Fornitura di materiale bibliografico o documentale in qualsiasi formato a carattere periodico Clausole campione

Fornitura di materiale bibliografico o documentale in qualsiasi formato a carattere periodico. La Commissionaria dovrà stipulare contratti di abbonamento per materiale bibliografico o documentale a carattere periodico con i singoli editori e distributori per conto del GSSI, provvedendo altresì al pagamento delle quote di abbonamento secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con gli editori, o da essi stabiliti, al fine di garantire la regolarità e la continuità della fornitura. L’elenco delle risorse bibliografiche e documentali edite da case editrici italiane e straniere (Allegato 5_Lista Riviste) è puramente indicativo e non esaustivo dei materiali che l’offerente si impegna a fornire. Il GSSI ha facoltà di modificarne la natura e di variarne il numero. La Commissionaria si impegna a garantire la disponibilità delle risorse richieste secondo le modalità di sottoscrizione indicate dal GSSI. Alla fornitura di materiale bibliografico o documentale a carattere periodico di cui al presente articolo si applica quanto previsto per i servizi di cui agli articoli 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7, con particolare riferimento ai periodici elettronici.
Fornitura di materiale bibliografico o documentale in qualsiasi formato a carattere periodico. La Commissionaria aggiudicataria dovrà stipulare contratti di abbonamento per materiale bibliografico o documentale a carattere periodico con i singoli editori e distributori per conto degli Atenei e ad uso delle Unità Ordinanti, provvedendo altresì al pagamento delle quote di abbonamento secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con gli editori, o da essi stabiliti, al fine di garantire la regolarità e la continuità della fornitura alle Unità Ordinanti. L’elenco delle risorse bibliografiche e documentali edite da case editrici italiane e straniere (Allegato n. 2) è puramente indicativo e non esaustivo dei materiali che l’offerente si impegna a fornire. Ciascun Ateneo ha facoltà di modificarne la natura e di variarne il numero. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle risorse richieste secondo le modalità di sottoscrizione indicate dalle singole Unità Ordinanti o dal Responsabile del procedimento dietro indicazione del Comitato di gestione, di cui all. art. 13, comma 1, lettera a, nel caso di sottoscrizioni condivise da più Atenei o dall’intero Aggregato. Il Fornitore si obbliga a fornire preventivi di spesa entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Fornitore dovrà precisare il prezzo negoziato con l’editore in euro o, se non determinato in euro, espresso in valuta originale e convertito in euro applicando il cambio di riferimento euro- rilevazioni BCE pubblicato sul “Sole 24 Ore” del giorno di emissione del preventivo, obbligandosi inoltre a mantenerne validità per 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione.
Fornitura di materiale bibliografico o documentale in qualsiasi formato a carattere periodico. Il Fornitore dovrà stipulare contratti di abbonamento per materiale bibliografico o documentale a carattere periodico con i singoli editori e distributori per conto delle Biblioteche, provvedendo altresì al pagamento delle quote di abbonamento secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con gli editori, o da essi stabiliti, al fine di garantire la regolarità e la continuità della fornitura. L’elenco delle risorse bibliografiche e documentali edite da case editrici italiane e straniere (Allegato n. 2) è puramente indicativo e non esaustivo dei materiali che l’offerente si impegna a fornire. Ciascuna biblioteca ha facoltà di modificarne la natura e di variarne il numero. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle risorse richieste secondo le modalità di sottoscrizione indicate dalle singole Biblioteche.