Periodo di comporto. II lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi: a) 180 giorni di calendario comprensivi del periodo di malattia; b) per le malattie di particolari gravita (patologie oncologiche e malattie che richiedano il trapianto come unica terapia) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi. Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro di cui al la lettera a) deve esserci la ripresa dell'attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativi. Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Ove l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità. II periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposto al contratto medesimo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di comporto. II I lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a) 1. 180 giorni di calendario comprensivi del periodo di malattia;
b) 2. per le malattie di particolari gravita (patologie oncologiche e malattie che richiedano il trapianto come unica terapia) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi. Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro di cui al la alla lettera a) deve esserci la ripresa dell'attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativi. Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, e durante i 24 mesi antecedenti, antecedenti quelli previsti dalla lettera b), ) anche in caso di diverse malattie. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, preavviso fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Ove l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità. II Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di del licenziamento. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, e comunque non oltre la scadenza apposto al contratto medesimo. Le Parti per una corretta gestione di quanto fissato al comma 1 lett. b) del presente articolo demandano l’individuazione esaustiva delle patologie all’Ente Bilaterale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro
Periodo di comporto. II 1) Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a) 180 giorni di calendario in un anno (decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre successivo) comprensivi del periodo di malattia;
b) per le la malattie di particolari gravita gravità (patologie oncologiche e malattie che richiedano il trapianto come unica terapiaoncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi. .
2) Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro lavoro, di cui al la lettera a) deve esserci la ripresa dell'attività dell’attività lavorativa per almeno 30 90 giorni continuativi. .
3) Cesserà per l'azienda l'obbligo l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie. .
4) I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico. .
5) Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso, salvo quanto previsto dall’art. 7 della l. 604/66.
6) Alla scadenza dei termini sopra indicati l'aziendal’azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità l’indennità sostitutiva del preavviso. Ove l'azienda .
7) Xxx l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità dell’anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità. II .
8) Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. .
9) La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposto al contratto medesimo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
Periodo di comporto. II Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a) : 180 giorni di calendario in un anno (decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre successivo) comprensivi del periodo di malattia;
b) ; per le malattie di particolari gravita gravità (patologie oncologiche e malattie che richiedano il trapianto come unica terapiaoncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi. Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro lavoro, di cui al la lettera a) deve esserci la ripresa dell'attività dell’attività lavorativa per almeno 30 90 giorni continuativi. Cesserà per l'azienda l'obbligo l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 36 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera dalle suddette lettere a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera e b), ) anche in caso di diverse malattie. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso, salvo quanto previsto dall’art.7 della Legge n.604/1966. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'aziendal’azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità l’indennità sostitutiva del preavviso. Ove l'azienda l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità dell’anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianitàpreavviso. II Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposto apposta al contratto medesimo.
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Periodo di comporto. II lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per effetti secondo la seguente tabella: Anzianità di servizio Periodo di comporto Fino a 3 anni 6 mesi Da 3 a 6 anni 9 mesi Oltre i seguenti periodi:
a) 180 giorni di calendario comprensivi del periodo di malattia;
b) per le malattie di particolari gravita (patologie oncologiche e malattie che richiedano il trapianto come unica terapia) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi. Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro di cui al la lettera a) deve esserci la ripresa dell'attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativi. 6 anni 12 mesi Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complessocomplesso nei 24 mesi precedenti, durante i 17 mesi antecedentinel caso di più malattie, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) eprecedente tabella. Nell'ipotesi in cui il superamento del periodo di comporto sia determinato da un evento morboso continuativo o interrotto da un'unica ripresa inferiore ai 2 mesi, durante il lavoratore avrà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro come da tabella che segue: Anzianità di servizio Periodo di comporto Fino a 3 anni 9 mesi Da 3 a 6 anni 13,5 mesi Oltre i 24 6 anni 18 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento deltrattamento economico. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza allascadenza del periodo di preavviso stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore allavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Ove l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità. II periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamentodilicenziamento. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo alperiodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposto al contratto medesimo.
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Periodo di comporto. II 1. Il lavoratore non che ha superato il periodo di prova ha diritto, in prova, che debba interrompere il servizio a causa caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, avrà alla conservazione del posto per un periodo di 365 giorni con trattamento economico intero e di ulteriori 183 giorni con trattamento economico ridotto al 50%.
2. I periodi di degenza ospedaliera, ivi compresi quelli giornalieri (day hospital, day surgery e day service), debitamente certificati, non danno luogo al raggiungimento dei termini di comporto sopra elencati.
3. In caso di patologie gravi che richiedano cure costanti, anche domiciliari, quali ad esempio le terapie salvavita, sono esclusi dal complessivo periodo di comporto i giorni in cui le terapie vengono eseguite, nonché quelli di assenza determinati dagli effetti collaterali delle terapie stesse, debitamente certificati.
4. Per la maturazione del periodo di comporto, vengono sommate tutte le assenze per malattia verificatesi nei quattro anni precedenti l'ultima manifestazione morbosa.
5. In relazione alla gravità della malattia, il dipendente ha diritto di richiedere, allo scadere del termine per la conservazio ne del posto di lavoro, un'aspettativa non retribuita della durata massima di 12 mesi, elevabile a 18 mesi per i lavoratori affetti da malattie gravi quali, ad esempio, patologie oncologiche, sclerosi, ictus, coma o per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by-pass coronarico.
6. Una volta decorso il periodo durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del postoposto di lavoro, con riconoscimento dell'anzianità relativa nonché l'eventuale periodo di aspettativa di cui al comma precedente, il rapporto di lavoro si risolve di diritto e l’Agenzia ne dà comunicazione scritta all'interessato. Il dipendente conserva il diritto al trattamento di fine rapporto ed alla indennità sostitutiva del preavviso in ragione del regime regolatorio cui è collegato.
7. Il periodo di assenza per malattia viene computato come servizio a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a) 180 giorni di calendario comprensivi del ad esclusione dell'eventuale ulteriore periodo di malattia;
b) per le malattie di particolari gravita (patologie oncologiche e malattie che richiedano il trapianto come unica terapia) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi. Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro di cui al la lettera a) deve esserci la ripresa dell'attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativi. Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Ove l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità. II periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposto al contratto medesimoaspettativa.
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Periodo di comporto. II Per comporto si intende quel periodo di tempo durante il quale il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà ha diritto alla conservazione del postoposto di lavoro, con riconoscimento dell'anzianità relativa nonostante l'esecuzione della prestazione venga sospesa per fatto riconducibile esclusivamente alla sua persona. Il licenziamento eventualmente intimato durante detto periodo è inefficace a tutti gli effettimeno che non ricorra una giusta causa di licenziamento, per i seguenti periodi:
a) 180 giorni di calendario comprensivi sussistendo in tal caso una situazione che non consente la prosecuzione del rapporto, neanche in via temporanea. Il superamento del periodo di malattia;
b) comporto consente al datore di intimare il licenziamento per le malattie sopravvenuta impossibilità del prestatore di particolari gravita (patologie oncologiche e malattie che richiedano il trapianto come unica terapia) la conservazione del posto adempiere all'obbligazione di lavoro. Il periodo di comporto può su essere sospeso dalla richiesta del dipendente di godere delle ferie. Al lavoratore essere estesa fino a 24 mesi. Per poter decorre nuovamente non in prova è garantita la conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di cui 180 giorni continuativi e/o frazionati in un anno solare - calcolati a ritroso dall'ultimo evento morboso - decorso il quale il datore di lavoro avrà diritto di procedere al la lettera a) deve esserci la ripresa dell'attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativisuo licenziamento. Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo Sono esclusi dal computo del periodo di comporto e del trattamento economico. Eguale diritto i day hospital, i giorni di ricovero ospedaliero comprensivi dei conseguenti giorni di prognosi così come determinati dalla struttura sanitaria presso la quale il ricovero stesso è avvenuto, i giorni di assenza per malattia dovuti a sclerosi multipla o necessari alla conservazione del posto spetterà somministrazione al lavoratore nel periodo di preavvisoterapie salvavita (emodialisi, fino chemioterapie, ecc.), o quelli di assenza dovuti alle conseguenze direttamente collegate alla scadenza somministrazione di dette terapie, il tutto, purché debitamente ed adeguatamente certificato. Ai fini del conteggio del periodo di preavviso stessocomporto, si tiene conto di tutti i giorni di calendario, ivi compreso i sabati, le domeniche e le festività inframezzati tra un certificato di malattia e il successivo. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'aziendaSuperato il periodo di conservazione del posto, ove proceda al licenziamentoil datore risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Ove l'azienda non proceda al licenziamento, economico previsto dal presente contratto per il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità. II periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e caso di licenziamento. La conservazione del postoPer quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia ed infortunio, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo valgono le norme di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposto al contratto medesimolegge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.
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Periodo di comporto. II 1. il lavoratore dipendente non in prova, che debba interrompere il con anzianità di servizio fino a causa due anni, in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà ha diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a) 180 giorni di calendario comprensivi del periodo di malattia;
b) per le malattie di particolari gravita (patologie oncologiche e malattie che richiedano il trapianto come unica terapia) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi. Per poter decorre nuovamente la conservazione al mantenimento del posto di lavoro (cosiddetto periodo di cui al la lettera acomporto) deve esserci la ripresa dell'attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativiassenza continuativa o frazionata fino ad un massimo di complessivi sei mesi, nel periodo degli ultimi 15 mesi;
2. Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto dipendente non in complessoprova, durante i 17 mesi antecedenticon anzianità di servizio superiore a due anni, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie. I periodi malattia ha diritto al mantenimento del posto di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del lavoro per assenze, anche non continuative ed anche per eventi morbosi diversi, fino ad un massimo di sei mesi, con l'incremento di una settimana per ciascun anno lavorato oltre il biennio, ma con il limite complessivo di 12 (dodici/ mesi, pari a 365 giorni di prognosi complessiva, nel periodo di comporto e del trattamento economico24 mesi;
3. Eguale in caso d'infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il lavoratore dipendente non in prova, ha diritto alla conservazione del posto spetterà fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca, al lavoratore dipendete medesimo, di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo d'abilitazione alla ripresa del lavoro od il certificato d'invalidità od inabilità permanente al lavoro;
4. in caso di malattia professionale il lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità; Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini sopra indicati, salvo il caso d'invalidità od inabilità permanente, per le quali l'Azienda può recedere senza preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Ove l'azienda non proceda al licenziamento, è facoltà dell' Azienda risolvere il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti di lavoro con riconoscimento del preavviso e della indennità di anzianitàcontrattuale. II Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. La conservazione del posto, per i Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al periodo trattamento retributivo di tre mesi e, comunque, non oltre la cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza apposto al del contratto medesimostesso.
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Periodo di comporto. II lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà avra diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità dell'anzianita relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a) 180 giorni di calendario comprensivi del periodo di malattia;
b) per le malattie di particolari gravita (patologie oncologiche e malattie che richiedano il trapianto come unica terapia) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi. Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro di cui al la lettera a) deve esserci la ripresa dell'attività dell'attivita lavorativa per almeno 30 giorni continuativi. Cesserà Cessera per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà spettera al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà corrispondera al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità l'indennita sostitutiva del preavviso. Ove l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità dell'anzianita agli effetti del preavviso e della indennità indennita di anzianitàanzianita. II periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità indennita di preavviso e di licenziamento. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposto al contratto medesimo.
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Periodo di comporto. II 1) Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a) 180 giorni di calendario in un anno (decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre successivo) comprensivi del periodo di malattia;
b) per le la malattie di particolari gravita gravità (patologie oncologiche e malattie che richiedano il trapianto come unica terapiaoncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi. .
2) Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro lavoro, di cui al la lettera a) deve esserci la ripresa dell'attività dell’attività lavorativa per almeno 30 90 giorni continuativi. .
3) Cesserà per l'azienda l'obbligo l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie. .
4) I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico. .
5) Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso, salvo quanto previsto dall’art. 7 della l. 604/66.
6) Alla scadenza dei termini sopra indicati l'aziendal’azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità l’indennità sostitutiva del preavviso. .
7) Ove l'azienda l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità dell’anzianità agli effetti del preavviso e della indennità il trattamento di anzianità. II fine rapporto.
8) Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. .
9) La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo.
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Periodo di comporto. II lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a) 180 giorni di calendario comprensivi del periodo di malattia;
b) per le malattie di particolari gravita (patologie oncologiche e malattie che richiedano il trapianto come unica terapia) effetti secondo la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi. Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro di cui al la lettera a) deve esserci la ripresa dell'attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativi. seguente tabella: Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complessocomplesso nei 24 mesi precedenti, durante i 17 mesi antecedentinel caso di più malattie, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) eprecedente tabella. Nell'ipotesi in cui il superamento del periodo di comporto sia determinato da un evento morboso continuativo o interrotto da un'unica ripresa inferiore ai 2 mesi, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso il lavoratore avrà diritto alla conservazione del rapporto di diverse malattie. lavoro come da tabella che segue: I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Ove l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità. II periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposto al contratto medesimo.
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Periodo di comporto. 1. II lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a) 180 giorni di calendario comprensivi del periodo di malattia;
b) per le malattie di particolari gravita (patologie oncologiche e malattie che richiedano il trapianto come unica terapia) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi.
2. Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro di cui al la lettera a) deve esserci la ripresa dell'attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativi.
3. Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie.
4. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico.
5. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso.
6. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
7. Ove l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.
8. II periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
9. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposto al contratto medesimo.
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Samples: CCNL
Periodo di comporto. II lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a) 180 giorni di calendario comprensivi del periodo di malattia;
b) per le malattie di particolari gravita (patologie oncologiche e malattie che richiedano il trapianto come unica terapia) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi. Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro di cui al la lettera a) deve esserci la ripresa dell'attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativi. Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Ove l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità. II periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposto al contratto medesimo. l’individuazione esaustiva delle patologie all’EPABIC.
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