Autorità competenti Clausole campione

Autorità competenti. 1. La Georgia ha autorizzato il Ministry of Environmental Protection and Agriculture ad agire in suo nome per raggiungere gli obiettivi e attuarli in virtù del presente Accordo. 2. La Confederazione Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per raggiungere gli obiettivi e attuarli in virtù del presente Accordo.
Autorità competenti. 1. La Lettonia ha autorizzato il proprio Ministero delle finanze ad agire per suo conto come UCN ai fini del Programma di cooperazione svizzero-lettone. L’UCN si assume la responsabilità ultima per la gestione del contributo in Lettonia, ivi com- presa la responsabilità per il controllo finanziario e l’audit. 2. La Svizzera ha autorizzato: – il Dipartimento federale degli affari esteri, rappresentato dalla Direzione svizzera dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e – il Dipartimento federale dell’xxxxxxxx0, rappresentato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), ad agire per suo conto ai fini dell’attuazione del Programma di cooperazione sviz- zero-lettone. I progetti sono assegnati all’uno o all’altro ente secondo i rispettivi ambiti di compe- tenza. 3. L’Ambasciata svizzera di Riga funge da punto di contatto per le UCN per quanto riguarda l’informazione ufficiale sul contributo. Le autorità competenti possono mantenere contatti diretti per le comunicazioni correnti.
Autorità competenti. Le Autorità competenti per l’attuazione del presente Accordo sono le seguenti: − per la Repubblica d’Austria: il Ministro Federale dell’Interno, le Direzioni di Polizia Regionali e – al di fuori del territorio dei comuni nei quali le Direzioni di Polizia Regionali sono contemporaneamente autorità di sicurezza di prima istanza – le Autorità amministrative distrettuali; in materia di polizia stradale i Governi Regionali, le Direzioni di Polizia Regionali e le Autorità amministrative distrettuali; − per la Repubblica Italiana: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero
Autorità competenti. 1. Il Regno del Marocco ha autorizzato il Ministero per la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo. 2. La Confederazione Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.
Autorità competenti. 1. Il Governo della Repubblica del Malawi ha autorizzato il Ministry of Natural Resources and Climate Change tramite l’Environmental Affairs Department ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo. 2. La Confederazione Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.
Autorità competenti. 1. Il Governo ucraino ha autorizzato il Ministero per la protezione ambientale e le risorse naturali ad agire in suo nome per raggiungere gli obiettivi e attuarli in virtù del presente Accordo d’attuazione. 2. Il Consiglio federale svizzero ha autorizzato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per raggiungere gli obiettivi e attuarli in virtù del presente Accordo d’attuazione.
Autorità competenti. 1. La Repubblica del Perù ha autorizzato il Ministero dell’ambiente (MINAM) ad agire in suo nome per raggiungere gli obiettivi e attuarli in virtù del presente Accordo. A tal fine, la Direzione generale cambiamento climatico e desertificazione è designata quale organo di coordinamento. 2. La Confederazione Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per raggiungere gli obiettivi e attuarli in virtù del presente Accordo.
Autorità competenti. 1. Il Commonwealth della Dominica ha autorizzato il Ministry of Economic Affairs, Planning, Resilience, Sustainable Development, Telecommunications and Broadca- sting ad agire in suo nome per raggiungere gli obiettivi e attuarli in virtù del presente Accordo. 2. La Confederazione Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell’am- biente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per raggiungere gli obiettivi e attuarli in virtù del presente Accordo.
Autorità competenti. Per la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti previsti, oltre a quanto stabilito sopra, la Ditta esecutrice dei lavori dovrà anche tenere conto delle prescrizioni dettate dalle competenti autorità locali e/o nazionali quali: • Prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco; • Prescrizioni e indicazioni dell’Azienda Distributrice dell’energia elettrica; • Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. • Disposizioni in materia di smaltimento “ rifiuto pericoloso” I riferimenti sopra riportati sono indicativi. L’Appaltatore dovrà verificarne la completezza e dare luogo a tutti gli adempimenti applicabili in vigore anche se non espressamente menzionati sopra. L'impresa assuntrice dei lavori prende a suo carico e sotto la sua responsabilità la perfetta esecuzione degli impianti citati, secondo quanto previsto dal presente articolo e si impegna ad adeguare ogni elemento di impianto che dalla verifica di collaudo non risultasse conforme alle norme in esso contenute, senza che alcun addebito derivi al Committente. Per quanto non tassativamente previsto dal presente documento, e perché a esso non contraddicendo, s’intendono applicabili all'appalto tutte le normative tecniche vigenti anche se non espressamente qui richiamate.
Autorità competenti. 1. Quando un soggetto è ammissibile a norma della legisla­ zione di una parte, viene riconosciuto come autorità compe­ tente dall’altra parte, una volta che sia stato sottoposto a verifica dall’altra parte per accertare che: a) rispetti pienamente la legislazione della sua parte, b) conosca i requisiti dell’altra parte, per il tipo e il campo di applicazione della certificazione che ha chiesto e c) sia in grado di ottemperare agli obblighi esposti negli alle­ gati. 2. Una parte notifica all’altra parte l’identità di una autorità competente dopo aver portato a termine con esito positivo la verifica. L’altra parte può contestare la competenza o conformità tecnica della autorità competente in questione a norma del paragrafo 6 del presente articolo. 3. Gli organismi identificati nelle appendici 1 e 2 sono con­ siderati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per l’applicazione rispettivamente degli allegati A e B al momento dell’entrata in vigore del presente accordo. 4. Le parti garantiscono che le rispettive autorità competenti siano e restino in grado di valutare correttamente la conformità di prodotti o organizzazioni, menzionati negli allegati al pre­ sente accordo. A questo riguardo, le parti garantiscono che le rispettive autorità competenti siano sottoposte a verifiche o valutazioni periodiche. 5. Le parti procedono alle necessarie consultazioni per assi­ curare il mantenimento della fiducia nelle procedure di valuta­ zione di conformità. Tale consultazione può includere la parte­ cipazione di una parte alle verifiche periodiche connesse alle attività di valutazione di conformità o altre valutazioni delle autorità competenti dell’altra parte. 6. Nel caso di contestazione di una parte della competenza o conformità tecnica di una autorità competente, la parte che contesta notifica per iscritto all’altra parte la propria contesta­ zione della competenza o conformità tecnica della autorità com­ petente in questione e della propria intenzione di sospendere l’accettazione delle risultanze della stessa. Tale contestazione viene esercitata in modo oggettivo e ragionevole. 7. Qualsiasi contestazione notificata a norma del paragrafo 6 del presente articolo viene discussa dal comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 9, che può decidere di sospendere l’accetta­ zione delle risultanze dell’autorità competente in questione o che è necessaria una verifica della sua competenza tecnica. Tale verifica viene normalmente effettuata tempesti...