PARTE PRIMA
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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO
NATURA DEL CONTRATTO
Articolo I - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori
L’appalto ha per oggetto, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – DECRETO MISE 02 LUGLIO 2020 – CUP [B57B20098590001]
L’intervento di efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica prevede l’esecuzione degli interventi di seguito
descritti:
• Realizzazione di linea di alimentazione Elettrica: Dal Pozzetto di Derivazione del PALO DI ILLUMINAZIONE 5 fino al PALO DI ILLUMINAZIONE 6, previsto in progetto. L’intervento di realizzazione della linea di alimentazione in considerazione della larghezza delle banchine laterali alla piattaforma stradale si è ritenuto necessario prevedere l’esecuzione del taglio, demolizione e successivo scavo a sezione ristretta nella carreggiata stradale bitumata. In considerazione delle distanze tra i diversi punti luce è stato previsto la installazione di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato dimensione 40x40 cm con chiusini in ghisa sferoidale avente classe D400. I conduttori di alimentazione ai punti luce avranno sezioni di almeno 2x10,00 mmq tipo FG16R16 0,60/1 KV con perdite di carico massime del inferiori a 4,00% che rappresentano la massima perdita di carico percentuale ammessa.
• Adeguamento Alimentazione Armatura Stradale da nuova linea di alimentazione: Si prevede l’intervento di
rimozione del collare in cls esistente alla base del palo di illuminazione e l’esecuzione della scarifica del plinto di fondazione e della esecuzione del ripristino strutturale per la realizzazione delle alimentazione da pozzetto di derivazione alla armatura stradale.
• Sostituzione Armatura Stradale: Il Progetto Prevede la sostituzione della attuale armature stradali non funzionanti a 24 Volts, presente sul PALO ILLUMINAZIONE 6 con altra a LED con potenza da 42 Watt rispettose dei requisiti richiesti dal CAM in termini di efficacia energetica minima dell’impianto di illuminazione e degli altri requisiti previsti dal Piano d’Azione Nazionale sul Green Pubblic Procurement di cui al DM 27.10.2017 e smi. Nello specifico il progetto ha previsto la installazione di Armature tipo DISANO Modello SELLA 1 A 8 Led Potenza 42,4 W già predisposto per il telecontrollo;
• Intervento di Adeguamento Pali Illuminazione: L’intervento in progetto prevede l’adeguamento del pali di illuminazione esistenti prodotti dalla SIDERPALI con rimozione della armatura esistente e del pannello fotovoltaico e l’inserimento della nuova armatura stradale del tipo Testa Palo e la fornitura e installazione di raccordo conico del tipo a bicchiere, per consentire l’inserimento della nuova armatura del tipo Testa Palo con il palo esistente avente diametro in testa di 102 mm.
Articolo II - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto
L’importo complessivo dei lavori posto a base dell’affidamento ammonta a Euro 12.766,68 (diconsi euro Dodicimilasettecentosessantasei/68) come meglio risulta dal seguente prospetto:
Tabella 1 - Importo complessivo appalto
Descrizione | Importo (Euro) |
a) Importo lavori a corpo posti a base d'asta | €. 11.639,73 |
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta | €. 1.126,95 |
Sommano | € 12.766,68 |
L’importo dei lavori, di cui alla lettera a), corrisponde all’importo risultante dal computo metrico estimativo di
progetto, ed è pertanto soggetto a ribasso d'asta.
L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al punto a), relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti
dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie
Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, punto b).
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.
Articolo III - Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione.
Il contratto è stipulato A CORPO ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs 18 aprile 2016, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. La migliore offerta, cui verrà aggiudicato il contratto, sarò selezionata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.
Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
I prezzi contrattuali dello "elenco dei prezzi unitari" di cui al comma 2, lettera a), sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
Tabella – Importo per le Categorie di Lavoro a CORPO
Articolo IV - Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili
Ai sensi dell'Allegato A del D.P.R. 207/2010 i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e scorporabili):
Tabella 2
Lavorazione | Categoria D.P.R. 207/2010 | Qualificazione obbligatoria | Importo (€) | % | Indicazioni speciali ai fini della gara Prevalente/Scorporabile Subappaltabile | |
Impianti per la trasformazione e per la distribuzione di energia.. | OG10 | SI | 12.766,68 | 100% | Prevalente | SI |
CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI
Articolo V - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)
I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal Capitolato Generale per Opere Pubbliche e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso l’Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati per conosciuti:
− Il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145,
− Il capitolato speciale d’appalto in tutte le sue componenti;
− Tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
− L'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni e forniture previste dall'appalto;
− I piani di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
− I piani operativo di sicurezza di cui all’articolo 89 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
− I cronoprogrammi lavori;
− Polizze fidejussorie
− Computo metrico estimativo
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.
Oltre che al contratto di appalto, l'impresa è vincolata
− al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. N° 50/2016 e smi;
− al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici D.P.R. 207/2010;
− a tutte le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;
− alle leggi e regolamenti in materia di prevenzioni degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Articolo VI – Condizioni Particolari di Esecuzione dei Lavori
Si precisa che l’impresa nella esecuzione dei lavori dovrà effettuare tutte le sigillatura all’interno dei pozzetti (in linea o in derivazione a palo di illuminazione comprendendo inoltre il riempimento degli stessi pozzetti con sabbia) al fine di evitare infiltrazioni e intrusioni di animali. Ogni pozzetto dovrà essere provvisto di drenaggio posto sul fondo.
Pertanto l’impresa appaltatrice non potrà in alcun modo accampare maggiori oneri per l’esecuzione dei lavori per le particolari condizioni contrattuali in quanto queste risultano esplicitamente richiamate nel presente capitolato e sono state tenute conto nella formulazione dei prezzi posti a base di gara.
− Provvedere alla adozione delle linee guida del MIT contenente il PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI e a quanto
previsto dal DPCM 17/05/2020 e dell’Allegato 13 e smi. Pertanto l’impresa non potrà accampare maggiori oneri per la gestione del cantiere dovuti alla emergenza sanitaria COVID-19 in quanto già considerato nel presente intervento.
Articolo VII – Variazioni delle Opere Progettate
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonchè gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
− le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;
− il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Le eventuali economie rimanenti a disposizione della stazione appaltante verranno utilizzate per il completamento degli interventi nei già identificati nel progetto riguardanti:
• Ampliamento rete Illuminazione pubblica RAMO A o RAMO B ovvero per altre maggiori lavorazioni nell’ambito del territorio comunale
Articolo VIII - Interpretazione del Capitolato Speciale del contratto d’appalto e degli elaborati progettuali
Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente articolo V, compreso il presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Xxxxxx (eventualmente con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato in ordine ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva ovvero all’interesse della Stazione Appaltante.
In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario di cui al comma 1 del presente articolo.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’appalto, è fatta sempre tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Articolo IX - Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni d’appalto
1. L’Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. L’Appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilità dei siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile anche dall’apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Procedimento), consentono, permanendone le condizioni, l’immediata esecuzione dei lavori.
4. L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
5. L’appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon funzionamento degli impianti installati in conformità alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
6. L’appaltatore con la sottoscrizione del contratto dichiara espressamente di aver visitato il luogo dei lavori e di essersi reso conto delle opere da eseguire, delle cave per l’estrazione dei materiali, dell’acqua, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni altro elemento che possa occorrere per eseguire i lavori a regola d’arte e secondo le prescrizioni del presente disciplinare d’appalto. Il prezzo contrattuale si intende pertanto accettato dall’impresa senza restrizione alcuna, riconosciuto come remunerativo di ogni spesa generale e particolare in quanto esso comprende
• per i materiali; ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, etc., nessuna eccettuata, per darli
pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
• per gli operai e i mezzi d’opera; ogni spesa per salari, oneri assicurativi e previdenziali nel senso più ampio
nonché per fornire gli attrezzi e gli utensile occorrenti;
• per i noli;
• ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso, ogni accessorio, etc.;
• per i lavori a corpo; tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego , indennità di cave, depositi, occupazioni, mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi in ascesa e in discesa etc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte intendendosi nei prezzi stessi compensato ogni onere che l’impresa deve sostenere per tale scopo.
7. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Con la firma del contratto l’appaltatore dichiara esplicitamente di aver controllato le voci riportate nel computo metrico relativo ai lavori, attraverso l’esame degli elaborati progettuali posti in visione in fase di gara.
In esito a tale verifica, relativamente ai lavori a corpo, l’impresa dichiara di aver valutato i lavori in appalto nella loro globalità, e di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, delle eventuali integrazioni o riduzioni delle quantità che siano state ritenute carenti o eccessive rispetto a quelle poste in visione dalla Stazione appaltante. L’appaltatore dichiara espressamente che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che resta pertanto fisso ed invariabile.
Il prezzo contrattuale delle lavorazioni “a corpo” è pertanto accettato dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo ed è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità delle opere o provviste.
L’appaltatore dichiara di aver tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singola categoria di lavoro, a regola d’arte e nel rispetto delle norme sulla sicurezza, incluso il proprio utile d’impresa. Nel prezzo contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato speciale d’appalto e negli altri atti contrattuali che l’appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera nei tempi e modi prescritti. Il prezzo è accettato dall’appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando espressamente a qualsiasi altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, operativa o normativa legati alla esecuzione dei lavori. Il prezzo previsto per tutte le lavorazioni è comprensivo inoltre dell’onere per l’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali.
Pertanto l’impresa appaltatrice non potrà in alcun modo accampare maggiori oneri per l’esecuzione dei lavori per le particolari condizioni contrattuali in quanto queste risultano esplicitamente richiamate nel presente capitolato e sono state tenute conto nella formulazione dei prezzi posti a base di gara.
Articolo X - Rappresentante dell’appaltatore e suo domicilio
1. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al DM Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dalla Stazione Appaltante.
2. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del Procedimento che provvede a darne comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.
3. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei
lavori
4. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all’appaltatore, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.
5. L’appaltatore elegge ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) il proprio domicilio, presso sede Municipale Comune di Donori; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell’appaltatore.
6. Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
7. L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell’{legge}art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d’appalto:
− le modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante;
− I dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'{legge}art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010{fine legge} e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilità dei pagamenti.
− le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
− La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere.
− In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla tracciabilità dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.)
Articolo XI - Direttore del Cantiere - Requisiti e competenze
1. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega (da rendersi con atto pubblico),conferita dall’impresa appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
2. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di mandato, senza il quale la variazione non esperirà alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).
4. Il Direttore di cantiere in ottemperanza di quanto prescritto dalle norme vigenti, è tenuto a vigilare sull'osservanza del PSC, congiuntamente al CSE (ciascuno nell'ambito delle proprie competenza). Dovrà adempiere alle disposizioni impartite dal CSE per l'attuazione di quanto previsto dal PSC e dovrà collaborare con lo stesso in maniera fattiva per cercare di ottenere il miglioramento della sicurezza dei lavoratori in cantiere.
5. Il Direttore di cantiere predisporrà, vigilerà e verificherà affinché il Capo cantiere, i Preposti, le Maestranza e quanti altri saranno impiegati nella realizzazione dei lavori, eseguano i lavori nel rispetto del PSC, del POS, del PIMUS e delle leggi vigenti, del progetto e delle norme di buona tecnica.
Articolo XII - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
1. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano rispettivamente l'{legge}art. 101, commi 3, 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.{fine legge} e gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto.
2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al {legge}d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246{fine legge}.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al {legge}DM 11 gennaio 2017, Allegato 2{fine legge}
4. L'appaltatore, sia per sè che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il {legge}D.M. infrastrutture 17 gennaio 2018{fine legge}.
Articolo XIII - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata
XI.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi
1. L’appaltatore è obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino al relativo rinnovo.
2. Il suddetto obbligo vincola l’appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
3. Se l’appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli è inoltre soggetto all’obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall’art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia .
4. L’appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.
5. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.
6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0,50% e se l’appaltatore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell’appaltatore.
7. L’appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori e ciò indipendentemente dal fatto che il sub – appalto risulti vietato dal presente Capitolato o non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi, l’applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.
8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’Appaltatore, nei suoi confronti, la Stazione Appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e delle altre norme che disciplinano la materia.
11.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti
xxxxxxxxxx e xxxxxxxxxx, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
e) è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l’inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro unico del lavoro relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi.
f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Xxxxx Xxxxx di provenienza sono iscritti.
g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al
personale “prospetto paga” sia relativamente all’impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici.
h) deve comunicare in caso di: Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
11.3 Durata giornaliera dei lavori - lavoro straordinario e notturno
1. L’orario giornaliero dei lavori dovrà essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.
2. Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all’accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell’orario di lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o società concessionarie e le Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.
3. All’infuori dell’orario normale – come pure nei giorni festivi – l’appaltatore non potrà a suo arbitrio eseguire lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell’appaltatore, la Direzione Lavori autorizzerà il prolungamento dell’orario sentito il CSE, l’appaltatore non avrà diritto a compenso o indennità di sorta. Così pure non avrà diritto a compensi od indennità di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le ore normali previste dal contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per l’ultimazione dei lavori.
4. Nessun compenso infine sarà dovuto all’appaltatore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di ventiquattro ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto salvo l’opportunità della doppia turnazione finalizzata al completamento dell’opera nei termini previsti dal cronoprogramma.
11.4 Inadempimenti - provvedimenti e sanzioni.
1. Costituirà giusta causa di risoluzione contrattuale l’accertamento di gravi irregolarità o disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo ( a titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale.
2. Verrà concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarità lievi - a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro,
responsabilità ed adempimenti dell’appaltatore prescritti dal presente articolo;
b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale;
c) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.
3. Successive e reiterazioni delle irregolarità di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento contrattuale.
4. In caso di inottemperanza a tutti gli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto (ad esempio desunto dal D.U.R.C.), la Stazione Appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede, fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale, a una detrazione del venti per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Nei casi ritenuti più gravi la Stazione Appaltante potrà sospendere completamente il pagamento degli stati d’avanzamento. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo ad interessi e/o al risarcimento danni.
5. Ai sensi dell’articolo 5 DPR 207/2010 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI
Articolo XIV - Direttore dei Lavori
1. La Stazione Appaltante ha costituito, ai sensi del D.P.R. 207/2010 un Ufficio di Direzione Lavori composta da un Direttore Xxxxxx (individuato nella figura dell' …………………………….), i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dallo stesso D.P.R.;
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell’esecuzione dell’appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale all’appaltatore.
Articolo XV - Ispezioni in cantiere
1. Nell’ambito dei rispettivi compiti, responsabilità ed interrelazioni, ferme restando le responsabilità del Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori con i componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile Unico del procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.
2. L’appaltatore ha l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.
3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso.
4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, garantisce la frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessità dell’opera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticità per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.
TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE
Articolo XVI - Consegna ed inizio dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 5, del DM 49/2018, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata.
2. La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverrà in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’appaltatore, a cura del Direttore Lavori con un
preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire solamente per via PEC.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa ( e a quelle dei sub- appaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà
della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
Articolo XVII - Termini utili per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 40 (diconsi giorni QUARANTA), naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.
3. In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l’approvazione, prima dell’inizio lavori, il programma
operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell’esecuzione delle opere.
Articolo XVIII - Penali in caso di ritardo sul termine finale
1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.15 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1,00 (UNO) per mille dell’importo netto contrattuale.
2. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto
contrattuale.
3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.
5. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
6. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
7. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
8. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale.
9. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e smi) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale è determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi.
10. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse dell’Amministrazione Aggiudicatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.
11. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei
Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.
DISCIPLINA ECONOMICA
Articolo XIX - Anticipazione
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Articolo XX - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 4 successivo, un importo non inferiore a € 10.000,00 (diconsi Euro DIECIMILA/00). L’ultima rata di SAL potrà essere pagata anche di importo inferiore ma in tale caso verrà applicata una ritenuta, oltre 0,50% pari al 15%.
2. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi per mezzo PEC, di almeno 48 ore. L’appaltatore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Xxxxxx. Qualora l’appaltatore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’appaltatore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi del D.P.R. 207/2010.
3. Qualora l’appaltatore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto l’importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare al Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi l’effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l’emissione dello stesso nel termine più breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.
4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C.
5. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. II del presente
capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori.
Articolo XXI - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo
1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di ultimazione delle opere, dovrà essere emesso l’ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontare esso sia. La computazione ed emissione dell’Ultimo Stato d’avanzamento segue le modalità previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente art. XVIII
2. Il Direttore Xxxxxx, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dal D.P.R. 207/2010, ed alla sua presentazione all’appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a
disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario, eventualmente aggiornandone l’importo. L’appaltatore, tuttavia, all’atto della firma non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle già eventualmente formulate nel registro di contabilità.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, per un importo pari al credito residuo e comunque non inferiore al 5% dell’importo contrattuale, è costituita alle condizioni previste da quella per la cauzione. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Xxxxxxxx o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.
Articolo XXII - Prezzi unitari e prezzi a corpo
Nel prezzo offerto dal concorrente aggiudicatario (appaltatore) si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l’appaltatore deve sostenere per la perfetta esecuzione del lavoro a regola d’arte e per il suo completamento secondo il progetto esecutivo approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.
Articolo XXIII - Revisione dei prezzi
Ai sensi dell’art. 106, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore in qualità di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.
Articolo XXIV - Prezzo chiuso
Ai sensi dell’art. 106, del D.Lgs. 50/2016, al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
Il prezzo chiuso non troverà applicazione per il maggior termine di esecuzione dovuto a ritardi o cause imputabili
all’appaltatore.
Articolo XXV - Cessione del contratto e cessione dei crediti
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 217, del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Responsabile Unico del Procedimento non oltre 15 giorni dopo l’emissione dello stato d’avanzamento a cui la cessione del credito inerisce. In ogni caso richieste di cessione del credito successive all’emissione del certificato di pagamento si intendono irricevibili e respinte.
La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’appaltatore, senza obbligo di motivazione.
In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto d’appalto, con questo stipulato.
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI
Art. XXVI - La contabilizzazione lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regola dell’arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «2», contenuta all’art. 2 del presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione.
5. Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 2, del presente capitolato, come evidenziato nella tabella «1», contenuta nel medesimo art. 2, sono valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Articolo XXVII - Criteri generali per la contabilizzazione dei lavori a misura
Ai sensi del D.P.R. 207/2010 la tenuta dei libretti di misura è affidata al Direttore Lavori o da questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. In questo ultimo caso il nominativo del personale incaricato alla contabilità deve essere comunicato per iscritto all’appaltatore mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul giornale dei lavori.
Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’appaltatore o dal tecnico incaricato dall’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
L’accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per l’appalto, devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.
Il Direttore Xxxxxx non potrà mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione Appaltante o
non eseguite regola d’arte.
Dagli importi dovuti all’appaltatore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per demolizioni d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o difformità esecutive poste in essere dall’appaltatore.
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari offerti in sede di gara. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi;
b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
5. Gli oneri per la sicurezza, la liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la
sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci che necessitano di certificazioni o collaudi tecnici come previsti all’art. 83 del D.Lgs 50/2016. Tali documenti devono essere presentati alla DL che tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo XXVIII - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.
2. Più in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:
– D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’ art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “;
– Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
– D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai
rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;
4. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
5. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorità competenti.
6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.
7. L’appaltatore, per la particolarità dell’appalto, dovrà predisporre il Piano di Demolizione che deve intendersi parte integrante del Piano Operativo di Sicurezza, ed è redatto ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 81/08. Le prescrizioni contenute nel documento (piano delle demolizioni) sono da considerarsi integrative rispetto a quelle generali relative alla sicurezza ed igiene del lavoro, prescrizioni presenti nel P.O.S.. Il Piano dovrà quanto meno trattare i seguenti aspetti:
▪ Approfondita conoscenza del sito e delle condizioni al contorno (vincoli fisici, recettori sensibili ecc);
▪ Individuazione vincoli normativi (presenza materiali inquinanti, gestione dei residui di demolizione ecc.)
▪ Pianificazione delle operazioni (sequenza operazioni, tipologie di macchine e tecnica di demolizione ecc.). Per tale aspetto il progetto ha già individuato la tecnica di demolizione che rappresenta un vincolo contrattuale nell’esecuzione delle lavori;
▪ Individuazione di apposite misure di protezione collettiva
▪ Indagine e verifiche sulla stabilità delle strutture
▪ Individuazione di apposite misure di protezione ambientale (polveri, vibrazioni, rumore ecc.)
▪ Individuazione di apposite misure di sicurezza in cantiere. Su tale aspetto si rileva come nelle esecuzione delle operazioni di demolizione controllata l’appaltatore dovrà vietare la presenza di personale anche al di sotto dell’impalcato messo a sicurezza degli ambienti sottostanti eliminando alla fonte eventuali interferenze spaziali e temporali con altre lavorazioni.
▪ Valutazione dei rischi
▪ Redazione di apposite procedure di informazione e comunicazione
▪ Redazione di apposite procedure di emergenza
▪ Verifica dei requisiti delle imprese
8. L'appaltatore è peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
9. I piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
Articolo XXIX - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente (gara).
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono tacitamente accolte.
5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d’opera.
Articolo XXX - Piano Operativo di Sicurezza (POS)
1. L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a)e dall'articolo 100, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 completo del Piano delle Demolizioni richiamato all’articolo 26;
Articolo XXXI - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento in forza di quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del
contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.
81/2008).
2. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008). In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.
4. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
5. L’appaltatore dovrà pertanto comunicare al Direttore Xxxxxx e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei
lavori:
– il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
– il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;
– ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'appaltatore ha facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. È comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
7. L’appaltatore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, al Coordinatore per l’Esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del P.O.S. dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.
8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi
previsti dal Regolamento di cui all’art. 131, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’APPALTATORE
Articolo XXXII - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri previsti a carico dell’appaltatore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato generale d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico dell’appaltatore, oltre a quanto stabilito nel contratto d’appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo.
2. L’appaltatore con la sottoscrizione del contratto d’appalto dà atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto dall’appaltatore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara.
Non spetterà quindi alcun compenso all’appaltatore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora l’importo di appalto subisse variazioni ( sia pure nei limiti stabiliti dagli artt. 161 e 162 DPR 207/2010).
Obblighi generali dell’appaltatore
L'appaltatore è tenuto:
a) ad eleggere ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio della Direzione Lavori ovvero, in subordine, presso gli uffici comunali. Ciò per l’intera durata dei lavori sino al collaudo provvisorio.
b) a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante, la propria presenza nei luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriali durante l’orario di svolgimento delle lavorazioni tale presenza dovrà essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e nei giorni feriali negli orari non lavorativi dovrà comunque essere garantito un recapito telefonico per sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.
c) ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o direttore di cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
d) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
e) a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo.
Obblighi specifici sulle lavorazioni La ditta appaltatrice dovrà:
a) eseguire l’appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;
b) Sarà cura e dovere dell’Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione Lavori tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni effettuare il tracciamento. Quantunque i tracciamenti siano verificati da parte della Direzione Lavori, l’impresa resterà responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti. Saranno a carico dell’Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.
c) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 161 del D.P.R. 207/2010;
d) curare il coordinamento tra le sue necessità di approvvigionamento di materiali, manodopera o noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che compete all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;
e) predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
f) eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi, nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all’esatta individuazione degli eventuali impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete ENEL, rete TELECOM, rete illuminazione, ecc.…..) nei termini più dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in sede progettuale, ed all’individuazione preventiva della consistenza degli apparati radicali esistenti al fine della loro salvaguardia e protezione;
g) prendere contatto, prima dell’inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, acquedotto, fognature, ecc… che si trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere, allacciare temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire l’assistenza necessaria;
h) osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle modalità di
realizzazione degli impianti da costruire da parte dell’Appaltatore;
i) recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori;
j) provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L’appaltatore dovrà altresì tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in subappalto. Dovrà inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sarà consentito l’ingresso e se già in cantiere verrà allontanato. La ditta appaltatrice dovrà consentire l’accesso al cantiere solo alle persone autorizzate. A tal fine dovrà predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare con la Direzione Lavori;
k) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso e la sistemazione
delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
l) assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori.
m) eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art. 167 DPR 207/2010, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Xxxxx diverse disposizioni del Direttore dei Lavori l’appaltatore dovrà effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione Appaltante e conservato;
n) demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in difformità rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei termini contrattuali. Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;
o) smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura non aventi alcuna utilità per il prosieguo delle lavorazioni;
p) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione,
al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato;
q) pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto;
r) garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita attrezzatura installata in prossimità dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovrà essere assicurata la perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni giorno di inadempienza;
s) provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei Lavori, per verificarne l’effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate e non eccedere quanto concretamente utile e/o necessario;
t) garantire l’esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, l’illuminazione notturna del cantiere, che si rendano necessarie per garantire l’incolumità pubblica.
u) attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
v) assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprietà della Stazione Appaltante che saranno consegnate all’appaltatore e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
w) garantire l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
x) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
y) fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovrà essere integrata con riprese filmate. Eventuali inadempienze comporteranno, la comminatoria di una penale pari a € 100 per ogni inadempienza;
z) provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e che l’appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.
aa) Predisporre a propria cura e spese, tutte le certificazioni necessarie alla presentazione della pratica UTOV al compresi i certificati redatti sui modelli ministeriali anche a firma di tecnico abilitato;
Obblighi specifici sulle maestranze
L’appaltatore dovrà attenersi alle seguenti misure:
– esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla Direzione Lavori, e compilato all’inizio delle giornate "prime ore di lavoro" a cura dell’appaltatore, contenente l’elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con l’indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”. La mancata ottemperanza dell’appaltatore, una volta rilevata, se perdurante e reiterata, sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
– fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, copia del Libro Unico del Lavoro, istituito con l’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e attuato con D.M. 9 luglio 2008, il quale sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell'impresa.
– obbligo di presentazione prima dell'inizio dei lavori di copia della documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola. (se non compreso nella documentazione di cui sopra)
– obbligo di aggiornare copia del Libro Unico del Lavoro, debitamente vidimato dall’INAIL in cui vanno registrati gli
operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di lavoro.
– obbligo di aggiornare i l Registro delle Presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.
– tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato
dall’impresa di appartenenza e composto da:
o nome e cognome;
o fotografia;
o impresa di appartenenza;
o numero di matricola;
In caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà essere individuato attraverso un documento di identità.
Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere, Professionisti incaricati), l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente indicato nel cartello esposto con l’elenco delle maestranze che operano in cantiere e non regolarmente registrato sul libro unico del lavoro e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; l’appaltatore ha l’obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento.
– con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, l’appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione Lavori o al RUP, copia, timbrata e controfirmata dal Legale Rappresentante dell’Impresa, del “Registro delle presenze in cantiere” (vidimato dall’INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione al personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici.
– con cadenza trimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all’atto di ogni SAL, l’Appaltatore dovrà comunicare il proprio calcolo dell’importo netto dei lavori già eseguiti, dovrà garantire le attestazioni positive di “regolarità contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi, (D.U.R.C.) nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la
quantità di ore di lavoro per ogni singolo dipendente impiegato nel cantiere dell’appalto. I suddetti adempimenti
riguardano anche i sub- appaltatori.
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ENEL, TELECOM, e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Dovrà inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie nonché alle occupazioni provvisorie per l’impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per l’occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza per l’esecuzione dei lavori.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la consegna all'Amministrazione a lavori ultimati, prima del certificato di ultimazione dei lavori, dei disegni finali di cantiere, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti realizzati, con l'indicazione dei componenti e materiali installati. Tale documentazione finale dovrà essere fornita anche su CD in formato Autocad o DXF. Particolare cura va riservata al posizionamento esatto, in pianta e nelle sezioni, degli impianti.
Articolo XXXIII - Controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal Codice dei contratti, saranno deferite ai Giudice Ordinario del Foro in cui è stato stipulato il contratto. Il ricorso alla Camera Arbitrale, sarà valutato da entrambi i contraenti e qualora ci sia il mutuo compenso. In caso di discordanza si ricorrerà secondo quanto sopra.
La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.
Articolo XXXIV - Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici occorrenti per
l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava, oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto.
A carico dell'appaltatore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sull’esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto.
DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA
Articolo XXXV - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso Comunicazione via PEC,
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste dal D.P.R. 207/2010 per la redazione del verbale di consegna.
3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo PEC), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori.
4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all’appaltatore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà
essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni.
5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di
redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di legge.
Articolo XXXVI - Termini per il collaudo (o per l’emissione del certificato di regolare esecuzione)
1. Il Certificato di Xxxxxxxx deve essere emesso dall’organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal
certificato di ultimazione dei lavori.
2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Xxxxxxxx sarà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
4. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l’appaltatore può notificare al Responsabile Unico del Procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario.
Articolo XXXVII - Operazioni di collaudo
La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo restando l’obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione nei termini di legge.
All’organo di collaudo è riconosciuta la più totale libertà di procedere ad ogni verifica esso ritenga opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione).
Fra le operazioni di collaudo rientrano ed assumono particolare rilievo gli esami, le verifiche e le prove che devono effettuarsi sugli impianti.
Articolo XXXVIIII - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati
1. Dopo l’avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Xxxxxxxx, la Stazione Appaltante prende quanto prima in consegna l’opera liberando l’impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e responsabilità civile verso terzi.
2. La presa in consegna dell'opera deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del Certificato di Collaudo previa comunicazione formale all’appaltatore con preavviso di almeno 48 ore. Tale atto può avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Procedimento in cui si specifica giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale tra il Responsabile Unico del Procedimento e l’appaltatore (o loro rappresentanti).
3. Per la particolarità dell’appalto è consentita la Consegna parziale delle singole coppie di palazzine per la quali la Direzione Lavori in contradditorio con l’impresa e il Collaudatore redigerà idoneo verbale di consistenza nel quale risultino eseguite ed ultimate tutte le lavorazioni previsti nel progetto e per le quali risultano acquisite tutte le certificazioni sugli impianti/infissi/solai/ecc.
4. E’ facoltà della stazione appaltante procedere al Collaudo Parziale delle singole coppie di palazzine finalizzato alla presa in consegna anticipata delle opere.
Articolo XXXIX - Polizza di assicurazione durante i lavori
L'Appaltatore, si sensi dell’art. 54 comma 6 della L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, che tenga Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per il danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore. La somma assicurata con società/istituto è stabilita in Euro 12.766,68. Tale importo dovrà essere cosi ripartito:
Partita 1: Opere e impianti -
Partita 2: Opere e impianti preesistenti - € 12.766,68
La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00
L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Articolo XL – Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini
La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale sia per i termini parziali. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.
2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto.
3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione Appaltante.
4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento.
6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Xxxxxx, qualora l’inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto.
8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’esecutore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo altri.
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO I
Articolo I - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori I
Articolo II - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto I
Articolo III - Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione II
Articolo IV - Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili II
CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI III
Articolo V - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati) III
Articolo VI – Condizioni Particolari di Esecuzione dei Lavori III
Articolo VII – Variazioni delle Opere Progettate III
Articolo VIII - Interpretazione del Capitolato Speciale del contratto d’appalto e degli elaborati progettuali IV
Articolo IX - Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni d’appalto IV
Articolo X - Rappresentante dell’appaltatore e suo domicilio V
Articolo XI - Direttore del Cantiere - Requisiti e competenze VI
Articolo XII - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione VII
Articolo XIII - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata VII
UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI IX
Articolo XIV - Direttore dei Lavori IX
Articolo XV - Ispezioni in cantiere IX
TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE IX
Articolo XVI - Consegna ed inizio dei lavori IX
Articolo XVII - Termini utili per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori X
Articolo XVIII - Penali in caso di ritardo sul termine finale X
Articolo XIX - Anticipazione XI
Articolo XX - Pagamenti in acconto XI
Articolo XXI - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo XI
Articolo XXII - Prezzi unitari e prezzi a corpo XII
Articolo XXIII - Revisione dei prezzi XII
Articolo XXIV - Prezzo chiuso XII
Articolo XXV - Cessione del contratto e cessione dei crediti XII
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI XIII
Art. XXVI - La contabilizzazione lavori a corpo XIII
Articolo XXVII - Criteri generali per la contabilizzazione dei lavori a misura XIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA XIV
Articolo XXVIII - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene XIV
Articolo XXIX - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) XV
Articolo XXX - Piano Operativo di Sicurezza (POS) XV
Articolo XXXI - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza XV
OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’APPALTATORE XVI
Articolo XXXII - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore XVI
Articolo XXXIII - Controversie XX
Articolo XXXIV - Spese contrattuali, imposte, tasse XX
DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA XX
Articolo XXXV - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione XX
Articolo XXXVI - Termini per il collaudo (o per l’emissione del certificato di regolare esecuzione) XXI
Articolo XXXVII - Operazioni di collaudo XXI
Articolo XXXVIIII - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati XXI
Articolo XXXIX - Polizza di assicurazione durante i lavori XXI
Articolo XL – Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini XXII