Periodici Print + Online Clausole campione

Periodici Print + Online. Nel caso di abbonamenti a periodici elettronici di cui sia richiesta anche la versione cartacea, la Commissionaria dovrà provvedere contestualmente alla loro attivazione direttamente presso il sito dell’editore, gestendo tutta la relativa corrispondenza anche in merito ad eventuali problematicità e inoltrando al GSSI tutte le indicazioni relative a piattaforme e condizioni di accesso. I periodici cartacei dovranno essere fatti pervenire alla sede del GSSI, all’indirizzo che sarà specificato alla Commissionaria in fase di avvio della Fornitura. La sottoscrizione degli abbonamenti, su richiesta del GSSI, dovrà essere debitamente documentata. La Commissionaria, dopo opportuna verifica e comunicazione al GSSI, dovrà provvedere all’attivazione online anche dei periodici, di cui è in atto un abbonamento cartaceo, ma la cui versione online è disponibile gratuitamente, o si è resa disponibile nel corso del contratto. Qualora mutassero le condizioni di accesso alla versione elettronica gratuita dell’abbonamento cartaceo la Commissionaria dovrà darne tempestiva comunicazione al GSSI. Per le riviste la cui versione elettronica sia disponibile a pagamento, la Commissionaria si impegna a reperire e comunicare tutte le informazioni necessarie per l’attivazione e a procedere all’attivazione stessa solo su richiesta. A titolo indicativo, il GSSI intende accedere ai periodici elettronici direttamente dal sito dell’Editore o da altro sito da esso disposto. L’accesso alla versione elettronica deve essere, di norma, per IP con abilitazione del dominio dell’Ente che verrà specificato in fase di avvio della fornitura. Sarà cura della Commissionaria comunicare gli indirizzi IP del GSSI agli editori per l’attivazione delle riviste online. Entro 20 giorni dalla data di attivazione di ogni abbonamento la Commissionaria dovrà inoltre trasmettere al GSSI: - copia della licenza d’uso con le condizioni poste dall’editore (license agreement); - l’elenco con i codici di attivazione o le istruzioni per l’attivazione espressamente nei casi in cui l’attivazione dell’abbonamento debba essere effettuata direttamente dal GSSI; - l’elenco dei codici e/o le istruzioni per ricavare le statistiche d’uso.

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  • Riunioni periodiche In applicazione del comma 1 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.

  • Aumenti periodici di anzianità 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti. 2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. 3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. 4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità. 5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni . 6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti. 7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali. 8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di contratto di credito Contratto di credito revolving concesso con carta di credito ad opzione Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. Importo massimo per il quale il conto Carta può risultare a debito (“Fido”). Sul conto Carta sono addebitati tutti gli importi connessi al rilascio e all‘utilizzo della Carta (“Addebiti”), tra cui, a titolo esemplificativo, acquisti, prelievi di contante tramite ATM, corrispettivi, interessi, commissioni, quote annuali o altri importi dovuti ad American Express. Ogni Addebito riduce il Fido disponibile e ogni rimborso mensile ricostituisce il Fido disponibile in misura pari all‘importo rimborsato (esclusi i rimborsi degli importi eccedenti il Fido), rendendo nuovamente disponibile una riserva di credito da utilizzare per altri Addebiti. Il Fido è stabilito da American Express a seguito della verifica del suo merito creditizio e potrà essere modificato da American Express alle condizioni e nei modi previsti dal contratto. Il Fido della Carta è assegnato in base alla valutazione di American Express, tra i seguenti importi: • Fido € 1.500,00 • Fido € 2.500,00 • Fido € 3.500,00 • Fido € 5.000,00 L’importo del Fido assegnato alla Carta verrà comunicato al Titolare al momento dell’accettazione. Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito Il Titolare può utilizzare la Carta, nei limiti del Fido, per acquistare beni o servizi presso esercizi convenzionati, anche via telefono o internet. Inoltre, se abilitato da American Express, il Titolare potrà effettuare prelievi presso macchine distributrici di contante (“ATM”) entro il limite di € 500 ogni 8 giorni e, comunque, per importi non superiori complessivamente al 20% del Fido.

  • Periodo di Carenza Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi do- dici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (perio- do di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Co- sti indiretti”, senza l’aumento percentuale. a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravve- nute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, polio- mielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, lep- tospirosi ittero-emorragica, xxxxxx, brucellosi, dissen- teria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemi- ca, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia genera- lizzata, encefalite post-vaccinica; b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigo- re del Contratto; c) infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del Con- tratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

  • NORME DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240 del 30.12.2010, citato in premessa, alla vigente normativa in materia di assegni di ricerca ed ai principi di cui alle procedure selettive per i pubblici concorsi.

  • Carta dei servizi L’Istituto adotta ed attua una propria Carta dei Servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995. Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione degli utenti presso i locali dell’Istituto ovvero pubblicata sul sito web del medesimo.