Common use of Penali in caso di ritardo sul termine finale Clause in Contracts

Penali in caso di ritardo sul termine finale. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰ (diconsi uno per mille) dell’importo netto contrattuale. 2. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. 7. Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. 9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. 10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Penali in caso di ritardo sul termine finale. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰ allo 0,5 (diconsi uno zerocinque) per mille) mille dell’importo netto contrattuale. 2. L’importo Ai sensi dell’art. 117, comma 3, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 l’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 3. Il Direttore Xxxxxx Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 136 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163. 6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. 7. Ai sensi dell’art. 136 21, comma 4, del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 dall’art.136 del D.Lgs.18 D.Lgs. 12 aprile 20162006, n. 50163) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. 98. E’ Ai sensi dell’art. 22 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 è ammessa, su motivata richiesta dell’esecutoredell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutoreall’appaltatore. 109. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.

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Penali in caso di ritardo sul termine finale. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰ (diconsi uno per mille) dell’importo netto contrattuale. 2. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50n.50. 6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. 7. Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. 9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutoreall’appaltatore . 10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituitoil collaudatore se nominato.

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Penali in caso di ritardo sul termine finale. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰ allo 0,5 (diconsi uno zerovirgolacinque) per mille) mille dell’importo netto contrattuale. 2. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 3. Il Direttore Xxxxxx riferisce Laxxxx xiferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate contabilizzato in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. 7. Ai sensi dell’art. 136 108 comma 44 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatoredell’ appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. 9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. 10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.

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Penali in caso di ritardo sul termine finale. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰ (diconsi uno per mille) dell’importo netto contrattuale. 2. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.50 e ss.mm.ii.. 6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. 7. Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. 9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. 10. Sull’istanza 10.Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.

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Samples: Appalto

Penali in caso di ritardo sul termine finale. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata applicata, ai sensi dell’art. 113/bis comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una penale pari al giornaliera pali a 1‰ ([compreso tra lo 0,3 ‰ e 1‰ – diconsi zerovirgolatre ed uno per mille) ] dell’importo netto contrattuale. 2. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.contrattuale come stabilito dall’art. 113/bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. 7. Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo ri tardo (disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. 9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. 10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penali in caso di ritardo sul termine finale. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰ 1 (diconsi uno uno) per mille) mille dell’importo netto contrattuale. 2. L’importo l’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.previste 6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. 7. Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. 9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. 10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Penali in caso di ritardo sul termine finale. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰ (diconsi uno uno) per mille) mille dell’importo netto contrattuale. 2. L’importo Ai sensi dell’art. 145, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 l’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 136 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163. 6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. 7. Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 8. Nel Ai sensi dell’art. 159, comma 14, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 dall’art.136 del D.Lgs.18 D.Lgs. 12 aprile 20162006, n. 50163) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. 9. E’ Ai sensi dell’art. 145, comma 7, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. 10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.

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Penali in caso di ritardo sul termine finale. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 all’art.15 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰ 1,00 (diconsi uno UNO) per mille) mille dell’importo netto contrattuale. 2. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 5. Salvo altre ipotesi Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 6. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento, qualora Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. 7. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 5050/2016. 68. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. 7. Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 89. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 dall’art. 108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50D.Lgs. 50/2016 e smi) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. 910. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutoredell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltantedell’Amministrazione Aggiudicatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutoreall’appaltatore. 1011. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.

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Samples: Appalto

Penali in caso di ritardo sul termine finale. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata applicata, ai sensi dell’art. 113/bis comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una penale pecuniaria giornaliera pari al a 1‰ (( diconsi uno per mille) dell’importo netto contrattuale. 2. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.contrattuale come stabilito dall’art. 113/bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. 7. Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. 9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. 10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.. Comune di Montegallo Prot. n .0006286 del 29-09-2021 partenza

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Samples: Contratto d'Appalto

Penali in caso di ritardo sul termine finale. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata applicata, ai sensi dell’art. 113/bis comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una penale pari al 1‰ (diconsi giornaliera pali a 1 [uno per mille) ] dell’importo netto contrattuale. 2. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.contrattuale come stabilito dall’art. 113/bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. 7. Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. 9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. 10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.

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Samples: Accordo Ex Articolo 6 Lr 11/2004

Penali in caso di ritardo sul termine finale. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰ 1 (diconsi uno uno) per mille) mille dell’importo netto contrattuale. 2. L’importo Ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 l’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 136 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163. 6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. 7. Ai sensi dell’art. 136 21, comma 4, del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 dall’art.136 del D.Lgs.18 D.Lgs. 12 aprile 20162006, n. 50163) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. 98. E’ Ai sensi dell’art. 22 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 è ammessa, su motivata richiesta dell’esecutoredell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutoreall’appaltatore. 109. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penali in caso di ritardo sul termine finale. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata applicata, ai sensi dell’art. 113/bis comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una penale pari al giornaliera pali a 1‰ (diconsi [uno per mille) ] dell’importo netto contrattuale. 2. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.contrattuale come stabilito dall’art. 113/bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. 7. Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. 9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. 10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo sul termine finale. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰ (diconsi uno per mille) dell’importo netto contrattuale.1‰ 2. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. 7. Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. 9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. 10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituitoLavori.

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Samples: Construction Contract

Penali in caso di ritardo sul termine finale. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰ 1 (diconsi uno uno) per mille) mille dell’importo netto contrattuale. 2. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. 7. Ai sensi dell’art. 136 108 comma 44 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. 9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. 10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penali in caso di ritardo sul termine finale. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰ all’1‰ (diconsi uno per mille) dell’importo netto contrattuale. 2. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. 7. Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. 9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. 10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.

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