Permessi per ex festività. A fronte delle disposizioni di legge in materia di giorni festivi, sono attribuiti giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell'anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti: − per l'anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52); − con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito; − con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito. Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l'anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52). Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al normale trattamento economico, i permessi sopra previsti vanno ridotti in proporzione dei mesi interi di assenza. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli stessi permessi competono in proporzione ai mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua superiore a 15 giorni. I permessi sopra previsti comunque non utilizzati nel corso dell'anno solare, come gli eventuali resti inferiori ad un giorno, vanno liquidati sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza. Per la vigenza del presente contratto, in via sperimentale, una giornata di permesso ex festività di cui al presente articolo, tra quelle spettanti al personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali con oltre 5 anni di anzianità lavorativa, è destinata ad attività di volontariato sociale, civile ed ambientale, da svolgersi entro l’anno di maturazione. In caso di mancata fruizione i permessi di cui al comma precedente saranno ceduti alla “Banca del tempo solidale” di cui all’art. 94 bis. Il presente trattamento assorbe, per la festa nazionale della Repubblica e per la festa dell'Unità Nazionale, quello ordinato dall’ultimo comma dell’art. 98 e dall'ultimo comma dell’art. 126.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi per ex festività. A fronte delle disposizioni di legge in materia di giorni festivi, sono attribuiti giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell'anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti: − − per l'anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52); − − con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito; − − con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito. Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l'anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52). Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al normale trattamento economico, i permessi sopra previsti vanno ridotti in proporzione dei mesi interi di assenza. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli stessi permessi competono in proporzione ai mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua superiore a 15 giorni. I permessi sopra previsti comunque non utilizzati nel corso dell'anno solare, come gli eventuali resti inferiori ad un giorno, vanno liquidati sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza. Per la vigenza del presente contratto, in via sperimentale, una giornata di permesso ex festività di cui al presente articolo, tra quelle spettanti al personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali con oltre 5 anni di anzianità lavorativa, è destinata ad attività di volontariato sociale, civile ed ambientale, da svolgersi entro l’anno di maturazione. In caso di mancata fruizione i permessi di cui al comma precedente saranno ceduti alla “Banca del tempo solidale” di cui all’art. 94 bis. Il presente trattamento assorbe, per la festa nazionale della Repubblica e per la festa dell'Unità Nazionale, quello ordinato dall’ultimo dal penultimo comma dell’art. 98 e dall'ultimo comma dell’art. 126.
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Permessi per ex festività. A fronte delle disposizioni di legge in materia di giorni festivi, sono attribuiti giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell'anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti: FEDERCASSE 57 − per l'anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52); − con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito; − con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito. Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l'anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52). Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al normale trattamento economico, i permessi sopra previsti vanno ridotti in proporzione dei mesi interi di assenza. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli stessi permessi competono in proporzione ai mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua superiore a 15 giorni. I permessi sopra previsti comunque non utilizzati nel corso dell'anno solare, come gli eventuali resti inferiori ad un giorno, vanno liquidati sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza. Per la vigenza del presente contratto, in via sperimentale, una giornata di permesso ex festività di cui al presente articolo, tra quelle spettanti al personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali con oltre 5 anni di anzianità lavorativa, è destinata ad attività di volontariato sociale, civile ed ambientale, da svolgersi entro l’anno di maturazione. In caso di mancata fruizione i permessi di cui al comma precedente saranno ceduti alla “Banca del tempo solidale” di cui all’art. 94 bis. Il presente trattamento assorbe, per la festa nazionale della Repubblica e per la festa dell'Unità Nazionale, quello ordinato dall’ultimo comma dell’art. 98 e dall'ultimo comma dell’art. 126.
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Permessi per ex festività. A fronte delle disposizioni di legge in materia di giorni festivi, sono attribuiti giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell'anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti: − ➢ per l'anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52); − ➢ con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito; − ➢ con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito. Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l'anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52). Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al normale trattamento economico, i permessi sopra previsti vanno ridotti in proporzione dei mesi interi di assenza. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli stessi permessi competono in proporzione ai mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua superiore a 15 giorni. I permessi sopra previsti comunque non utilizzati nel corso dell'anno solare, come gli eventuali resti inferiori ad un giorno, vanno liquidati sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza. Per la vigenza del presente contratto, in via sperimentale, una giornata di permesso ex festività di cui al presente articolo, tra quelle spettanti al personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali con oltre 5 anni di anzianità lavorativa, è destinata ad attività di volontariato sociale, civile ed ambientale, da svolgersi entro l’anno di maturazione. In caso di mancata fruizione i permessi di cui al comma precedente saranno ceduti alla “Banca del tempo solidale” di cui all’art. 94 bis. CHIARIMENTO A VERBALE Il presente trattamento assorbe, per la festa nazionale della Repubblica e per la festa dell'Unità Nazionale, quello ordinato dall’ultimo dal penultimo comma dell’art. 98 e dall'ultimo comma dell’art. 126.
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Permessi per ex festività. A fronte delle disposizioni di legge in materia di giorni festivi, sono attribuiti giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell'anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti: FEDERCASSE 58 − per l'anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52); − con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito; − con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito. Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l'anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52). Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al normale trattamento economico, i permessi sopra previsti vanno ridotti in proporzione dei mesi interi di assenza. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli stessi permessi competono in proporzione ai mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua superiore a 15 giorni. I permessi sopra previsti comunque non utilizzati nel corso dell'anno solare, come gli eventuali resti inferiori ad un giorno, vanno liquidati sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza. Per la vigenza del presente contratto, in via sperimentale, una giornata di permesso ex festività di cui al presente articolo, tra quelle spettanti al personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali con oltre 5 anni di anzianità lavorativa, è destinata ad attività di volontariato sociale, civile ed ambientale, da svolgersi entro l’anno di maturazione. In caso di mancata fruizione i permessi di cui al comma precedente saranno ceduti alla “Banca del tempo solidale” di cui all’art. 94 bis. Il presente trattamento assorbe, per la festa nazionale della Repubblica e per la festa dell'Unità Nazionale, quello ordinato dall’ultimo comma dell’art. 98 e dall'ultimo comma dell’art. 126.
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Permessi per ex festività. A fronte delle disposizioni di legge in materia di giorni festivi, sono attribuiti giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell'anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti: − per l'anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52); − con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito; EDERCASSE 50 − con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito. Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l'anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52). Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al normale trattamento economico, i permessi sopra previsti vanno ridotti in proporzione dei mesi interi di assenza. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli stessi permessi competono in proporzione ai mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua superiore a 15 giorni. I permessi sopra previsti comunque non utilizzati nel corso dell'anno solare, come gli eventuali resti inferiori ad un giorno, vanno liquidati sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza. Per la vigenza del presente contratto, in via sperimentale, una giornata di permesso ex festività di cui al presente articolo, tra quelle spettanti al personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali con oltre 5 anni di anzianità lavorativa, è destinata ad attività di volontariato sociale, civile ed ambientale, da svolgersi entro l’anno di maturazione. In caso di mancata fruizione i permessi di cui al comma precedente saranno ceduti alla “Banca del tempo solidale” di cui all’art. 94 bis. Il presente trattamento assorbe, per la festa nazionale della Repubblica e per la festa dell'Unità Nazionale, quello ordinato dall’ultimo comma dell’art. 98 e dall'ultimo comma dell’art. 126.
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Permessi per ex festività. A fronte delle disposizioni di legge in materia di giorni festivi, sono attribuiti giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell'anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti: − per l'anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52); − con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito; − con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito. Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l'anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52). Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al normale trattamento economico, i permessi sopra previsti vanno ridotti in proporzione dei mesi interi di assenza. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli stessi permessi competono in proporzione ai mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua superiore a 15 giorni. I permessi sopra previsti comunque non utilizzati nel corso dell'anno solare, come gli eventuali resti inferiori ad un giorno, vanno liquidati sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza. Per la vigenza del presente contratto, in via sperimentale, una giornata di permesso ex festività di cui al presente articolo, tra quelle spettanti al personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali con oltre 5 anni di anzianità lavorativa, è destinata ad attività di volontariato sociale, civile ed ambientale, da svolgersi entro l’anno di maturazione. In caso di mancata fruizione i permessi di cui al comma precedente saranno ceduti alla “Banca del tempo solidale” di cui all’art. 94 bis. Il presente trattamento assorbe, per la festa nazionale della Repubblica e per la festa dell'Unità Nazionale, quello ordinato dall’ultimo comma dell’art. 98 e dall'ultimo comma dell’art. 126.
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Permessi per ex festività. A fronte delle disposizioni di legge in materia di giorni festivi, sono attribuiti giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell'anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti: − – per l'anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52); − – con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito; − FEDERCASSE 50 – con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito. Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l'anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52). Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al normale trattamento economico, i permessi sopra previsti vanno ridotti in proporzione dei mesi interi di assenza. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli stessi permessi competono in proporzione ai mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua superiore a 15 giorni. I permessi sopra previsti comunque non utilizzati nel corso dell'anno solare, come gli eventuali resti inferiori ad un giorno, vanno liquidati sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza. Per la vigenza del presente contratto, in via sperimentale, una giornata di permesso ex festività di cui al presente articolo, tra quelle spettanti al personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali con oltre 5 anni di anzianità lavorativa, è destinata ad attività di volontariato sociale, civile ed ambientale, da svolgersi entro l’anno di maturazione. In caso di mancata fruizione i permessi di cui al comma precedente saranno ceduti alla “Banca del tempo solidale” di cui all’art. 94 bis. Il presente trattamento assorbe, per la festa nazionale della Repubblica e per la festa dell'Unità Nazionale, quello ordinato dall’ultimo comma dell’art. 98 e dall'ultimo comma dell’art. 126.
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Permessi per ex festività. A fronte Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in materia giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l'interessato, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico. I permessi di giorni festivicui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio - 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, sono attribuiti giorni in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie e/ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o di permesso retribuitopiù giornate consecutive, da usufruire nel corso dell'anno solare, anche deve effettuare segnalazione in collegamento con i periodi tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti: − per l'anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi L'utilizzo dei permessi nei periodi previsti dall'art. 52); − desiderati avviene compatibilmente con oltre 5 e fino a 10 anni le esigenze di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito; − con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito. Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l'anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52). Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al normale trattamento economico, i permessi sopra previsti vanno ridotti in proporzione dei mesi interi di assenza. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli stessi permessi competono in proporzione ai mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua superiore a 15 giorni. I permessi sopra previsti comunque non utilizzati nel corso dell'anno solare, come gli eventuali resti inferiori ad un giorno, vanno liquidati sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenzaservizio. Per la vigenza del presente contratto, in via sperimentale, una giornata di permesso ex festività di cui al presente articolo, tra quelle spettanti al personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali con oltre 5 anni di anzianità lavorativa, è destinata ad attività di volontariato sociale, civile ed ambientale, da svolgersi entro l’anno di maturazione. In caso di mancata fruizione i permessi di cui al comma precedente saranno ceduti presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell'anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla “Banca del tempo solidale” giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita nell'anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell'anno successivo. Ai fini di cui all’art. 94 bis. Il al primo comma del presente trattamento assorbearticolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell'Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la festa nazionale della Repubblica e per la festa dell'Unità Nazionale, quello ordinato dall’ultimo comma dell’art. 98 e dall'ultimo comma dell’art. 126domenica di Pasqua).
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