Pegno e vincolo. Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto, ovvero vincolarlo a favore di terzi. Poste Vita S.p.A. effettua l’annotazione della costituzione del pegno o del vincolo su apposita appendice di polizza, previa notifica della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dal Beneficiario la cui designazione sia irrevocabile. Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà richiedere a Poste Vita S.p.A. i crediti derivanti dal presente contratto nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irre- vocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistente, dal Beneficiario la cui designazione sia irrevocabile. Poste Vita S.p.A. può opporre al creditore pignoratizio o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo le eccezioni che le spettano verso il Contraente sulla base del presente contratto.
Pegno e vincolo. L’Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo vincolare a favore di terzi la presente Polizza o i diritti derivanti dalla medesima.
Pegno e vincolo. Il Contraente può dare in pegno il contratto o vincolare le prestazioni. Xxxx atti diventano efficaci nei confronti della Società solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione su apposita appendice. Qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle suddette garanzie richiede l’assenso scritto del pignoratario o vincolatario.
Pegno e vincolo. Condizioni in base alle quali il Contraente ha la facoltà di dare in pegno il contratto o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. Qualsiasi operazione che pregiudi- chi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione speciale, ad esempio dal primo novembre al trentuno ottobre di ogni anno.
Pegno e vincolo. Il Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o vincolare le prestazioni del contratto.
Pegno e vincolo. Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell’avvenuta richiesta di costituzione in pegno del credito derivante dal Contratto. In tale momento la Società - eseguite le opportune verifiche - effettua la relativa annotazione in polizza su apposita appendice. In conformità con quanto disposto dall’art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente Contratto. Il Contraente può anche vincolare le somme assicurate a favore di un terzo. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società effettua l’annotazione della costituzione del vincolo in polizza su apposita appendice. Qualora il Contraente abbia dato in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto ovvero abbia vincolato le somme assicurate a favore di un terzo, il Contraente non potrà richiedere l’attivazione del Servizio Distribuzione Proventi di cui al precedente art 14.1.. Eventuali richieste di adesione al suddetto Servizio, inoltrate dal Contraente, verranno respinte. Nel caso in cui il Contraente abbia già in essere il Servizio Distribuzione Proventi, il Servizio verrà revocato automaticamente a seguito di richiesta di costituzione in pegno ovvero di annotazione delle costituzione del vincolo in polizza.
Pegno e vincolo. Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Al ricevimento della comunicazione dell’avvenuta costituzione in pegno, effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento e firmata dal Contraente, Poste Vita S.p.A. effettua la relativa annotazione su apposita appendice. In conformità a quanto disposto dall'Art. 2805 Codice Civile, Poste Vita S.p.A. può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente sulla base del presente contratto. Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Al ricevimento della comunicazione della costituzione di vincolo, effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento e firmata dal Contraente, Poste Vita S.p.A. effettua la relativa annotazione su apposita appendice.
Pegno e vincolo. Condizioni in base alle quali il Contraente ha la facoltà di dare in pegno il contratto o comunque di vincolare le P somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. Qualsiasi operazione che pregiudi- chi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Pegno e vincolo. L’investitore-contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell’avvenuta richiesta di costituzione in pegno del credito derivante dal Contratto. In tale momento la Società - eseguite le opportune verifiche - effettua la relativa annotazione in polizza su apposita appendice.
Pegno e vincolo. 20.1. Il Contraente può vincolare in Pegno o in altre forme le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne fa annotazione sulle Condizioni Particolari o su apposita Appendice. In presenza di uno o più Beneficiari irrevocabili, è richiesto l’accordo di quest’ultimi.
20.2. Nel caso di Pegno o Vincolo, le operazioni di riscatto e, in generale, le operazioni di liquidazione, richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. La Compagnia non è in alcun modo vincolata dai rapporti contrattuali in essere tra il Contraente e il creditore e non è tenuta a verificare che le condizioni necessarie per l’escussione mediante l’esercizio del diritto di riscatto siano rispettate. Il Contraente si impegna a tenere indenne la Compagnia da ogni pregiudizio, costo o spesa, sofferto o sostenuto, in conseguenza a qualsiasi controversia, anche stragiudiziale, concernente la validità e l’esecuzione della richiesta del Creditore.