Common use of Permessi straordinari retribuiti Clause in Contracts

Permessi straordinari retribuiti. Art. 146 - 1 giorno per evento: per matrimonio del figlio; - 4 giorni per evento: per nascita o adozione di un figlio (legge 11 dicembre 2016, n. 232); - 3 giorni per anno: decesso o grave infermità documentata di familiari e di conviventi con il lavoratore; - 24 ore di riposo: per i lavoratori donatori di sangue; - Secondo L. n. 52/2001 art. 5: per donatori di midollo osseo. In tutti i casi il dipendente percepirà la Retribuzione Giornaliera Normale senza maggiorazioni. Lavoratori studenti Art. 146 Permesso per il giorno dell’esame. Possibilità di concordare un orario di lavoro compatibile con le esigenze Aziendali al fine di agevolare la preparazione agli esami. Esenzione dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali. È necessaria la documentazione delle prove di esame. Diritto di percepire la retribuzione Giornaliera Normale senza maggiorazione. Congedo per massimo 6 mesi: ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni presso lo stesso datore di lavoro, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma di laurea e per attività formative diverse. Non è cumulabile con ferie, malattia o altri congedi. Può essere frazionato compatibilmente con i carichi di lavoro. Preavviso pari al triplo della sua durata con il limite di mesi 3. Retribuzione e contribuzione non sono previste.

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Permessi straordinari retribuiti. Art. 146 154 - 1 giorno per evento: per matrimonio del figlio; - 4 giorni per evento: per nascita o adozione di un figlio (legge 11 dicembre 2016, n. 232); - 3 giorni per anno: decesso o grave infermità documentata di familiari e di conviventi con il lavoratore; - 24 ore di riposo: per i lavoratori donatori di sangue; - Secondo L. n. 52/2001 art. 5: per donatori di midollo osseo. In tutti i casi il dipendente percepirà la Retribuzione Giornaliera Normale senza maggiorazioni. Lavoratori studenti Art. 146 154 Permesso per il giorno dell’esame. Possibilità di concordare un orario di lavoro compatibile con le esigenze Aziendali al fine di agevolare la preparazione agli esami. Esenzione dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali. È necessaria la documentazione delle prove di esame. Diritto di percepire la retribuzione Giornaliera Normale senza maggiorazione. Congedo per massimo 6 mesi: ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni presso lo stesso datore di lavoro, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma di laurea e per attività formative diverse. Non è cumulabile con ferie, malattia o altri congedi. Può essere frazionato compatibilmente con i carichi di lavoro. Preavviso pari al triplo della sua durata con il limite di mesi 3. Retribuzione e contribuzione non sono previste.

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Permessi straordinari retribuiti. Art. 146 150 - 1 giorno per evento: per matrimonio del figlio; - 4 2 giorni per evento: per nascita o adozione di un figlio (legge 11 dicembre 2016, n. 232)figlio; - 3 giorni per anno: decesso o grave infermità documentata di familiari e di conviventi con il lavoratore; - 24 ore di riposo: per i lavoratori donatori di sangue; - Secondo L. n. 52/2001 art. 5: per donatori di midollo osseo. In tutti i casi il dipendente percepirà la Retribuzione Giornaliera Normale senza maggiorazioni. Lavoratori studenti Art. 146 150 Permesso per il giorno dell’esame. Possibilità di concordare un orario di lavoro compatibile con le esigenze Aziendali al fine di agevolare la preparazione agli esami. Esenzione dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali. È necessaria la documentazione delle prove di esame. Diritto di percepire la retribuzione Giornaliera Normale senza maggiorazione. Congedo per massimo 6 mesi: ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni presso lo stesso datore di lavoro, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma di laurea e per attività formative diverse. Non è cumulabile con ferie, malattia o altri congedi. Può essere frazionato compatibilmente con i carichi di lavoro. Preavviso pari al triplo della sua durata con il limite di mesi 3. Retribuzione e contribuzione non sono previste.

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Permessi straordinari retribuiti. Art. 146 122 - 1 giorno per evento: per matrimonio del figlio; - 4 giorni per evento: per nascita o adozione di un figlio (legge 11 dicembre 2016, n. 232); - 3 giorni per anno: decesso o grave infermità documentata di familiari e di conviventi con il lavoratore; - 24 ore di riposo: per i lavoratori donatori di sangue; - Secondo L. n. 52/2001 art. 5: per donatori di midollo osseo. In tutti i casi il dipendente percepirà la Retribuzione Giornaliera Normale senza maggiorazioni. Lavoratori studenti Art. 146 122 Permesso per il giorno dell’esame. Possibilità di concordare un orario di lavoro compatibile con le esigenze Aziendali al fine di agevolare la preparazione agli esami. Esenzione dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali. È necessaria la documentazione delle prove di esame. Diritto di percepire la retribuzione Giornaliera Normale senza maggiorazione. Congedo per massimo 6 mesi: ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni presso lo stesso datore di lavoro, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma di laurea e per attività formative diverse. Non è cumulabile con ferie, malattia o altri congedi. Può essere frazionato compatibilmente con i carichi di lavoro. Preavviso pari al triplo della sua durata con il limite di mesi 3. Retribuzione e contribuzione non sono previste.

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