PER SAPERNE DI PIÙ Clausole campione

PER SAPERNE DI PIÙ. ■ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 aprile 1986, n. 131 (arti- colo 17 e Tariffa parte I, art. 5) ■ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 1986, n. 917 ■ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 ottobre 1972, n. 633 (articolo 10, numero 8) ■ Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ■ Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ■ Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998 ■ Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ■ Decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999 ■ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2001, n. 404 (art. 5) ■ Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) ■ Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ■ Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 ■ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ■ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001 ■ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 giugno 2003 ■ Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006 ■ Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2006 ■ Delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 (pubblicata sulla G.U. del 18 febbraio 2004, n. 40) ■ Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2002, n. 3/E ■ Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2002, n. 52 ■ Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 7 ottobre 2002, n. 320 ■ Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2003, n. 36 ■ Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2005, n. 44/E ■ Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2006, n. 27/E ■ Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2006, n. 33/E ■ Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 1° marzo 2007, n. 12/E ■ Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 24 maggio 2007, n. 114/E Periodico bimestrale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Servizi ai contribuenti e agli intermediari Ufficio Pubblicazioni fiscali Distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento, tramite gli uffici dell’Agenzia delle Entrate Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003 Direttore responsabile Xxxx Xxxxxx Condirettore Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Coordinatore editoriale Xxxxxxx Xxxxxx Redazione a cura dell’Ufficio Pubblicazioni fiscali
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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).