PASSAGGI INTERNI. 1. I passaggi interni dei dipendenti nel sistema classificatorio, nel rispetto dell’art. 25 del presente contratto, viene effettuata mediante : a) da un’ area all’altra immediatamente superiore ; b) all’interno delle aree; c) tra profili diversi di pari livello economico nell'ambito della stessa area. 2. I passaggi di cui al successivo comma 3, lettere A e B, avvengono nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale, garantendo nell’ambito della dotazione organica dei contingenti dei relativi profili l’adeguato accesso dall’esterno in base alle vigenti disposizioni e nel rispetto delle regole di cui agli art. 6 e 36 del d.lgs. 29/1993, nonché delle declaratorie di cui all'allegato A fatto salvo quanto previsto dal comma 3 punto B lett.c). 3. I passaggi interni, di cui al comma 1, possono avvenire: A) TRA LE AREE con le seguenti procedure: a) i passaggi dei dipendenti da una area alla posizione iniziale della area immediatamente superiore avvengono dall’interno nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica delle posizioni stesse che non siano destinati all’accesso dall’esterno, mediante procedure volte all’accertamento dell’idoneità e/o della professionalità richiesta e previo superamento di apposite selezioni o di corso-concorso: b) le selezioni di cui alla lett. a) sono basate su: 1) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposite prove teorico-pratiche e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi; 2) valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione: - il livello di esperienza professionale maturato e le responsabilità esercitate; - titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento , purché non siano utilizzati come requisito di ammissione secondo le norme vigenti nell’amministrazione; - corsi di formazione, anche esterni all’amministrazione, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale; - qualificati corsi di aggiornamento professionale; - pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall’amministrazione; c) gli elementi di valutazione, di cui alla della lett.b) punto 2 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali, nonché alla rilevanza e alla complessità dei compiti che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni; d) i corsi-concorsi avvengono secondo le norme vigenti nell’amministrazione, e) le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni oppure, ove prescelto, del corso-consorso sono preventivamente individuate dall’amministrazione con gli atti di cui all’art. 4, comma 2, del d.lgs n. 29 del 1993, improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo i criteri stabiliti con le modalità indicate nell’art. 31, comma 1, lett.B, punto c); f) alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione del personale dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti nelle declaratorie di cui all’allegato A), anche in deroga ai relativi titoli di studio - fatti salvi i requisiti ed i titoli abilitativi previsti dalle declaratorie o individuati dalle norme di legge. B) ALL’INTERNO DELLE AREE con le seguenti procedure: a) previsione di appositi contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche da destinare ai passaggi dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area. Essi sono modificabili in relazione alle esigenze organizzativo/ funzionali dell’amministrazione o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le procedure previste dall’art.31, comma 1, lett. B; b) definizione delle modalità di passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area nei limiti dei posti di cui ai contingenti previsti dalla lett. A) punto a), mediante procedure selettive e/o percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria. A tal fine sono considerati elementi valutabili l’esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica; c) Sulla base dei criteri previsti dall’Amministrazione, con le procedure di cui all’art. 31, nel settore operativo e nel settore aeronavigante sono riservati esclusivamente al personale collocato nella posizione B1 i passaggi interni alla posizione B2 dei corrispettivi profili, nonché i passaggi interni dalla posizione B2 ai corrispondenti profili della posizione B3, in quanto l’esperienza professionale richiesta è maturabile solo all’interno. Tale regola si applica in tutti e tre i settori ai passaggi interni all’area C dalla posizione C2 alla posizione C3 nonché, nell'ambito del settore Tecnico - Amministrativo - Informatico dalla posizione B2 (profilo di Assistente Tecnico professionale) alla posizione C1 (profilo di Capo tecnico) e, nell'ambito del settore operativo dalla posizione C1 alla posizione C2 dei profili diplomati.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
PASSAGGI INTERNI. 1. I Nell’ambito del sistema classificatorio sono possibili passaggi interni dei dipendenti nel sistema classificatorio, nel rispetto dell’art. 25 del presente contratto, viene effettuata mediante interni:
a) da un’ area all’altra immediatamente superiore tra le aree con le procedure indicate al successivo comma 3;
b) all’interno delle aree;
c) tra profili diversi di pari livello economico nell'ambito della stessa areasingole aree con le procedure indicate al successivo comma 5.
2. I passaggi di cui al successivo comma 3, lettere A e B, avvengono nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale, garantendo nell’ambito della dotazione organica dei contingenti dei relativi profili l’adeguato accesso dall’esterno in base alle vigenti disposizioni e nel rispetto delle regole di cui agli art. 6 e 36 del d.lgs. 29/1993, nonché delle declaratorie di cui all'allegato A fatto salvo quanto previsto dal comma 3 punto B lett.c).
3. I passaggi interni, di cui al comma 1, possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) i passaggi dei dipendenti da una area alla posizione iniziale della area immediatamente superiore avvengono dall’interno nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica delle posizioni stesse che non siano destinati all’accesso dall’esterno, mediante procedure volte all’accertamento dell’idoneità e/o della professionalità richiesta e previo superamento di apposite selezioni o di corso-concorso:
b) le selezioni di cui alla lett. a) sono basate su:
1) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposite prove teorico-pratiche e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi;
2) valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione: - il livello di esperienza professionale maturato e le responsabilità esercitate; - titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento , purché non siano utilizzati come requisito di ammissione secondo le norme vigenti nell’amministrazione; - corsi di formazione, anche esterni all’amministrazione, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale; - qualificati corsi di aggiornamento professionale; - pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall’amministrazione;
c) gli elementi di valutazione, di cui alla della lett.b) punto 2 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali, nonché alla rilevanza e alla complessità dei compiti che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni;
d) i corsi-concorsi avvengono secondo le norme vigenti nell’amministrazione,
e) le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni oppure, ove prescelto, del corso-consorso sono preventivamente individuate dall’amministrazione con gli atti di cui all’art. 4, comma 2, del d.lgs n. 29 del 1993, improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo i criteri stabiliti con le modalità indicate nell’art. 31, comma 1, lett.B, punto c);
f) alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione del personale dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti nelle declaratorie di cui all’allegato A), anche in deroga ai relativi titoli di studio - fatti salvi i requisiti ed i titoli abilitativi previsti dalle declaratorie o individuati dalle norme di legge.
B) ALL’INTERNO DELLE AREE con le seguenti procedure:
a) previsione di appositi contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche da destinare ai passaggi dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area. Essi interne all’area sono modificabili modificabili, in relazione alle esigenze organizzativo/ organizzativo/funzionali dell’amministrazione del CNEL o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le procedure previste dall’art.31, comma 1, lett.
3. B;
b) definizione delle modalità di Il passaggio dei dipendenti da una dalla area di appartenenza alla posizione all’altra all’interno iniziale dell’area nei limiti dei posti di cui ai contingenti previsti dalla lett. A) punto a), immediatamente superiore avviene mediante procedure selettive, volte all’accertamento dell’idoneità e della professionalità richieste previo superamento di corso-concorso.
4. Alle predette procedure selettive e/o è consentita la partecipazione del personale interno anche in deroga ai relativi titoli di studio- fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge- purchè esso sia in possesso di requisiti curriculari alternativi indicati nelle declaratorie contenute nell’allegato A.
5. La progressione economica all’interno di ciascuna area si consegue mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, rivolto ad accertare l’effettivo accrescimento delle conoscenze e competenze conseguite, al termine dei quali sarà definita una graduatoria. A tal fine , per la cui formulazione la posizione economica di provenienza costituisce elemento qualificante, in relazione ai punteggi che verranno determinati in sede di contrattazione integrativa; ai fini della formulazione della medesima graduatoria, sono altresì considerati elementi valutabili utili, l’esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica;.
c) Sulla base dei criteri previsti dall’Amministrazione, con 6. Il CNEL può indire concorsi pubblici o attivare le richieste per il collocamento anche per i contingenti destinati alle selezioni interne solo se le procedure di cui all’artai punti precedenti hanno avuto esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare.
7. 31I passaggi di cui ai commi 3 e 5, nel settore operativo con esclusione dei passaggi di progressione economica di cui all’art 53 avvengono nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti e nel settore aeronavigante sono rispetto delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale per le assunzioni dall’esterno in base alle vigenti disposizioni e con le medesime regole previste dall’art. 6 D. lgs. n. 29/1993.
8. Sono riservati esclusivamente al personale collocato nella posizione B1 dipendente i passaggi interni alla posizione B2 dei corrispettivi profili, nonché i passaggi interni dalla posizione B2 ai corrispondenti profili della posizione B3, in quanto l’esperienza professionale richiesta è maturabile solo all’interno. Tale regola si applica in tutti e tre i settori ai passaggi interni all’area C dalla per la posizione C2 economica C3 corrispondente alla posizione C3 nonchéex IX qualifica funzionale.
9. Nei casi dei passaggi interni di cui all’art. 52, nell'ambito comma 1, il CNEL, ai sensi della legge 152/97, comunica al dipendente con atto scritto il nuovo inquadramento e le modifiche del settore Tecnico - Amministrativo - Informatico dalla posizione B2 (profilo rapporto di Assistente Tecnico professionale) alla posizione C1 (profilo di Capo tecnico) e, nell'ambito del settore operativo dalla posizione C1 alla posizione C2 dei profili diplomatilavoro ad esso correlate.
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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001
PASSAGGI INTERNI. 1. I passaggi interni La progressione interna dei dipendenti nel sistema classificatorio, nel rispetto dell’artdell'art. 25 del presente contratto55, viene effettuata mediante :
a) passaggi da un’ ' area all’altra all'altra immediatamente superiore superiore;
b) all’interno passaggi all'interno delle aree;
c) tra profili diversi di pari livello economico nell'ambito della stessa area.
2. I passaggi di cui al successivo comma 3, lettere A e B, avvengono nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale, garantendo nell’ambito della dotazione organica dei contingenti dei relativi profili l’adeguato accesso dall’esterno in base alle vigenti disposizioni e nel rispetto delle regole di cui agli art. 6 e 36 del d.lgs. 29/1993, nonché delle declaratorie di cui all'allegato A fatto salvo quanto previsto dal comma 3 punto B lett.c).
3. I passaggi interni, di cui al comma 1, possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) i passaggi dei dipendenti da una area alla posizione iniziale della area immediatamente superiore avvengono dall’interno dall'interno nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica delle posizioni stesse di tale area che non siano destinati all’accesso dall’esternoall'accesso dall'esterno, mediante procedure volte all’accertamento dell’idoneità e/all'accertamento dell'idoneità e o della professionalità richiesta e previo superamento di apposite selezioni o di corso-concorso:, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione con le procedure indicate nell'art. 59, comma 1 lett. B.
b) le selezioni di cui alla lett. a) sono basate su:
1) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposite prove apposita prova teorico-pratiche e/pratica e o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi;
2) valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione: - il livello di esperienza professionale maturato e le responsabilità esercitate; - · titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento , purché non siano utilizzati come requisito di ammissione secondo le norme vigenti nell’amministrazione; - ammissioni, · corsi di formazione, anche esterni all’amministrazioneall'amministrazione, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale; - · qualificati corsi di aggiornamento professionale; - · pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall’amministrazionedall'amministrazione;
c) gli elementi di valutazionevalutazione della lett. b) , di cui alla della lett.b) punto 2 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali, nonché alla rilevanza e alla complessità dei compiti che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni;
d) i corsi-concorsi avvengono secondo le norme vigenti nell’amministrazionenell'amministrazione,
e) le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni oppure, ove prescelto, del dei corso-consorso sono preventivamente individuate dall’amministrazione dall'amministrazione con gli atti regolamentari, di cui all’art. all'art, 4, comma 2, del d.lgs n. 29 del 1993, improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall’artdall'art. 36, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 1993 n. 29, secondo i criteri stabiliti con le modalità indicate nell’art. 31, comma 1, lett.B, punto c);
f) alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione del personale dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti nelle declaratorie di cui all’allegato A), anche in deroga ai relativi titoli di studio - fatti salvi i requisiti ed i titoli abilitativi previsti dalle declaratorie o individuati dalle norme di leggelegge - purché in possesso dei requisiti professionali richiesti indicati nelle declaratorie di cui all'allegato.
B) ALL’INTERNO DELLE AREE ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:
a) previsione di appositi contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche da destinare ai passaggi dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’areaall'altra all'interno dell'area. Essi sono modificabili in relazione alle esigenze organizzativo/ funzionali dell’amministrazione dell'amministrazione o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le procedure previste dall’art.31dall'art.59, comma 1, lett. lett B;
b) definizione delle modalità di passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area all'altra all'interno dell'area nei limiti dei posti di cui ai contingenti previsti dalla lett. A) punto a), mediante procedure selettive e/o percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria. A tal fine sono considerati elementi valutabili l’esperienza l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica;
c) Sulla Sono riservati esclusivamente al personale dipendente i passaggi interni all'area C, dalla posizione economica C2 per la posizione economica C3, sulla base dei criteri previsti dall’Amministrazione, dall'Amministrazione con le procedure di cui all’artall'art.59.
3. 31I passaggi di cui alle lettere A e B, avvengono nel settore operativo rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale, garantendo nell'ambito della dotazione organica dei contingenti dei relativi profili l'adeguato accesso dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e nel settore aeronavigante sono riservati esclusivamente al personale collocato nella posizione B1 i passaggi interni alla posizione B2 dei corrispettivi profili, nonché i passaggi interni dalla posizione B2 ai corrispondenti profili della posizione B3, in quanto l’esperienza professionale richiesta è maturabile solo all’internorispetto delle regole di cui agli art. Tale regola si applica in tutti 6 e tre i settori ai passaggi interni all’area C dalla posizione C2 alla posizione C3 nonché, nell'ambito 36 del settore Tecnico - Amministrativo - Informatico dalla posizione B2 (profilo di Assistente Tecnico professionale) alla posizione C1 (profilo di Capo tecnico) e, nell'ambito del settore operativo dalla posizione C1 alla posizione C2 dei profili diplomatid.lgs. 29/1993.
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PASSAGGI INTERNI. 1. I passaggi interni dei dipendenti nel sistema classificatorio, nel rispetto dell’art. 25 del presente contratto, viene effettuata mediante :
a) da un’ area all’altra immediatamente superiore ;
b) all’interno delle aree;
c) tra profili diversi di pari livello economico nell'ambito della stessa area.
2. I passaggi di cui al successivo comma 3, lettere A e B, avvengono nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale, garantendo nell’ambito della dotazione organica dei contingenti dei relativi profili l’adeguato accesso dall’esterno in base alle vigenti disposizioni e nel rispetto delle regole di cui agli art. 6 e 36 del d.lgs. 29/1993, nonché delle declaratorie di cui all'allegato A fatto salvo quanto previsto dal comma 3 punto B lett.c).
3. I passaggi interni, di cui al comma 1, classificazione possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) i I passaggi dei dipendenti da una area un'area alla posizione iniziale della area dell'area immediatamente superiore avvengono dall’interno nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica delle posizioni stesse che non siano destinati all’accesso dall’esternoavviene dall'interno nel rispetto del punto 2, mediante procedure selettive volte all’accertamento dell’idoneità all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta e previo superamento di apposite selezioni o di corso-concorso:concorso con appositi criteri stabiliti dall'amministrazione con le procedure indicate nell'art. 20.
b) le selezioni di cui alla lett. a) sono basate su:
1) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposite prove teorico-pratiche e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi;
2) valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione: - il livello di esperienza professionale maturato e le responsabilità esercitate; - titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento , purché non siano utilizzati come requisito di ammissione secondo le norme vigenti nell’amministrazione; - corsi di formazione, anche esterni all’amministrazione, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale; - qualificati corsi di aggiornamento professionale; - pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall’amministrazione;
c) gli elementi di valutazione, di cui alla della lett.b) punto 2 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali, nonché alla rilevanza e alla complessità dei compiti che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni;
d) i corsi-concorsi avvengono secondo le norme vigenti nell’amministrazione,
e) le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni oppure, ove prescelto, del corso-consorso sono preventivamente individuate dall’amministrazione con gli atti di cui all’art. 4, comma 2, del d.lgs n. 29 del 1993, improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo i criteri stabiliti con le modalità indicate nell’art. 31, comma 1, lett.B, punto c);
f) alle Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione del personale dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti nelle declaratorie di cui all’allegato A), anche in deroga ai relativi titoli di studio - fatti salvi i requisiti ed i titoli abilitativi previsti dalle declaratorie o individuati dalle da norme di leggelegge - purché in possesso di requisiti professionali richiesti per l'ammissione al concorso pubblico indicati nelle declaratorie di cui all'allegato A).
B) ALL’INTERNO DELLE AREE ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:
a) previsione di appositi I contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche da destinare ai passaggi dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area. Essi interne all'area sono modificabili modificabili, in relazione alle esigenze organizzativo/ organizzativo/funzionali dell’amministrazione dell'amministrazione o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le procedure previste dall’art.31, comma 1, lettdall'art. B;20.
b) definizione delle modalità di Il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area all'altra all'interno dell'area avverrà nei limiti dei posti di cui ai contingenti previsti dalla lett. A) punto a)dal primo comma, mediante procedure selettive e/o percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoriagraduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. A tal fine sono Sono considerati altresì elementi valutabili l’esperienza utili, l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica;.
c) Sulla Le Amministrazioni possono bandire concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di cui alla presente lettera B) solo se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.
d) Sono riservati esclusivamente al personale dipendente i passaggi interni all'area C, per la posizione economica C3 sulla base dei criteri previsti dall’Amministrazione, dall'Amministrazione con le procedure di cui all’artall'art. 3120.
2. I passaggi di cui alle lettere A e B avvengono nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti, nel settore operativo rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale per le assunzioni dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e nel settore aeronavigante sono riservati esclusivamente al personale collocato nella posizione B1 i passaggi interni alla posizione B2 dei corrispettivi profili, nonché i passaggi interni dalla posizione B2 ai corrispondenti profili della posizione B3, in quanto l’esperienza professionale richiesta è maturabile solo all’internocon le medesime regole di cui all'art. Tale regola si applica in tutti e tre i settori ai passaggi interni all’area C dalla posizione C2 alla posizione C3 nonché, nell'ambito 6 del settore Tecnico - Amministrativo - Informatico dalla posizione B2 (profilo di Assistente Tecnico professionale) alla posizione C1 (profilo di Capo tecnico) e, nell'ambito del settore operativo dalla posizione C1 alla posizione C2 dei profili diplomatiD.Lgs. n. 29/1993.
Appears in 1 contract
PASSAGGI INTERNI. 1. I passaggi interni dei dipendenti nel sistema classificatorio, nel rispetto dell’art. 25 del presente contratto, viene effettuata mediante :
a) da un’ area all’altra immediatamente superiore ;
b) all’interno delle aree;
c) tra profili diversi di pari livello economico nell'ambito della stessa area.
2. I passaggi di cui al successivo comma 3, lettere A e B, avvengono nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale, garantendo nell’ambito della dotazione organica dei contingenti dei relativi profili l’adeguato accesso dall’esterno in base alle vigenti disposizioni e nel rispetto delle regole di cui agli art. 6 e 36 del d.lgs. 29/1993, nonché delle declaratorie di cui all'allegato A fatto salvo quanto previsto dal comma 3 punto B lett.c).
3. I passaggi interni, di cui al comma 1, classificazione possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) i I passaggi dei dipendenti da una area un’area alla posizione iniziale della area dell’area immediatamente superiore avvengono avviene dall’interno nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica delle posizioni stesse che non siano destinati all’accesso dall’esternonel rispetto del punto 2, mediante procedure selettive volte all’accertamento dell’idoneità e/o della professionalità richiesta e previo superamento di apposite selezioni o di corso-concorso:concorso con appositi criteri stabiliti dall’amministrazione con le procedure indicate nell’art. 20.
b) le selezioni di cui alla lett. a) sono basate su:
1) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposite prove teorico-pratiche e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi;
2) valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione: - il livello di esperienza professionale maturato e le responsabilità esercitate; - titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento , purché non siano utilizzati come requisito di ammissione secondo le norme vigenti nell’amministrazione; - corsi di formazione, anche esterni all’amministrazione, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale; - qualificati corsi di aggiornamento professionale; - pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall’amministrazione;
c) gli elementi di valutazione, di cui alla della lett.b) punto 2 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali, nonché alla rilevanza e alla complessità dei compiti che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni;
d) i corsi-concorsi avvengono secondo le norme vigenti nell’amministrazione,
e) le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni oppure, ove prescelto, del corso-consorso sono preventivamente individuate dall’amministrazione con gli atti di cui all’art. 4, comma 2, del d.lgs n. 29 del 1993, improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo i criteri stabiliti con le modalità indicate nell’art. 31, comma 1, lett.B, punto c);
f) alle Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione del personale dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti nelle declaratorie di cui all’allegato A), anche in deroga ai relativi titoli di studio - fatti salvi i requisiti ed i titoli abilitativi previsti dalle declaratorie o individuati dalle da norme di leggelegge - purchè in possesso di requisiti professionali richiesti per l’ammissione al concorso pubblico indicati nelle declaratorie di cui all’allegato A).
B) ALL’INTERNO DELLE AREE DELL’AREA con le seguenti procedure:
a) previsione di appositi I contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche da destinare ai passaggi dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area. Essi interne all’area sono modificabili modificabili, in relazione alle esigenze organizzativo/ funzionali dell’amministrazione o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le procedure previste dall’art.31, comma 1, lettdall’art. B;20.
b) definizione delle modalità di Il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area avverrà nei limiti dei posti di cui ai contingenti previsti dalla lett. A) punto a)dal primo comma, mediante procedure selettive e/o percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoriagraduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. A tal fine sono Sono considerati altresì elementi valutabili utili, l’esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica;.
c) Sulla Le Amministrazioni possono bandire concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di cui alla presente lettera B) solo se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare.
d) Sono riservati esclusivamente al personale dipendente i passaggi interni all’area C, per la posizione economica C3 sulla base dei criteri previsti dall’Amministrazione, dall’Amministrazione con le procedure di cui all’artall’art.20.
2. 31I passaggi di cui alle lettere A e B avvengono nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti, nel settore operativo rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale per le assunzioni dall’esterno in base alle vigenti disposizioni e nel settore aeronavigante sono riservati esclusivamente al personale collocato nella posizione B1 i passaggi interni alla posizione B2 dei corrispettivi profili, nonché i passaggi interni dalla posizione B2 ai corrispondenti profili della posizione B3, in quanto l’esperienza professionale richiesta è maturabile solo all’internocon le medesime regole di cui agli art. Tale regola si applica in tutti e tre i settori ai passaggi interni all’area C dalla posizione C2 alla posizione C3 nonché, nell'ambito 6 del settore Tecnico - Amministrativo - Informatico dalla posizione B2 (profilo di Assistente Tecnico professionale) alla posizione C1 (profilo di Capo tecnico) e, nell'ambito del settore operativo dalla posizione C1 alla posizione C2 dei profili diplomatid.lgs. 29/1993.
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PASSAGGI INTERNI. 1. I passaggi interni dei dipendenti nel sistema classificatorio, nel rispetto dell’artdell'art. 25 del presente contratto, viene effettuata mediante :
a) da un’ ' area all’altra all'altra immediatamente superiore ;
b) all’interno all'interno delle aree;
c) tra profili diversi di pari livello economico nell'ambito della stessa area.
2. I passaggi di cui al successivo comma 3, lettere A e B, avvengono nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale, garantendo nell’ambito nell'ambito della dotazione organica dei contingenti dei relativi profili l’adeguato l'adeguato accesso dall’esterno dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e nel rispetto delle regole di cui agli art. 6 e 36 del d.lgs. 29/1993, nonché delle declaratorie di cui all'allegato A fatto salvo quanto previsto dal comma 3 punto B lett.c).
3. I passaggi interni, di cui al comma 1, possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) i passaggi dei dipendenti da una area alla posizione iniziale della area immediatamente superiore avvengono dall’interno dall'interno nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica delle posizioni stesse che non siano destinati all’accesso dall’esternoall'accesso dall'esterno, mediante procedure volte all’accertamento dell’idoneità all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta e previo superamento di apposite selezioni o di corso-concorso:
b) le selezioni di cui alla lett. a) sono basate su:
1) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposite prove teorico-pratiche e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi;
2) valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione: - il livello di esperienza professionale maturato e le responsabilità esercitate; - titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento , purché non siano utilizzati come requisito di ammissione secondo le norme vigenti nell’amministrazionenell'amministrazione; - corsi di formazione, anche esterni all’amministrazioneall'amministrazione, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale; - qualificati corsi di aggiornamento professionale; - pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall’amministrazionedall'amministrazione;
c) gli elementi di valutazione, di cui alla della lett.b) punto 2 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali, nonché alla rilevanza e alla complessità dei compiti che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni;
d) i corsi-concorsi avvengono secondo le norme vigenti nell’amministrazionenell'amministrazione,
e) le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni oppure, ove prescelto, del corso-consorso sono preventivamente individuate dall’amministrazione dall'amministrazione con gli atti di cui all’artall'art. 4, comma 2, del d.lgs n. 29 del 1993, improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall’artdall'art. 36, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo i criteri stabiliti con le modalità indicate nell’artnell'art. 31, comma 1, lett.B, punto c);
f) alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione del personale dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti nelle declaratorie di cui all’allegato all'allegato A), anche in deroga ai relativi titoli di studio - fatti salvi i requisiti ed i titoli abilitativi previsti dalle declaratorie o individuati dalle norme di legge.
B) ALL’INTERNO ALL'INTERNO DELLE AREE con le seguenti procedure:
a) previsione di appositi contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche da destinare ai passaggi dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’areaall'altra all'interno dell'area. Essi sono modificabili in relazione alle esigenze organizzativo/ funzionali dell’amministrazione dell'amministrazione o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le procedure previste dall’art.31dall'art.31, comma 1, lett. B;
b) definizione delle modalità di passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area all'altra all'interno dell'area nei limiti dei posti di cui ai contingenti previsti dalla lett. A) punto a), mediante procedure selettive e/o percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria. A tal fine sono considerati elementi valutabili l’esperienza l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica;
c) Sulla base dei criteri previsti dall’Amministrazionedall'Amministrazione, con le procedure di cui all’artall'art. 31, nel settore operativo e nel settore aeronavigante sono riservati esclusivamente al personale collocato nella posizione B1 i passaggi interni alla posizione B2 dei corrispettivi profili, nonché i passaggi interni dalla posizione B2 ai corrispondenti profili della posizione B3, in quanto l’esperienza l'esperienza professionale richiesta è maturabile solo all’internoall'interno. Tale regola si applica in tutti e tre i settori ai passaggi interni all’area all'area C dalla posizione C2 alla posizione C3 nonché, nell'ambito del settore Tecnico - Amministrativo - Informatico dalla posizione B2 (profilo di Assistente Tecnico professionale) alla posizione C1 (profilo di Capo tecnico) e, nell'ambito del settore operativo dalla posizione C1 alla posizione C2 dei profili diplomati.
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