Common use of Permessi solidali Clause in Contracts

Permessi solidali. 1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 e al fine di favorire il benessere organizzativo e la conciliazione di vita e di lavoro, i lavoratori possono cedere volontariamente ai colleghi bisognosi di ferie e permessi per assistere i figli minori, i genitori, il coniuge o il convivente more uxorio e, qualora conviventi, i figli maggiorenni e gli altri familiari, che necessitino per le particolari condizioni di salute di cure costanti, in ordine di priorità: - quota delle ore accantonate nella banca individuale di cui all’art. 26; - quota delle giornate di ferie nella propria disponibilità, purchè eccedenti la misura minima di quattro settimane annue prevista dal D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66. 2. Ai fini dell’attuazione di quanto sopra, i lavoratori che si trovino nelle condizioni di necessità di cui sopra, possono presentare richiesta all’azienda, reiterabile, di utilizzo di ferie e permessi solidali, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica. La fruizione di ferie e permessi solidali resta comunque subordinata al preventivo esaurimento complessivo di tutte le ferie e le ore di permesso a qualunque titolo. 3. L’Azienda, ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutti i lavoratori l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. I lavoratori che intendano aderire, su base volontaria, formalizzano per iscritto l’adesione, indicando il numero delle giornate/ore che intendono cedere. 4. L’Azienda, sulla base delle adesioni acquisite, mette a disposizione del richiedente numero di ore corrispondente al quoziente tra la somma dei valori orari delle ferie e permessi ceduti e il valore orario delle ferie e permessi del richiedente. I valori orari da assumere sono quelli in corso alla data della cessione. 5. Una volta acquisiti, ferie e permessi solidali rimangono definitivamente nella disponibilità del richiedente. 6. L’azienda assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione di ferie e permessi solidali è effettuata nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e smi. 7. La contrattazione di secondo livello può individuare ulteriori ambiti di applicazione della presente normativa. 8. Ogni azienda informa i lavoratori della facoltà prevista da questo nuovo articolo e delle relative modalità di esercizio. 9. L’applicazione del presente istituto non comporta oneri aggiuntivi per l’azienda e può essere oggetto di riesame tra le parti in caso di ulteriori interventi legislativi e amministrativi in materia. 10. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016 le previsioni del presente comma si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile

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Permessi solidali. 1. In attuazione di quanto previsto dall’artAi sensi dell’art. 24 del D.lgs. 14 settembre 2015 D.lgs n. 151 151/2015, fermo restando il diritto ai riposi giornalieri e al fine di favorire il benessere organizzativo settimanali e la conciliazione di vita e di lavoroalle ferie come regolato dal D.lgs n. 66/2003, i lavoratori possono volonta- riamente donare/cedere volontariamente ai colleghi bisognosi a titolo gratuito ore maturate di permessi retribuiti ovvero ferie e permessi per assistere i figli minori, i genitori, il coniuge o il convivente more uxorio e, qualora conviventi, i figli maggiorenni e gli altri familiari, che necessitino per le particolari condizioni di salute di cure costanti, in ordine di priorità: - quota delle ore accantonate nella banca individuale di cui all’art. 26; - quota delle giornate di ferie nella propria disponibilità, purchè eccedenti la misura minima di quattro settimane annue prevista dal D.lgssettimane, ai lavoratori dipendenti dallo stesso dato- re di lavoro, i quali ne abbiano fatto documentata richiesta al fine di assistere parenti o af- fini entro il primo grado, conviventi ex l. n. 76/2016, che, per le particolari condizioni di sa- lute, necessitano di cure costanti. 8 aprile 2003, n. 66Quanto sopra si intende esteso anche al lavoratore qualora affetto da grave malattia documentata. 2. Ai fini dell’attuazione Le ore oggetto di quanto sopradonazione/cessione sono quelle, i lavoratori che si trovino nelle condizioni accantonate o maturate, relative ai permessi retribuiti disciplinati a vario titolo dal vigente ccnl ovvero da accordi di necessità di cui soprasecondo livello, possono presentare richiesta all’azienda, reiterabile, di utilizzo di ferie e permessi solidali, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica. La fruizione di ferie e permessi solidali resta comunque subordinata al preventivo esaurimento complessivo di tutte le ferie e comprese le ore di permesso a qualunque titoloaccantonate o maturate nell’anno solare precedente la richiesta. 3. L’AziendaLa contrattazione collettiva di secondo livello disciplina la misura, ricevuta le condizioni, le mo- dalità - compresi un apposito modulo e l’indicazione della documentazione necessaria - per la richiestarichiesta e la cessione dei permessi e/o dei giorni di ferie in parola, rende tempestivamente nota a tutti i lavoratori l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. I lavoratori che intendano aderire, su base volontaria, formalizzano per iscritto l’adesione, indicando il numero delle giornate/ore che intendono cederenel rispetto della tutela della riservatezza personale garantita dalla legge. 4. L’AziendaIn tale premessa, sulla base la donazione/cessione delle adesioni acquisite, mette a disposizione del ore di permesso e/o dei giorni di ferie è comunque effettuata in forma anonima tra il richiedente numero di ore corrispondente al quoziente tra la somma dei valori orari delle ferie e permessi ceduti e il valore orario donatore, per il tramite dell’azienda e con l’eventuale intervento delle ferie e permessi del richiedente. I valori orari da assumere sono quelli in corso alla data della cessionerappresentanze sindacali cui gli interessati abbiano voluto conferire apposito mandato. 5. Una volta acquisiti, ferie e permessi solidali rimangono definitivamente nella disponibilità del richiedente. 6. L’azienda assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione di ferie e permessi solidali è effettuata nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e smi. 7. La contrattazione di secondo livello può individuare ulteriori ambiti di applicazione della presente normativa. 8. Ogni azienda informa i lavoratori della facoltà prevista da questo nuovo articolo e delle relative modalità di esercizio. 9. L’applicazione del presente istituto non comporta oneri aggiuntivi per l’azienda e può essere oggetto di riesame tra le parti in caso di ulteriori interventi legislativi e amministrativi in materia. 10. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016 le previsioni del presente comma si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile

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Permessi solidali. 1. In attuazione di quanto previsto dall’artAi sensi dell'art. 24 del D.lgsD.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 151/2015, fermo restando il diritto ai riposi giornalieri e al fine di favorire il benessere organizzativo settimanali e la conciliazione di vita e di lavoroalle ferie come regolato dal D.Lgs. n. 66/2003, i lavoratori possono volontariamente donare/cedere volontariamente ai colleghi bisognosi a titolo gratuito ore maturate di permessi retribuiti ovvero ferie e permessi per assistere i figli minori, i genitori, il coniuge o il convivente more uxorio e, qualora conviventi, i figli maggiorenni e gli altri familiari, che necessitino per le particolari condizioni di salute di cure costanti, in ordine di priorità: - quota delle ore accantonate nella banca individuale di cui all’art. 26; - quota delle giornate di ferie nella propria disponibilità, purchè eccedenti la misura minima di quattro settimane annue prevista dal D.lgssettimane, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, i quali ne abbiano fatto documentata richiesta al fine di assistere parenti o affini entro il primo grado, conviventi ex L. n. 76/2016, che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. 8 aprile 2003, n. 66Quanto sopra si intende esteso anche al lavoratore qualora affetto da grave malattia documentata. 2. Ai fini dell’attuazione Le ore oggetto di quanto sopradonazione/cessione sono quelle, i lavoratori che si trovino nelle condizioni accantonate o maturate, relative ai permessi retribuiti disciplinati a vario titolo dal vigente c.c.n.l. ovvero da accordi di necessità di cui soprasecondo livello, possono presentare richiesta all’azienda, reiterabile, di utilizzo di ferie e permessi solidali, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica. La fruizione di ferie e permessi solidali resta comunque subordinata al preventivo esaurimento complessivo di tutte le ferie e comprese le ore di permesso a qualunque titoloaccantonate o maturate nell'anno solare precedente la richiesta. 3. L’AziendaLa contrattazione collettiva di secondo livello disciplina la misura, ricevuta le condizioni, le modalità - compresi un apposito modulo e l'indicazione della documentazione necessaria - per la richiestarichiesta e la cessione dei permessi e/o dei giorni di ferie in parola, rende tempestivamente nota a tutti i lavoratori l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. I lavoratori che intendano aderire, su base volontaria, formalizzano per iscritto l’adesione, indicando il numero delle giornate/ore che intendono cederenel rispetto della tutela della riservatezza personale garantita dalla legge. 4. L’AziendaIn tale premessa, sulla base la donazione/cessione delle adesioni acquisite, mette a disposizione del ore di permesso e/o dei giorni di ferie è comunque effettuata in forma anonima tra il richiedente numero di ore corrispondente al quoziente tra la somma dei valori orari delle ferie e permessi ceduti e il valore orario donatore, per il tramite dell'azienda e con l'eventuale intervento delle ferie e permessi del richiedente. I valori orari da assumere sono quelli in corso alla data della cessioneRappresentanze sindacali cui gli interessati abbiano voluto conferire apposito mandato. 5. Una volta acquisiti, ferie e permessi solidali rimangono definitivamente nella disponibilità del richiedente. 6. L’azienda assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione di ferie e permessi solidali è effettuata nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e smi. 7. La contrattazione di secondo livello può individuare ulteriori ambiti di applicazione della presente normativa. 8. Ogni azienda informa i lavoratori della facoltà prevista da questo nuovo articolo e delle relative modalità di esercizio. 9. L’applicazione del presente istituto non comporta oneri aggiuntivi per l’azienda e può essere oggetto di riesame tra le parti in caso di ulteriori interventi legislativi e amministrativi in materia. 10. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016 le previsioni del presente comma si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile

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Permessi solidali. 1. In attuazione di quanto previsto dall’artAi sensi dell’art. 24 del D.lgs. 14 settembre 2015 D.lgs n. 151 151/2015, fermo restando il diritto ai riposi giornalieri e al fine di favorire il benessere organizzativo settimanali e la conciliazione di vita e di lavoroalle ferie come regolato dal D.lgs n. 66/2003, i lavoratori possono volontariamente donare/cedere volontariamente ai colleghi bisognosi a titolo gratuito ore maturate di permessi retribuiti ovvero ferie e permessi per assistere i figli minori, i genitori, il coniuge o il convivente more uxorio e, qualora conviventi, i figli maggiorenni e gli altri familiari, che necessitino per le particolari condizioni di salute di cure costanti, in ordine di priorità: - quota delle ore accantonate nella banca individuale di cui all’art. 26; - quota delle giornate di ferie nella propria disponibilità, purchè eccedenti la misura minima di quattro settimane annue prevista dal D.lgssettimane, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, i quali ne abbiano fatto documentata richiesta al fine di assistere parenti o affini entro il primo grado, conviventi ex l. n. 76/2016, che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. 8 aprile 2003, n. 66Quanto sopra si intende esteso anche al lavoratore qualora affetto da grave malattia documentata. 2. Ai fini dell’attuazione Le ore oggetto di quanto sopradonazione/cessione sono quelle, i lavoratori che si trovino nelle condizioni accantonate o maturate, relative ai permessi retribuiti disciplinati a vario titolo dal vigente ccnl ovvero da accordi di necessità di cui soprasecondo livello, possono presentare richiesta all’azienda, reiterabile, di utilizzo di ferie e permessi solidali, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica. La fruizione di ferie e permessi solidali resta comunque subordinata al preventivo esaurimento complessivo di tutte le ferie e comprese le ore di permesso a qualunque titoloaccantonate o maturate nell’anno solare precedente la richiesta. 3. L’AziendaLa contrattazione collettiva di secondo livello disciplina la misura, ricevuta le condizioni, le modalità - compresi un apposito modulo e l’indicazione della documentazione necessaria - per la richiestarichiesta e la cessione dei permessi e/o dei giorni di ferie in parola, rende tempestivamente nota a tutti i lavoratori l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. I lavoratori che intendano aderire, su base volontaria, formalizzano per iscritto l’adesione, indicando il numero delle giornate/ore che intendono cederenel rispetto della tutela della riservatezza personale garantita dalla legge. 4. L’AziendaIn tale premessa, sulla base la donazione/cessione delle adesioni acquisite, mette a disposizione del ore di permesso e/o dei giorni di ferie è comunque effettuata in forma anonima tra il richiedente numero di ore corrispondente al quoziente tra la somma dei valori orari delle ferie e permessi ceduti e il valore orario donatore, per il tramite dell’azienda e con l’eventuale intervento delle ferie e permessi del richiedente. I valori orari da assumere sono quelli in corso alla data della cessionerappresentanze sindacali cui gli interessati abbiano voluto conferire apposito mandato. 5. Una volta acquisiti, ferie e permessi solidali rimangono definitivamente nella disponibilità del richiedente. 6. L’azienda assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione di ferie e permessi solidali è effettuata nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e smi. 7. La contrattazione di secondo livello può individuare ulteriori ambiti di applicazione della presente normativa. 8. Ogni azienda informa i lavoratori della facoltà prevista da questo nuovo articolo e delle relative modalità di esercizio. 9. L’applicazione del presente istituto non comporta oneri aggiuntivi per l’azienda e può essere oggetto di riesame tra le parti in caso di ulteriori interventi legislativi e amministrativi in materia. 10. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016 le previsioni del presente comma si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile

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Permessi solidali. 1. In attuazione di quanto previsto dall’artAi sensi dell’art. 24 del D.lgs. 14 settembre 2015 D.lgs n. 151 151/2015, fermo restando il diritto ai riposi giornalieri e al fine di favorire il benessere organizzativo settimanali e la conciliazione di vita e di lavoroalle ferie come regolato dal D.lgs n. 66/2003, i lavoratori possono volonta- riamente donare/cedere volontariamente ai colleghi bisognosi a titolo gratuito ore maturate di permessi retribuiti ovvero ferie e permessi per assistere i figli minori, i genitori, il coniuge o il convivente more uxorio e, qualora conviventi, i figli maggiorenni e gli altri familiari, che necessitino per le particolari condizioni di salute di cure costanti, in ordine di priorità: - quota delle ore accantonate nella banca individuale di cui all’art. 26; - quota delle giornate di ferie nella propria disponibilità, purchè eccedenti la misura minima di quattro settimane annue prevista dal D.lgssettimane, ai lavoratori dipendenti dallo stesso da- tore di lavoro, i quali ne abbiano fatto documentata richiesta al fine di assistere parenti o affini entro il primo grado, conviventi ex l. n. 76/2016, che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. 8 aprile 2003, n. 66Quanto sopra si intende esteso anche al lavoratore qualora affetto da grave malattia documentata. 2. Ai fini dell’attuazione Le ore oggetto di quanto sopradonazione/cessione sono quelle, i lavoratori che si trovino nelle condizioni accantonate o maturate, relative ai permessi retribuiti disciplinati a vario titolo dal vigente ccnl ovvero da accordi di necessità di cui soprasecondo livello, possono presentare richiesta all’azienda, reiterabile, di utilizzo di ferie e permessi solidali, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica. La fruizione di ferie e permessi solidali resta comunque subordinata al preventivo esaurimento complessivo di tutte le ferie e comprese le ore di permesso a qualunque titoloaccantonate o maturate nell’anno solare precedente la richiesta. 3. L’AziendaLa contrattazione collettiva di secondo livello disciplina la misura, ricevuta le condizioni, le mo- dalità - compresi un apposito modulo e l’indicazione della documentazione necessaria - per la richiestarichiesta e la cessione dei permessi e/o dei giorni di ferie in parola, rende tempestivamente nota a tutti i lavoratori l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. I lavoratori che intendano aderire, su base volontaria, formalizzano per iscritto l’adesione, indicando il numero delle giornate/ore che intendono cederenel rispetto della tutela della riservatezza personale garantita dalla legge. 4. L’AziendaIn tale premessa, sulla base la donazione/cessione delle adesioni acquisite, mette a disposizione del ore di permesso e/o dei giorni di ferie è comunque effettuata in forma anonima tra il richiedente numero di ore corrispondente al quoziente tra la somma dei valori orari delle ferie e permessi ceduti e il valore orario donatore, per il tramite dell’azienda e con l’eventuale intervento delle ferie e permessi del richiedente. I valori orari da assumere sono quelli in corso alla data della cessionerappresentanze sindacali cui gli interessati abbiano voluto conferire apposito mandato. 5. Una volta acquisiti, ferie e permessi solidali rimangono definitivamente nella disponibilità del richiedente. 6. L’azienda assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione di ferie e permessi solidali è effettuata nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e smi. 7. La contrattazione di secondo livello può individuare ulteriori ambiti di applicazione della presente normativa. 8. Ogni azienda informa i lavoratori della facoltà prevista da questo nuovo articolo e delle relative modalità di esercizio. 9. L’applicazione del presente istituto non comporta oneri aggiuntivi per l’azienda e può essere oggetto di riesame tra le parti in caso di ulteriori interventi legislativi e amministrativi in materia. 10. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016 le previsioni del presente comma si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile

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Permessi solidali. 1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 A decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al fine di favorire il benessere organizzativo e la conciliazione di vita e di lavoro, i lavoratori possono cedere volontariamente ai colleghi bisognosi di ferie e permessi per assistere i figli minori, i genitori, il coniuge o il convivente more uxorio e, qualora conviventi, i figli maggiorenni e gli altri familiari, che necessitino per le particolari condizioni di salute di cure costanti31 dicembre 2018, in ordine via sperimentale, ai lavoratori di priorità: - quota XXX X.x.X. è data la possibilità di cedere a titolo gratuito e definitivo a un altro dipendenti, un massimo 15 ore e 16 minuti di permessi sostitutivi delle ore accantonate nella banca individuale di cui all’artfestività religiose soppresse ex art. 26; - quota delle giornate di ferie nella propria disponibilità, purchè eccedenti la misura minima di quattro settimane annue prevista dal D.lgs28 CCNL TLC (c.d. 8 aprile 2003, n. 66. 2. Ai fini dell’attuazione di quanto sopra, i lavoratori che si trovino nelle condizioni di necessità di cui sopra, possono presentare richiesta all’azienda, reiterabile, di utilizzo di ferie e permessi solidali, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblicaex festività). La fruizione cessione potrà essere effettuata annualmente e per i permessi già maturati alla data di ferie e permessi solidali resta comunque subordinata al preventivo esaurimento complessivo di tutte le ferie e le ore di permesso a qualunque titolo. 3. L’Azienda, ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutti i lavoratori l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedentecessione. I lavoratori che intendano aderirevolontariamente intenderanno cedere i permessi come sopra individuati, su base volontaria, formalizzano per iscritto l’adesionedovranno manifestare apposito consenso scritto, indicando il numero delle giornatenominativo del collega beneficiario secondo i tempi e le modalità che saranno comunicati dall’Azienda. La cessione da parte dei colleghi avviene a titolo gratuito e definitivo e comporta la completa estinzione a tutti i fini, diretti ed indiretti, di qualsivoglia correlato diritto e prerogativa derivanti da legge/ore contratto nei confronti del lavoratore cedente. Potranno beneficiare dell’istituto, coloro che intendono cedere. 4. L’Aziendain presenza di comprovati gravi motivi familiari e personali, sulla base delle adesioni acquisite, mette a disposizione del richiedente numero di ore corrispondente al quoziente tra la somma abbiano già esaurito l’intera spettanza dei valori orari permessi retribuiti individuali contrattualmente previsti nonché delle ferie e di ogni altra tipologia di permesso legalmente e contrattualmente disponibile, ad eccezione dei permessi ceduti e il valore orario delle ferie e permessi del richiedente. I valori orari da assumere sono quelli in corso alla data della cessione. 5. Una volta acquisiti, ferie e permessi solidali rimangono definitivamente nella disponibilità del richiedente. 6. L’azienda assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione di ferie e permessi solidali è effettuata nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.lgsalla Legge n. 104/1992. Altri casi di necessità potranno essere individuati in gravi situazioni e saranno valutate singolarmente dalla gestione di competenza. L’istituto sarà gestito mediante apposita procedura aziendale necessaria per consentire la cessione/disponibilità dei permessi in oggetto. Tali permessi potranno essere fruiti previa programmazione e preventiva comunicazione/autorizzazione del 30 giugno 2003responsabile gerarchico, n. 196 e smi. 7. La contrattazione di secondo livello può individuare ulteriori ambiti di applicazione della presente normativa. 8. Ogni azienda informa i lavoratori della facoltà prevista da questo nuovo articolo e delle relative modalità di esercizio. 9. L’applicazione del presente istituto non comporta oneri aggiuntivi per l’azienda e può essere oggetto di riesame tra compatibilmente con le parti in caso di ulteriori interventi legislativi e amministrativi in materia. 10. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016 le previsioni del presente comma si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civileesigenze tecnico-organizzative:

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