PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI. 3.1 Agli effetti della presente Procedura si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (i) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e (ii) le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti. 3.2 Per Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: (a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano; (b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano; (c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione; (d) le persone giuridiche, i trust o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti. 3.3 Per Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti; (b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; (c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a); (d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a); (e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a). 3.4 I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante MAR fornisce alla Società la Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR medesimo, costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui all’articolo 10.2., e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, o ancora tramite posta elettronica con conferma di ricezione e lettura. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b). 3.5 La Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR unitamente alla Lista dei Soggetti Rilevanti costituisce l’Elenco delle Persone Rilevanti. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b). 3.6 Gli Azionisti Rilevanti rendono nota alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti la sussistenza delle condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni mediante trasmissione della presente Procedura. Gli Azionisti Rilevanti che trasmettono al Soggetto Preposto la delega di cui al successivo articolo 6.2.1 sono tenuti a fornire alla Società la Lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, costituente allegato alla predetta delega. In tal caso troverà applicazione mutatis mutandis quanto previsto dai precedenti articoli 3.4 e 3.5. 3.7 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
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PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI. 3.1 Agli effetti della presente Procedura si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti Rilevanti: (i) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e (ii) le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.
3.2 Per Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
(b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
(c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione;
(d) le persone giuridiche, i trust o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.
3.3 Per Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
(b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
(c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
(d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
(e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).
3.4 I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante MAR fornisce alla Società la Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR medesimo, costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui all’articolo 10.2., e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, o ancora tramite posta elettronica con conferma di ricezione e lettura. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).
3.5 La Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR unitamente alla Lista dei Soggetti Rilevanti costituisce l’Elenco delle Persone Rilevanti. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).
3.6 Gli Azionisti Rilevanti rendono nota alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti la sussistenza delle condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni mediante trasmissione della presente Procedura. Gli Azionisti Rilevanti che trasmettono al Soggetto Preposto la delega di cui al successivo articolo 6.2.1 sono tenuti a fornire alla Società la Lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, costituente allegato alla predetta delega. In tal caso troverà applicazione mutatis mutandis quanto previsto dai precedenti articoli 3.4 e 3.5.
3.7 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
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PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI. 3.1 Agli effetti della presente Procedura si Si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (i) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e (ii) le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.
3.2 Per Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR si intendono effetti della presente Procedura, i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
(b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
(c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione;
(d) le persone giuridiche, i trust o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.
3.3 Per Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
(b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
(c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
(d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
(e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).
3.4 3.2 I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante MAR fornisce alla Società la Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR medesimo, costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui all’articolo 10.2., e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, o ancora tramite posta elettronica con conferma di ricezione e lettura. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).o
3.5 3.3 La Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR unitamente alla Lista dei Soggetti Rilevanti costituisce l’Elenco delle Persone Rilevanti. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).
3.6 Gli Azionisti Rilevanti rendono nota alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti la sussistenza delle condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni mediante trasmissione della presente Procedura. Gli Azionisti Rilevanti che trasmettono al Soggetto Preposto la delega di cui al successivo articolo 6.2.1 sono tenuti a fornire alla Società la Lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, costituente allegato alla predetta delega. In tal caso troverà applicazione mutatis mutandis quanto previsto dai precedenti articoli 3.4 e 3.5.
3.7 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
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PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI. 3.1 Agli effetti della presente Procedura si considerano Persone persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (i) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e (ii) le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti come definite agli articoli 3.2 e 3.3 (le “Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti”).
3.2 Per Persone persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR (“Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti MAR”) si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
(b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
(c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione;
(d) le persone giuridiche, i trust o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.
3.3 Per persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti (“Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti rilevanti”) si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
(b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
(c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
(d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
(e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).
3.4 I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle OperazioniOperazioni come definite all’articolo 5, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante MAR fornisce alla Società Società, e per essa al Soggetto Preposto, la Lista lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR medesimomedesimo (“Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto rilevante MAR”), costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui all’articolo 10.2., e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, o ancora lista tramite posta elettronica con conferma di ricezione e letturalettura all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).
3.5 La Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR unitamente alla Lista dei Soggetti Rilevanti costituisce l’Elenco delle Persone Rilevanti. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).
3.6 Gli Azionisti Rilevanti rendono nota alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti la sussistenza delle condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni mediante trasmissione della presente Procedura. Gli Azionisti Rilevanti che trasmettono al Soggetto Preposto la delega di cui al successivo articolo 6.2.1 sono tenuti a fornire alla Società la lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti (“Lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti”), costituente allegato alla predetta delega. In tal caso troverà applicazione mutatis mutandis quanto previsto dai precedenti articoli 3.4 e 3.5.
3.7 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
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PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI. 3.1 Agli effetti della presente Procedura si Si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (i) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e (ii) le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.
3.2 Per Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR si intendono effetti della presente Procedura, i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
(b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
(c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione;
(d) le persone giuridiche, i trust o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.
3.3 Per Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
(b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
(c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
(d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
(e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).
3.4 3.2 I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante MAR fornisce alla Società la Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR medesimo, costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui all’articolo 10.2., e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, o ancora tramite posta elettronica con conferma di ricezione e lettura. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).anticipata
3.5 3.3 La Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR unitamente alla Lista dei Soggetti Rilevanti costituisce l’Elenco delle Persone Rilevanti. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).
3.6 Gli Azionisti Rilevanti rendono nota alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti la sussistenza delle condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni mediante trasmissione della presente Procedura. Gli Azionisti Rilevanti che trasmettono al Soggetto Preposto la delega di cui al successivo articolo 6.2.1 sono tenuti a fornire alla Società la Lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, costituente allegato alla predetta delega. In tal caso troverà applicazione mutatis mutandis quanto previsto dai precedenti articoli 3.4 e 3.5.
3.7 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
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PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI. 3.1 Agli effetti della presente Procedura Procedura, si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti Rilevanti: (i) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e (ii) le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.
3.2 Per Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
(b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
(c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione;
(d) le persone giuridiche, i trust o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.
3.3 Per Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
(b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
(c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
(d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
(e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).
3.4 I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante MAR fornisce alla Società la Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR medesimo, costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui all’articolo 10.2., e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, o ancora tramite posta elettronica con conferma di ricezione e lettura. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).
3.5 La Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR unitamente alla Lista dei Soggetti Rilevanti costituisce l’Elenco delle Persone Rilevanti. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).
3.6 Gli Azionisti Rilevanti rendono nota alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti la sussistenza delle condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni mediante trasmissione della presente Procedura. Gli Azionisti Rilevanti che trasmettono al Soggetto Preposto la delega di cui al successivo articolo 6.2.1 sono tenuti a fornire alla Società la Lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, costituente allegato alla predetta delega. In tal caso troverà applicazione mutatis mutandis quanto previsto dai precedenti articoli 3.4 e 3.5.
3.7 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
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PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI. 3.1 Agli effetti della presente Procedura si Si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (i) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e (ii) le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.
3.2 Per Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR si intendono effetti della presente Procedura, i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
(b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
(c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione;
(d) le persone giuridiche, i trust o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.
3.3 Per Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
(b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
(c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
(d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
(e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).
3.4 3.2 I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante MAR fornisce alla Società la Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR medesimo, costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui all’articolo 10.2., e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite anticipata via posta elettronica certificataelettronica, o ancora tramite posta elettronica con conferma di ricezione e letturaelettronica. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).provvede
3.5 3.3 La Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR unitamente alla Lista dei Soggetti Rilevanti costituisce l’Elenco delle Persone Rilevanti. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).
3.6 Gli Azionisti Rilevanti rendono nota alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti la sussistenza delle condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni mediante trasmissione della presente Procedura. Gli Azionisti Rilevanti che trasmettono al Soggetto Preposto la delega di cui al successivo articolo 6.2.1 sono tenuti a fornire alla Società la Lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, costituente allegato alla predetta delega. In tal caso troverà applicazione mutatis mutandis quanto previsto dai precedenti articoli 3.4 e 3.5.
3.7 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
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