Penali ed esecuzione in danno. 15.1 Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui al paragrafo 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relativamente alle fasi di test, l’Agenzia applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. 15.2 In caso di ritardata consegna rispetto ai tempi stabiliti e/o di consegna di Modelli, Istruzioni o delle Buste differenti, in tutto o in parte, da quelle oggetto del contratto o di loro mancata sostituzione, l’Agenzia: 15.3 Qualora i ritardi di cui al presente articolo superino i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 15.4 Qualora prima dell’inizio delle consegne, la Società non presenti il Piano di distribuzione previsto dal precedente art. 6, comma 6.3, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno. 15.5 Qualora non vengano presentate le rendicontazioni settimanali previste dal precedente art. 6, comma 6.6, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno. 15.6 L’Agenzia potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi dovuti alla Società, ove non intenda avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 14. 15.7 L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del contratto. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
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Samples: Contratto Di Appalto
Penali ed esecuzione in danno. 15.1 Per ogni giorno lavorativo 13.1 Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, la Società sarà tenuta a corrispondere delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicati.
13.2 L’Agenzia ha la facoltà di applicare le penali in caso di ritardo rispetto ai termini di consegna esecuzione. In particolare, in caso di mancato rispetto della tempistica nell’erogazione dei servizi, l’Agenzia si riserva applicare, per ogni ora o frazione di ora, una penale pari all’1/24 per mille dell’ammontare netto indicato nel contratto esecutivo, conformemente al combinato disposto degli articoli 298 e 145, comma 3, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Deve considerarsi ritardo anche la mancata presentazione delle unità richieste e il caso in cui la Società esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al paragrafo 5 presente Accordo quadro, al Capitolato Speciale ed ai relativi contratti esecutivi. In tal caso l’Agenzia applicherà alla Società le penali sino alla data in cui il servizio inizierà/tornerà ad essere espletato in modo effettivamente conforme a quanto prescritto negli atti summenzionati, fatto salvo il risarcimento del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relativamente alle fasi maggior danno subìto. Per ogni giorno lavorativo di testritardo, l’Agenzia applicherà una penale pari all’1 all’uno per mille dell’ammontare dell’importo netto contrattualecontrattuale indicato nel contratto esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
15.2 In caso di ritardata consegna rispetto ai tempi stabiliti e/o di consegna di Modelli, Istruzioni o delle Buste differenti, in tutto o in parte, da quelle oggetto del contratto o di loro mancata sostituzione, l’Agenzia:
15.3 13.3 Qualora i ritardi di cui al presente articolo superino i 20 10 (ventidieci) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimoovvero nell’ipotesi in cui l’ammontare delle penali dovesse superare il 10% dell’importo massimale del presente Accordo quadro, l’Agenzia avrà la facoltà di risolvere il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R trasmessa alla Società via pec e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura l’esecuzione della prestazione ovvero la della parte della fornitura prestazione non eseguita dalla Società stessa, con possibilità di essere indennizzata per le maggiori spese sostenute e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15.4 Qualora prima dell’inizio delle consegne, la Società non presenti il Piano di distribuzione previsto dal precedente art. 6, comma 6.3, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
15.5 Qualora non vengano presentate le rendicontazioni settimanali previste dal precedente art. 6, comma 6.6, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
15.6 13.4 L’Agenzia potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi dovuti alla Società, ove non intenda avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 148.
15.7 L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del contratto. Si conviene espressamente che le 13.5 Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata, applicabili anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata dalla Società.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Gestione Degli Archivi Documentali
Penali ed esecuzione in danno. 15.1 Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui al paragrafo 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionaleCapitolato, relativamente alle fasi di test, l’Agenzia applicherà una penale pari all’1 all’1‰ (uno per mille mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
15.2 . In caso di ritardata consegna rispetto ai tempi stabiliti e/o di consegna di Modelli, Istruzioni o delle Buste differenti, in tutto o in parte, da quelle oggetto del contratto o di loro mancata sostituzione, l’Agenzia:
15.3 : - applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui all’art. 10 del presente contratto, delle quantità non consegnate o non sostituite nei termini, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno; - in aggiunta alla penale, a spese della Società e fino ad un valore corrispondente a quello della penale stessa secondo quanto sopra, avrà, inoltre, la facoltà di pubblicare, sul quotidiano a maggiore diffusione delle località in cui si è verificato il ritardo, una comunicazione in cui si renda noto che la responsabilità della consegna era a carico della Società stessa e non dell’Agenzia delle Entrate. Qualora i ritardi di cui al presente articolo superino i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15.4 . Qualora prima dell’inizio delle consegne, la Società non presenti il Piano di distribuzione previsto dal precedente art. 6, comma 6.3l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora non vengano presentate le rendicontazioni settimanali previste dal precedente art. 6, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1 all’1‰ (uno per mille mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
15.5 Qualora non vengano presentate le rendicontazioni settimanali previste dal precedente art. 6, comma 6.6, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
15.6 L’Agenzia potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi dovuti alla Società, ove non intenda avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 14.
15.7 . L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del contratto. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevatasollevata dalla Banca, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
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Samples: Contratto Di Appalto
Penali ed esecuzione in danno. 15.1 1. Qualora la Società non rispetti i termini previsti nell’Allegato B per l’esecuzione delle spedizioni, con riferimento ad ogni tipologia, l’ACI potrà applicare una penale che viene fissata in Euro 150,00 (centocinquanta/00) al giorno per ogni giorno solare di ritardo.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna nella trasmissione dei report di cui al paragrafo 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relativamente alle fasi di test, l’Agenzia applicherà 4° comma dell’art. 11 potrà essere applica una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il diritto di Euro 25,00 (venticinque/00) al risarcimento del maggior dannogiorno.
15.2 3. In caso di ritardata consegna rispetto ai tempi stabiliti e/smarrimento, deperimento o distruzione totale o parziale dei colli oggetto del trasporto, l’ACI potrà applicare alla Società una penale di consegna Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni collo non consegnato o deteriorato, salvo ogni altro diritto dell’ACI di Modellirichiedere – fermo restando le eventuali responsabilità di carattere civile e penale – la refusione per intero delle spese occorrenti per il loro ripristino e la loro riparazione. Resta comunque inteso che la Società si impegna ad avvisare immediatamente e senza indugio l’ACI di ogni smarrimento, Istruzioni deperimento o delle Buste differentidistruzione totale o parziale di ciascun bene.
4. Le penali di cui al precedente comma 3 verranno applicate, in tutto o deroga all’art. 1693 c.c. , anche per il caso fortuito.
5. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali in parteordine all’esecuzione delle prestazioni convenute, da quelle oggetto del contratto o di loro nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata sostituzione, l’Agenzia:
15.3 Qualora i ritardi esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo superino i 20 (venti) giorni lavorativicontratto, per i giorni successivi al ventesimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15.4 Qualora prima dell’inizio delle consegne, la Società non presenti il Piano di distribuzione previsto dal precedente art. 6, comma 6.3, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
15.5 Qualora non vengano presentate le rendicontazioni settimanali previste dal precedente art. 6, comma 6.6, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
15.6 L’Agenzia l’ACI potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi dovuti alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, ove fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non intenda avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 14eseguite.
15.7 L’importo massimo delle penali applicate non 6. Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, l’ACI, ove lo ritenga opportuno, potrà superare il chiedere l’esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando alla Società anche una trattenuta pari al 10% (dieci per cento) del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del contratto. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzicorrispettivo mensile.
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Samples: Warehouse, Picking, Shipping and Transportation Service Agreement
Penali ed esecuzione in danno. 15.1 1 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’ACI, rispetto ai termini di consegna indicati all’articolo 8, comma 2, l’ACI si riserva, per ogni ordinativo di fornitura, il diritto di applicare una penale fino ad un massimo del 20% (venti percento) del valore dell’ordinativo, con un minimo di €. 5,00 (cinque) al giorno, fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
2 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’ACI, rispetto ai termini stabiliti per il ritiro dei prodotti differenti, difettosi ovvero consegnati in eccedenza rispetto all’ordinativo di fornitura di cui all’articolo 8 comma 9, l’ACI, per ogni ordinativo di fornitura, si riserva il diritto di applicare una penale giornaliera fino ad un massimo di €. 20,00 (venti/00), salvo espressa accettazione per iscritto dell’unità ordinante e fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
3 Nel caso in cui ciascuna Unità ordinante, per fatto non imputabile all’amministrazione, sia nell’impossibilità di accedere al portale ed eseguire ordinativi di fornitura, L’ACI si riserva il diritto di applicare, per ogni mancato accesso, una penale giornaliera di €. 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
4 Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’esecuzione delle eventuali variazioni al catalogo rispetto ai termini indicati al paragrafo 4 del Capitolato tecnico per gli aggiornamenti a seguito di sostituzione degli articoli non aventi le specifiche e/o i requisiti di qualità richiesti, L’ACI si riserva il diritto di applicare una penale di €. 50,00 (cinquanta).
5 Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico nell’aggiornamento del catalogo elettronico a seguito di consegna di cui al paragrafo 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relativamente alle fasi di test, l’Agenzia applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
15.2 In caso di ritardata consegna rispetto ai tempi stabiliti sostituzione e/o inserimento di consegna nuovi articoli, l’ACI si riserva il diritto di Modelli, Istruzioni o delle Buste differenti, in tutto o in parte, da quelle oggetto del contratto o applicare una penale di loro mancata sostituzione, l’Agenzia:
15.3 Qualora i ritardi di cui al presente articolo superino i 20 €. 50,00 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior dannocinquanta/00).
15.4 Qualora prima dell’inizio delle consegne, la Società non presenti il Piano di distribuzione previsto dal precedente art. 6, comma 6.3, l’Agenzia applicherà, per 6 Per ogni giorno lavorativo di ritardoritardo rispetto ai termini indicati nell’art. 9, commi 2 e 4, nella trasmissione della reportistica richiesta, l’ACI si riserva il diritto di applicare una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior dannodi €. 30,00 (trenta/00).
15.5 Qualora non vengano presentate le rendicontazioni settimanali previste dal precedente art. 6, comma 6.6, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
15.6 L’Agenzia potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi dovuti alla Società, ove non intenda avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 14.
15.7 L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del contratto. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
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Samples: Contract for the Supply of Consumable Materials and Stationery
Penali ed esecuzione in danno. 15.1 Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui al paragrafo 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relativamente alle fasi di test, l’Agenzia applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
15.2 In caso di ritardata consegna rispetto ai tempi stabiliti e/o di consegna di Modelli, Istruzioni o delle Buste differenti, in tutto o in parte, da quelle oggetto del contratto o di loro mancata sostituzione, l’Agenzia:
15.3 1. Qualora i ritardi di cui al presente articolo superino i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15.4 Qualora prima dell’inizio delle consegne, la Società non presenti il Piano rispetti i termini previsti al comma 3 dell’articolo 3 per la gestione, archiviazione e consultazione della documentazione allocata presso i magazzini, l’ACI potrà applicare una penale di distribuzione previsto dal precedente art. 6, comma 6.3, l’Agenzia applicherà, € 200,00 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo, a meno che non provi che il ritardo è determinato da causa di forza maggiore.
2. Qualora la Società non rispetti i termini indicati all’articolo 4 e all’art. 5 per la catalogazione e la messa a disposizione dei fascicoli “fuori provincia”e altra documentazione , verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
15.5 Qualora non vengano presentate le rendicontazioni settimanali previste dal precedente art. 6, comma 6.6, l’Agenzia applicherà, di € 500,00 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo, a meno che non provi che il ritardo è determinato da causa non imputabile alla Società o dipendente da forza maggiore.
3. Qualora la Società non provveda quotidianamente ad evadere le richieste di consultazione entro i termini previsti all’articolo 7, verrà applicata una penale pari all’1 di € 25,00 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento ogni ora lavorativa di ritardo a decorrere dalla scadenza del maggior dannotermine di cui al 1° comma dell’articolo 7 e precisamente a partire dal trentunesimo minuto.
15.6 L’Agenzia potrà procedere 4. Qualora la Società non provveda a compensare gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione consegnare all’ufficio richiedente la documentazione originale richiesta entro il termine di cui all’articolo 9 verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
5. Qualora la Società manchi ad uno qualsiasi delle penali attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente ovvero in caso di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute ovvero non svolga i servizi di manutenzione e le altre attività indicate nell’allegato A, o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente il servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo con gli importi dovuti contratto, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, ove fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non intenda avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 14eseguite.
15.7 L’importo massimo delle penali applicate non 6. Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, l’ACI, potrà superare il chiedere l’esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando alla Società anche una trattenuta pari al 10% (dieci per cento) del valore dei corrispettivi contrattuali, pena relativo corrispettivo mensile e potrà adottare le determinazioni più opportune comprese la risoluzione del contrattocontratto ai sensi e per gli effetti dell’art. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi31.
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Penali ed esecuzione in danno. 15.1 Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui al paragrafo 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionaleCapitolato, relativamente alle fasi di test, l’Agenzia applicherà una penale pari all’1 all’1‰ (uno per mille mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
15.2 . In caso di ritardata consegna rispetto ai tempi stabiliti e/o di consegna di Modelli, Istruzioni o delle Buste differenti, in tutto o in parte, da quelle oggetto del contratto o di loro mancata sostituzione, l’Agenzia:
15.3 : - applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui all’art. 10 del presente contratto, delle quantità non consegnate o non sostituite nei termini, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno; - in aggiunta alla penale, a spese della Società e fino ad un valore corrispondente a quello della penale stessa secondo quanto sopra, avrà, inoltre, la facoltà di pubblicare, sul quotidiano a maggiore diffusione delle località in cui si è verificato il ritardo, una comunicazione in cui si renda noto che la responsabilità della consegna era a carico della Società stessa e non dell’Agenzia delle Entrate. Qualora i ritardi di cui al presente articolo superino i 20 10 (ventidieci) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimodecimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15.4 . Qualora prima dell’inizio delle consegne, la Società non presenti il Piano di distribuzione previsto dal precedente art. 6, comma 6.3l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora non vengano presentate le rendicontazioni settimanali previste dal precedente art. 6, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1 all’1‰ (uno per mille mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
15.5 Qualora non vengano presentate le rendicontazioni settimanali previste dal precedente art. 6, comma 6.6, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo L’importo delle penali sarà oggetto di ritardo, una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
15.6 L’Agenzia potrà procedere a compensare gli emissione di nota di addebito alla Società. Gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi dovuti verranno contestati alla Società, ove Società per iscritto dall’Agenzia. La Società potrà far pervenire eventuali controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora non intenda avvalersi della cauzione pervenissero controdeduzioni o nell’ipotesi di cui al precedente artnon accoglibilità delle stesse l’Agenzia applicherà le penali contestate. 14.
15.7 L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del contratto. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata, sollevata dalla Società anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
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