Periodo di comporto. 1. Durante la malattia il lavoratore/trice, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, per- durando la malattia, il datore di lavoro può procedere al licenziamento. Per i soggetti con disabilità, destinatari delle previsioni contenute nell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, i permessi per cura sono esclusi dal computo dei periodi di malattia. 2. La conservazione del posto è prolungata, a richiesta scritta del lavoratore/trice, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni alle seguenti condizioni: a) che siano esibiti dal lavoratore/trice i regolari certificati medici; b) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa senza retribuzione». 3. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preav- viso di licenziamento. 4. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme rela- tive alla conservazione del posto e al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto di lavoro stesso.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di comporto. 1. Durante la malattia il lavoratore/trice, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, per- durando perdurando la malattia, il datore di lavoro può procedere al licenziamento. Per i soggetti con disabilità, destinatari delle previsioni contenute nell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, i permessi per cura sono esclusi dal computo dei periodi di malattia.
2. La conservazione del posto è prolungata, a richiesta scritta del lavoratore/trice, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni alle seguenti condizioni:
a) che siano esibiti dal lavoratore/trice lavoratore i regolari certificati medici;
b) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa senza retribuzione».
3. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preav- viso preavviso di licenziamento.
4. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme rela- tive relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto di lavoro stesso.
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Periodo di comporto. 1. Durante la malattia il lavoratore/trice, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, per- durando perdurando la malattia, il datore di lavoro può procedere al licenziamento. Per i soggetti con disabilità, destinatari delle previsioni contenute nell’articolo nell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, i permessi per cura sono esclusi dal computo dei periodi di malattia.
2. La conservazione del posto è prolungata, a richiesta scritta del lavoratore/trice, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni alle seguenti condizioni:
a) che siano esibiti dal lavoratore/trice lavoratore i regolari certificati medici;
b) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa senza retribuzione».
3. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preav- viso preavviso di licenziamento.
4. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme rela- tive relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto di lavoro stesso.
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Periodo di comporto. 1. Durante la malattia il lavoratore/trice, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, per- durando perdurando la malattia, il datore di lavoro può procedere al licenziamento. Per i soggetti con disabilità, destinatari delle previsioni contenute nell’articolo nell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92, i permessi per cura sono esclusi dal computo dei periodi di malattia.
2. La conservazione del posto è prolungata, a richiesta scritta del lavoratore/trice, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni alle seguenti condizioni:
a) che siano esibiti dal lavoratore/trice lavoratore i regolari certificati medici;
b) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «"aspettativa senza retribuzione»".
3. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preav- viso preavviso di licenziamento.
4. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme rela- tive relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto di lavoro stesso.
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Periodo di comporto. 1. Durante la malattia il lavoratore/trice, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, per- durando perdurando la malattia, il datore di lavoro può procedere al licenziamento. Per i soggetti con disabilità, destinatari delle previsioni contenute nell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, i permessi per cura sono esclusi dal computo dei periodi di malattia.
2. La conservazione del posto è prolungata, a richiesta scritta del lavoratore/trice, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni alle seguenti condizioni:
a) che siano esibiti dal lavoratore/trice lavoratore i regolari certificati medici;
b) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «“aspettativa senza retribuzione»”.
3. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preav- viso preavviso di licenziamento.
4. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme rela- tive relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto di lavoro stesso.
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Samples: CCNL 24/7/2008