Periodi di Offerta Mensili e Calendario Clausole campione

Periodi di Offerta Mensili e Calendario. La durata prevista per l’Offerta è di dodici mesi e si svolge in dodici Periodi di Offerta Mensili, ciascuno della durata di un mese o di frazione di mese, come indicato nel seguente Calendario: - Primo Periodo di Offerta Mensile dal 1 aprile 2010 al 30 aprile 2010, l’emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 30 aprile 2010 e comunque entro i primi 10 giorni del mese di maggio 2010; - Secondo Periodo di Offerta Mensile: dal 1 maggio 2010 al 31 maggio 2010, l’emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 31 maggio 2010 e comunque entro i primi 10 giorni del mese di giugno 2010; - Terzo Periodo di Offerta Mensile: dal 1 giugno 2010 al 30 giugno 2010, l’emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 30 giugno 2010 e comunque entro i primi 10 giorni del mese di luglio 2010; - Quarto Periodo di Offerta Mensile: dal 1 luglio 2010 al 31 luglio 2010, l’emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 31 luglio 2010 e comunque entro i primi 10 giorni del mese di agosto 2010; - Quinto Periodo di Offerta Mensile: dal 1 agosto 2010 al 31 agosto 2010, l’emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 31 agosto 2010 e comunque entro i primi 10 giorni del mese di settembre 2010; - Sesto Periodo di Offerta Mensile: dal 1 settembre 2010 al 30 settembre 2010, l’emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 30 settembre 2010 e comunque entro i primi 10 giorni del mese di ottobre 2010; - Settimo Periodo di Offerta Mensile: dal 1 ottobre 2010 al 31 ottobre 2010, l’emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 31 ottobre 2010 e comunque entro i primi 10 giorni del mese di novembre 2010; - Ottavo Periodo di Offerta Mensile: dal 1 novembre 2010 al 30 novembre 2010, l’emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 30 novembre 2010 e comunque entro i primi 10 giorni del mese di dicembre 2010; - Nono Periodo di Offerta Mensile: dal 1 dicembre 2010 al 31 dicembre 2010, l’emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 31 dicembre 2010 e comunque entro i primi 10 giorni del mese di gennaio 2011; - Decimo Periodo di Offerta Mensile...

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  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • OFFERTE ANORMALMENTE BASSE L’Azienda Ospedaliera, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, prima dell’approvazione dell’aggiudicazione, procederà a verifica, tramite l’Area Gestione Contrattuale e Negoziale, l’eventuale anomalia dell’ offerta risultata aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 86 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006 e valuterà l’anomalia dell’offerta secondo i criteri di cui all’articolo 87 dello stesso Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, così come modificato dal comma 909 dell’articolo 1 della Legge 296 del 27 Dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) e dell’articolo 26 del D.lgs n°81 del 9 Aprile 2008, n°81, procedendo, altresì, contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte, non oltre alla quinta, ai sensi dell’articolo 88 del dello stesso Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. In tal caso verranno richieste le giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo. Nelle giustificazioni , di cui agli artt. 86 punto 5, e 87 punto 2 del D. Lgs 163/2006. ai fini dell’accertamento di congruità del prezzo, in particolare l’Impresa concorrente dovrà operare un’analisi dei costi e fornire gli elementi che hanno contribuito alla determinazione dell’offerta economica con particolare riferimento ai prodotti, ed alle prestazioni di gestione del servizio di fornitura e post vendita, indicando per questa ultima il costo del personale e i costi relativi alla sicurezza dovranno risultare congrui all’attività ed alle caratteristiche del servizio di fornitura e post vendita e le spese generali e le loro rispettive percentuali d’incidenza. In particolare, si deve giustificare:

  • Periodo di validità dell’offerta L’offerta, alle condizioni economiche sopra indicate, è valida fino a 30 giorni lavorativi, compreso il giorno di ricezione del preventivo.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

  • Modalità di presentazione delle offerte Ciascun concorrente dovrà presentare l’offerta costituita da un unico plico sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell’offerta e controfirmato su tutti i lembi di chiusura. Sul frontespizio dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: - Ragione sociale e indirizzo dell’Impresa / Istituto di credito mittente – Telefono, fax e indirizzo di posta elettronica; - L’oggetto della gara “Procedura aperta per l’individuazione della Banca affidataria del servizio di erogazione di un mutuo passivo” Tale plico dovrà contenere al suo interno ulteriori due buste sigillate con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto, controfirmate sui lembi, a pena di esclusione, così denominate: Busta n. 1) documentazione amministrativa; Busta n. 2) offerta economica. Il plico, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnata a mani all’Ufficio protocollo del Comune entro il termine perentorie delle ore 12,00 del giorno 09-08-2011 al seguente indirizzo: Comune di Sorgono (NU) – Xxxxx XX Xxxxxxxx, x. 00 – c.a.p. – 08038 – Xxxxxxx (XX) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 0: Recante la dicitura “Documentazione amministrativa” e gli estremi della impresa offerente e contenente, a pena di esclusione: - L’istanza di ammissione da formalizzarsi sul modulo di cui all’allegato A al presente disciplinare, contenente la dichiarazione sostitutiva unica, successivamente verificabile, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal Legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000; Recante la dicitura “Offerta economica” e gli estremi della impresa offerente e contenente, a pena di esclusione, l’allegato B al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza. Le dichiarazioni relative all’offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell’offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve esser5e approvata con apposita postilla firmata dal medesimo soggetto che sottoscrive l’offerta. Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.