Percorsi e relative componenti Clausole campione

Percorsi e relative componenti. Il percorso formativo è l’insieme delle esperienze di apprendimento per acquisire competenze, conoscenze, e abilità. Un percorso di apprendimento può comprendere esperienze di apprendimento formali e non formali che possono essere certificate dopo la necessaria convalida. Il percorso è strutturato in unità formative (UF) ciascuna delle quali consente l’acquisizione di competenze (o parti di esse) previste nel profilo/obiettivo di riferimento. In questo paragrafo si riportano le principali componenti del percorso formativo da utilizzare a cura dei progettisti, anche sulla base di quanto specificato nei singoli atti di programmazione. Il percorso formativo si compone dei seguenti elementi: • Figura di riferimento nazionale • Profilo • Obiettivo. Nel Repertorio regionale è previsto l’obiettivo relativo alle “Competenze digitali trasversali” che costituisce una sintesi del “quadro delle competenze europee” così come tradotto da AGID (xxxxx://xxxxxxxxxx‐xxxxxxxx‐ xxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx/_xxxxxxxxx/XxxXxxx0‐1_ITA.pdf). Per soddisfare l'esigenza di una formazione trasversale, gli obiettivi “Competenze digitali trasversali” e “Tecnologie informatiche”, devono essere inseriti nei percorsi formativi secondo una o entrambe le seguenti modalità: ‐ utilizzo completo o parziale a seconda delle necessità di progettazione creando una unità formativa specifica con ore dedicate oppure agganciando gli obiettivi alle unità formative previste dal percorso; ‐ contestualizzazione attraverso le “modalità” e/o attraverso i “saperi” collegati alle conoscenze essenziali. Se un percorso formativo richiede come prerequisiti di accesso una o più competenze rientranti nell’obiettivo trasversale “Tecnologie informatiche” non vi è l’obbligatorietà di procedere come sopra indicato. In alternativa, se previsto da atti/avvisi dell’Amministrazione, è possibile descrivere in modo trasversale a più percorsi come si intendono trasferire agli allievi le competenze digitali e informatiche. In questo caso è sufficiente descrivere tali elementi nelle sezioni dei formulari definiti negli atti e negli avvisi e non è più necessario inserirli a livello di progettazione del percorso formativo.

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  • VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale la modulistica unificata e standardizzata adottata in Conferenza unificata e vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere informazioni o documenti di cui sono gia' in possesso ovvero ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica unificata e standardizzata; Vista l'Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023, approvata dal Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, il 23 novembre 2020, concernente le linee di indirizzo, il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione; Visto l'art. 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero»; Vista la nota del 27 luglio 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ha trasmesso lo schema di accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attivita' (CILA-Superbonus), ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Vista la nota prot. n. 12631 del 27 luglio 2021 con la quale detto schema di accordo e' stato inviato alle regioni ed agli enti locali; Considerato che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 non e' stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo; Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo; Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali; Sancisce il seguente Accordo: Art. 1 Modulistica unificata e standardizzata

  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;