Periodicità indice Mensile Clausole campione

Periodicità indice Mensile. (12 mesi) PUN (€/kWh) 0,4 0,3 0,2 0,1 0 giu-21 lug-21 ago-21 set-21 ott-21 nov-21 dic-21 gen-22 feb-22 mar-22 apr-22 mag-22 giu-22 Altre voci di costo Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico saranno applicate le tariffe previste dal Distributore Locale, da Terna e dall’ARERA, come definito all’art 19 delle Condizioni Generali di Contratto, compresa la componente Asos che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. Saranno altresì applicati gli oneri di dispacciamento per il mercato libero, definiti dalla Delibera ARERA n. 111/06 e ss.mm.ii., ad esclusione di quelli previsti per lo sbilanciamento (ove non diversamente specificato nella Sezione Economica Contrattuale), nonché altri oneri che dovessero essere posti a carico dell’utente del dispacciamento dalle autorità competenti. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili. Si allegano alla presente Scheda Sintetica le tabelle aggiornate alla data del 04/07/2022 con i dettagli delle tariffe della distribuzione, della misura e del trasporto dell’energia elettrica e degli oneri generali del sistema elettrico. Le suddette tariffe sono definite con modalità e tempi stabiliti da ARERA ed è possibile verificarne i valori consultando la pagina del sito di ARERA xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx.xxx. Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. Per informazioni sulle imposte visita xxx.xxxxxxx.xx
Periodicità indice Mensile. Grafico Indice(12 Totale PSV + 0,203499 €/Smc* Costo fisso anno 111,00 €/ anno*
Periodicità indice Mensile. Grafico indice (12 mesi) 0,600000 0,500000 0,400000 0,300000 0,200000 0,100000 0,000000 IV trimestre I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 2020 2021 2021 2021 2021 Totale PSV + 0,028 €/Smc* COSTO PER CONSUMI 0,46 €/Smc VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA AMBITO NORD OCCIDENTALE Quota energia (euro/Smc) Consumo Smc/anno Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema Quota Fissa (euro/anno) LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, XXXXXX-ROMAGNA AMBITO NORD ORIENTALE Quota energia (euro/Smc) Consumo Smc/anno Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema Quota Fissa (euro/anno) 70,68 €/anno* Classe contatore da G10 a G40 473,51 -26,13 Classe contatore fino a G6* 67,95 -26,13 Classe contatore oltre G40 1.064,03 -26,13 Classe contatore da G10 a G40 419,22 -26,13 Classe contatore fino a G6* 58,47 -26,13 Classe contatore oltre G40 915,22 -26,13 0-120 0,056176 0,002220 121-480 0,135614 0,048420 481-1.560 0,128884 0,029520 1.561-5.000 0,129190 0,024320 5.001-80.000 0,110733 0,018020 80.001-200.000 0,083811 0,008820 0-120 0,056176 0,002220 121-480 0,116337 0,048420 481-1.560 0,111240 0,029520 1.561-5.000 0,111472 0,024320 5.001-80.000 0,097493 0,018020 80.001-200.000 0,077105 0,008820 *Escluse imposte e tasse.
Periodicità indice Mensile. Grafico indice (12 mesi) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 03.2022 04.2022 05.2022 06.2022 07.2022 08.2022 09.2022 10.2022 11.2022 12.2022 01.2023 02.2023 TotaleCOSTO FISSO ANNO 85,50 €/anno* PSV + 0,35 €/Smc* COSTO PER CONSUMI 1,00 €/Smc* AMBITO NORD OCCIDENTALE 0 a 120 0,157796 -0,344380 121 a 480 0,236025 -0,298180 481 a 1.560 0,229397 -0,317080 1.561 a 5.000 0,229698 -0,322280 5.001 a 80.000 0,211522 0,018020 80.001 a 200.000 0,185010 0,008820 Classe contatore da G10 a G40 463,32 Classe contatore fino a G6* 66,37 -26,13 Classe contatore oltre G40 1.020,32 AMBITO NORD ORIENTALE 0 a 120 0,157796 -0,344380 121 a 480 0,216367 -0,298180 481 a 1.560 0,211404 -0,317080 1.561 a 5.000 0,211630 -0,322280 5.001 a 80.000 0,198021 0,018020 80.001 a 200.000 0,178172 0,008820 Classe contatore da G10 a G40 399,67 Classe contatore fino a G6* 56,44 Classe contatore oltre G40 860,92 -26,13 AMBITO CENTRALE 0 a 120 0,157796 -0,344380 121 a 480 0,238692 -0,298180 481 a 1.560 0,231838 -0,317080 1.561 a 5.000 0,232150 -0,322280 5.001 a 80.000 0,213354 0,018020 80.001 a 200.000 0,185938 0,008820 Classe contatore da G10 a G40 410,42 Classe contatore fino a G6* 61,09 Classe contatore oltre G40 920,19 -26,13 *Escluse imposte e tasse. AMBITO CENTRO-SUD ORIENTALE 0 a 120 0,157796 -0,344380 121 a 480 0,259403 -0,298180 481 a 1.560 0,250794 -0,317080 1.561 a 5.000 0,251185 -0,322280 5.001 a 80.000 0,227577 0,018020 80.001 a 200.000 0,193143 0,008820 Classe contatore da G10 a G40 392,17 -26,13 Classe contatore oltre G40 866,10 Altre voci di costo LAZIO, CAMPANIA AMBITO CENTRO-SUD OCCIDENTALE Quota energia (euro/Smc) Consumo Smc/anno Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema Quota Fissa (euro/anno) CALABRIA, SICILIA AMBITO MERIDIONALE Quota energia (euro/Smc) Consumo Smc/anno Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema Quota Fissa (euro/anno) SARDEGNA AMBITO SARDEGNA Quota energia (euro/Smc) Consumo Smc/anno Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema Quota Fissa (euro/anno) Imposte Tutti i corrispettivi indicati nel Contratto sono da considerarsi al netto dell’IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall’ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un’indicazione in fattura. Per maggiori dettagli sul peso dell’imposizione fiscale, consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xx.

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  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • Aumenti periodici di anzianità 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti. 2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. 3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. 4. Ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supplementi dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemento dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemento dei minimi, si terrà conto della data di assunzione. 5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.

  • Riunioni periodiche In applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza può chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.

  • Tredicesima mensilità Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49.

  • FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE ART. 7 ACCETTAZIONE DELLA MOBILITÀ

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi degli articoli 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, e in conformità alla tabella «A» del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 «Impianti Tecnologici» . 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati nella tabella A di seguito riportata, redatta in fase di presentazione dell’offerta. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale serie «OG1 e speciale OS6» diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere rea- lizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indica- re in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, saran- no individuati nella tabella «A» del presente capitolato speciale. A titolo esemplificativo si allega schema della Tabella «A» da compilare in sede di presentazione dell’offerta. TABELLA <<A>> n. Lavori di Categorie ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 euro Incidenza % manodopera Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato,i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura del 30% 1 Impianti tecnologici Prevalente OG11 €. 2 Edifici civili ed industriali Scorporabile OG1 Ai sensi dell’art. 4, commi 4 del capitolato i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000: - Appartengono a categori…. General… divers… da quella prevalente (comma 4); - Costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori; possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappalta- trice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandate o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

  • Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.