione familiare o una gravidanza. 3Il .
3 Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di posti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, la promozione e il licenziamento. 4Il .
4 Il datore di lavoro adotta misure per attuare la parità di trattamento nonché per impedire discriminazioni. Le misure idonee a realizzare una effettiva parità di trattamento trat- tamento non rappresentano alcuna discriminazione.
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