Periodi di riposo Clausole campione

Periodi di riposo. 1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali di cui ai para- grafi o) e p) dell’articolo 1.
Periodi di riposo. Le disposizioni di cui all’articolo 47 del presente Contratto (“Periodi di riposo – Festività e ferie”) entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo alla prima applicazione del Contratto stesso. Fino a tale data restano in vigore le disposizioni di cui al CCNL Regioni-Autonomie locali applicate in precedenza.
Periodi di riposo. Ai fini della presente sezione, per gli apprendisti e i tirocinanti che sono al servizio di un'impresa che effettua servizi di autotrasporto di passeggeri o merci nel territorio dell'altra parte valgono le stesse disposizioni in tema di tempi di riposo degli altri lavoratori mobili ai sensi della parte B, sezione 2, del presente allegato.
Periodi di riposo. L’articolo 8 è modificato come segue: