PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI. c.1) Fermo restando quanto previsto dalle leggi e dalle norme in vigore i lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di formazione professionale, statali, parificati o legalmente riconosciute, comunque abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, usufruiranno di permessi retribuiti per sostenere le prove di esame e di ulteriori permessi secondo le seguenti modalità: - Studenti di istituti secondari inferiori 15 giorni complessivi annui di permessi retribuiti – da fruire a ritroso in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente ciascuna prova d’esame. - Studenti di istituti secondari superiori I. 150 ore di permessi retribuiti complessivi annui - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time – da fruire a ritroso in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente ciascuna prova d’esame, II. 120 ore di permesso non retribuito - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time - fruibili esclusivamente nell’anno in cui viene sostenuto l’esame. Le agevolazioni di cui sopra saranno attribuite anche ai lavoratori studenti che frequentino corsi di recupero con programmi pluriennali e sostengano positivamente i relativi esami di idoneità alla classe superiore. c.2) Agli studenti universitari, per la preparazione di un esame sostenuto per la prima volta nell’ambito del conseguimento della prima laurea e costituito da più prove, viene riconosciuto il diritto di usufruire di un giorno lavorativo di permesso retribuito per la giornata della prova d’esame e di un ulteriore giorno lavorativo di permesso retribuito da fruire nel giorno lavorativo precedente la prova di esame, fino a concorrenza di 5 giorni lavorativi complessivi in caso di sostenimento di almeno due prove d’esame. Nel caso in cui l’esame sia costituito da un’unica prova, viene riconosciuto il diritto di usufruire di un giorno lavorativo di permesso retribuito per la giornata della prova d’esame e di ulteriori 4 giorni lavorativi di permesso retribuito da fruire in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente la prova d’esame. c.3) Agli studenti universitari, nel caso di ripetizione di un esame nell’ambito del conseguimento della prima laurea o nel caso di esami per il conseguimento di titoli di studio oltre la prima laurea, verrà riconosciuto un giorno lavorativo di permesso retribuito per sostenere la prova d'esame. c.4) Per la discussione della tesi di laurea viene riconosciuto il diritto di usufruire di un giorno lavorativo di permesso retribuito per la giornata della prova d’esame e di ulteriori 120 ore di permesso retribuito - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time - da fruire anche in modo continuativo fra la data di deposito della tesi di laurea e la data di sostenimento della discussione. Vengono riconosciute ulteriori 120 ore di permesso non retribuito - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time - sempre per la preparazione della tesi di laurea e da usufruirsi nel periodo intercorrente dal giorno di assegnazione della tesi al giorno in cui avrà luogo l’esame di laurea. c.5) I laureati che sosterranno l’Esame di Stato per l’abilitazione professionale in una disciplina afferente i business aziendali, potranno usufruire, per una sola volta, di permessi retribuiti nel limite di 40 ore - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time - comprensivi dei giorni della prova di abilitazione. c.6) Tutti i lavoratori studenti potranno richiedere ulteriori dieci giorni lavorativi di permesso non retribuito l'anno. Tutti i permessi dovranno essere idoneamente documentati dal lavoratore che ne ha usufruito.
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PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI. c.1) Fermo restando quanto previsto dalle leggi e dalle norme in vigore i lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di formazione professionale, statali, parificati parastatali o legalmente riconosciute, comunque abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, usufruiranno di permessi retribuiti per sostenere le prove di esame e di ulteriori permessi secondo le seguenti modalità: - Studenti di istituti secondari inferiori 15 10 giorni complessivi annui lavorativi di permessi retribuiti – annui per il personale che osserva l’orario di lavoro su 5 giorni settimanali o di ulteriori 12 giorni per il personale che osserva l’orario di lavoro su 6 giorni settimanali. Tali permessi sono frazionabili in caso di più prove d’esame e da fruire a ritroso in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente ciascuna la prova d’esame. - Studenti di istituti secondari superiori
I. 150 ore di permessi retribuiti complessivi annui - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time – da fruire a ritroso in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente ciascuna prova d’esame, II. 120 ore di permesso non retribuito - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time - fruibili esclusivamente nell’anno in cui viene sostenuto l’esame. Le agevolazioni di cui sopra saranno attribuite anche ai lavoratori studenti che frequentino corsi di recupero con programmi pluriennali e sostengano positivamente i relativi esami di idoneità alla classe superiore.
c.2) Agli studenti universitari, per la preparazione di un esame sostenuto per la prima volta nell’ambito del conseguimento della prima laurea e costituito da più provelaurea, viene riconosciuto il diritto di usufruire di un giorno lavorativo di permesso retribuito per la giornata della prova d’esame e di un ulteriore giorno lavorativo di permesso retribuito da fruire nel giorno lavorativo precedente la prova di esame, fino a concorrenza di 5 giorni lavorativi complessivi in caso di sostenimento di almeno due prove d’esame. Nel caso in cui l’esame sia costituito da un’unica prova, viene riconosciuto il diritto di usufruire di un giorno lavorativo di permesso retribuito per la giornata della prova d’esame e di ulteriori 4 3 giorni lavorativi di permesso retribuito da fruire in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente la prova d’esame.
c.3) Agli studenti universitari, nel caso di ripetizione di un esame nell’ambito del conseguimento della prima laurea o nel caso di esami per il conseguimento di titoli di studio oltre la prima laurea, verrà riconosciuto un giorno lavorativo di permesso retribuito per sostenere la prova d'esame.
c.4) Per la discussione della tesi di laurea viene riconosciuto il diritto di usufruire di un giorno lavorativo di permesso retribuito per la giornata della prova d’esame e di ulteriori 120 ore 3 giorni lavorativi di permesso retribuito - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time - da fruire anche in modo continuativo fra la data di deposito della tesi di laurea e la data di sostenimento della discussione. Vengono riconosciute ulteriori 120 ore di permesso non retribuito - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time - sempre per la preparazione della tesi di laurea e da usufruirsi nel periodo intercorrente dal giorno di assegnazione della tesi al giorno in cui avrà luogo l’esame di laurealavorativo precedente la prova d’esame.
c.5) I Ai laureati in Giurisprudenza che sosterranno per la prima volta gli esami di Avvocato e ai laureati che sosterranno l’Esame l'esame di Stato stato per l’abilitazione l'abilitazione professionale in una disciplina afferente i business aziendali, potranno usufruire, viene riconosciuto il diritto di usufruire di un giorno lavorativo di permesso retribuito per una sola volta, ogni giornata di permessi retribuiti nel limite di 40 ore - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time - comprensivi dei giorni della prova di abilitazioned’esame.
c.6) Tutti i lavoratori studenti potranno richiedere ulteriori dieci giorni lavorativi di permesso non retribuito l'anno. Tutti i permessi dovranno essere idoneamente documentati dal lavoratore che ne ha usufruito.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI. c.1) Fermo restando quanto previsto dalle leggi e dalle norme in vigore i lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di formazione professionale, statali, parificati o legalmente riconosciute, comunque abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, usufruiranno di permessi retribuiti per sostenere le prove di esame e di ulteriori permessi secondo le seguenti modalità: - Studenti di istituti secondari inferiori 15 giorni complessivi annui di permessi retribuiti – da fruire a ritroso in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente ciascuna prova d’esame. - Studenti di istituti secondari superioriinferiori
I. 150 50 ore di permessi retribuiti complessivi annui - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time – da fruire a ritroso in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente ciascuna la prova d’esame, II. 40 ore di permesso non retribuito - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time - fruibili esclusivamente xxxx’anno in cui viene sostenuto l’esame. - Studenti istituti secondari superiori
I. 150 ore di permessi retribuiti - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time – da fruire a ritroso in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente la prova d’esame, II. 120 ore di permesso non retribuito - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time - fruibili esclusivamente nell’anno xxxx’anno in cui viene sostenuto l’esame. Le agevolazioni di cui sopra saranno attribuite anche ai lavoratori studenti che frequentino corsi di recupero xx xxxxxxxx con programmi pluriennali e sostengano positivamente i relativi esami di idoneità alla classe superiore.
c.2) Agli studenti universitari, per la preparazione di un esame sostenuto per la prima volta nell’ambito xxxxx xxxx’ambito del conseguimento della prima laurea e costituito da più provelaurea, viene riconosciuto il diritto di usufruire di un giorno lavorativo di permesso retribuito per la giornata della prova d’esame e di un ulteriore giorno lavorativo di permesso retribuito da fruire nel giorno lavorativo precedente la prova di esame, fino a concorrenza di 5 giorni lavorativi complessivi in caso di sostenimento di almeno due prove d’esame. Nel caso in cui l’esame sia costituito da un’unica prova, viene riconosciuto il diritto di usufruire di un giorno lavorativo di permesso retribuito per la giornata della prova d’esame e di ulteriori 4 3 giorni lavorativi di permesso retribuito da fruire in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente la prova d’esame.
c.3) Agli studenti universitari, nel caso di ripetizione di un esame nell’ambito xxxx’ambito del conseguimento della prima laurea o nel caso di esami per il conseguimento di titoli di studio oltre la prima laurea, verrà riconosciuto xxxxx xxxxxxxxxxxx un giorno lavorativo di permesso retribuito per sostenere la prova d'esame.
c.4) Per la discussione della tesi xxxxx xxxx di laurea viene riconosciuto il diritto di usufruire di un giorno lavorativo di permesso retribuito per la giornata della prova d’esame e di ulteriori 120 100 ore di permesso retribuito - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time - da fruire anche a ritroso in modo continuativo fra dal giorno lavorativo precedente la data di deposito della tesi di laurea e la data di sostenimento della discussioneprova d’esame. Vengono riconosciute ulteriori 120 ore di permesso non retribuito - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time - sempre per la preparazione della tesi xxxxx xxxx di laurea e da usufruirsi nel periodo intercorrente dal giorno di assegnazione della tesi al giorno xxxxx xxxx xx xxxxxx in cui avrà xxx xxxx luogo l’esame di laurea.
c.5) I laureati che sosterranno l’Esame di Stato per l’abilitazione professionale in una disciplina afferente i business aziendali, potranno usufruire, per una sola volta, di permessi retribuiti nel limite di 40 ore - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time - comprensivi dei giorni della prova di abilitazioneabilitazione e da riproporzionarsi per il personale a part time.
c.6) Tutti i lavoratori studenti potranno richiedere ulteriori dieci giorni lavorativi di permesso non retribuito l'anno. Tutti i permessi dovranno essere idoneamente documentati dal lavoratore che ne ha usufruito.
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