Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura. Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite”. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità e la fornitura di tutti i pezzi di ricambio durante la vigenza dell’appalto. Il materiale soggetto ad usura è un “materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchio, potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/tecnologie elettromedicali” N. 9 di aprile 2009). Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari, in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle tecnologie oggetto dell’appalto. I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di assistenza tecnica “full-risk”. È consentito l’utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per fallimento del Fabbricante delle tecnologie e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio. In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile della Manutenzione l’impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle tecnologie. Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell’espletamento delle attività connesse con il presente appalto. Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto. L’eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Letti Medici, Convenzione Per La Fornitura Di Letti Medici
Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura. Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite”. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità e la fornitura di tutti i dei pezzi di ricambio durante la vigenza dell’appalto. Il materiale soggetto ad usura è un “materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchio, potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/tecnologie apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009). Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari, necessari in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle tecnologie apparecchiature oggetto dell’appalto. I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di assistenza tecnica “full-risk”. È consentito l’utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per fallimento del Fabbricante delle tecnologie apparecchiature e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio. In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile della Manutenzione l’impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle tecnologieapparecchiature. Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell’espletamento delle attività connesse con il presente appalto. Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto. L’eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Procedure Di Aferesi Terapeutica E Raccolta Cellule Staminali, Fornitura Di Sistemi Diagnostici E Prodotti Per Medicina Trasfusionale
Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura. Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite”. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità e la fornitura di tutti i dei pezzi di ricambio durante la vigenza dell’appaltoper 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di ultimazione delle operazioni di installazione e collaudo con esito positivo. Il materiale soggetto ad usura è un “materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchio, potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/tecnologie apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009). Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi delle parti di ricambio e degli accessori necessari, necessari in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle tecnologie apparecchiature oggetto dell’appalto. I pezzi Le parti di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di assistenza tecnica “full-risk”” durante il periodo di garanzia. È consentito l’utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per cause di forza maggiore: • fallimento del Fabbricante delle tecnologie apparecchiature e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio; • apparecchiatura fuori produzione per la quale il Produttore non garantisca più la disponibilità delle parti di ricambio, materiali ed accessori oltre il tempo definito in sede di offerta. In caso di non reperibilità dei pezzi delle parti di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile della Manutenzione del contratto l’impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle tecnologieapparecchiature. Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell’espletamento delle attività connesse con il presente appalto. Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto. L’eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura. Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite”. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità e la fornitura di tutti i dei pezzi di ricambio durante la vigenza dell’appalto. Il materiale soggetto ad usura è un “materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchio, potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/tecnologie apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009). Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari, necessari in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle tecnologie componenti del Sistema oggetto dell’appalto. PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONI E MATERIALI PER LA DIAGNOSI MOLECOLARE DIRETTA DI SARS COV-2 DA I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full-risk”. È consentito l’utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per fallimento del Fabbricante delle tecnologie e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio. In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile della Manutenzione Tecnologia l’impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle tecnologieapparecchiature. Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell’espletamento delle attività connesse con il presente appalto. Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto. L’eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.
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Samples: Contract for the Supply of Equipment and Materials for Direct Molecular Diagnosis of Sars Cov 2 From Swab, Contract for the Supply of Equipment and Materials for Direct Molecular Diagnosis of Sars Cov 2 From Swab
Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura. Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “intende la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica il sistema nelle condizioni stabilite”. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità e la fornitura di tutti i pezzi di ricambio durante la vigenza dell’appalto. Il materiale soggetto ad usura è un “materiale , ivi compreso la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchiosostituzione della batteria ricaricabile dei terminali in caso di guasto, potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/tecnologie elettromedicali” N. 9 di aprile 2009)esaurimento. Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari, in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle tecnologie del sistema oggetto dell’appalto. I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di assistenza tecnica “full-risk”. È consentito l’utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per fallimento del Fabbricante delle tecnologie del sistema e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio. In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile della Manutenzione l’impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle tecnologiedel sistema o parti di esso. Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell’espletamento delle attività connesse con il presente appalto. Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto. L’eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistema Di Identificazione Di Pazienti Candidati Alla Trasfusione
Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura. Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “la La parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite”. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità e la fornitura di tutti i dei pezzi di ricambio durante la vigenza dell’appalto. Il materiale soggetto ad usura è un “materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchio, potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/tecnologie apparecchiature elettromedicali” N. n. 9 di aprile 2009). Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari, necessari in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle tecnologie apparecchiature oggetto dell’appalto. I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di assistenza tecnica “full-risk”. È consentito l’utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per fallimento del Fabbricante delle tecnologie apparecchiature e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio. In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile della Manutenzione l’impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle tecnologie. Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell’espletamento delle attività connesse con il presente appalto. Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto. L’eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.
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Samples: Convenzione
Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura. Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite”. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità e la fornitura di tutti i dei pezzi di ricambio durante la vigenza dell’appalto. Il materiale soggetto ad usura è un “materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchio, potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER IMMUNOCHIMICA DEDICATI ALLA MEDICINA TRASFUSIONALE DESTINATI AI CQB DELLA REGIONE CAMPANIA relative modalità” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/tecnologie apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009). Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari, necessari in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle tecnologie componenti del Sistema oggetto dell’appalto. I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full-risk”. È consentito l’utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per fallimento del Fabbricante delle tecnologie e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio. In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile della Manutenzione Tecnologia l’impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle tecnologieapparecchiature, nonché all’Amministrazione contraente. Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell’espletamento delle attività connesse con il presente appalto. Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto. L’eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Immunochimica
Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura. Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite”. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità e la fornitura di tutti i dei pezzi di ricambio durante la vigenza dell’appaltoper 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di ultimazione delle operazioni di installazione e collaudo con esito positivo. Il materiale soggetto ad usura è un “materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchio, potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/tecnologie apparecchiature elettromedicali” N. n. 9 di aprile 2009). Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi delle parti di ricambio e degli accessori necessari, necessari in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle tecnologie apparecchiature oggetto dell’appalto. I pezzi Le parti di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di assistenza tecnica “full-risk”” durante il periodo di garanzia. È consentito l’utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per cause di forza maggiore: • fallimento del Fabbricante delle tecnologie apparecchiature e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio; • apparecchiatura fuori produzione per la quale il Produttore non garantisca più la disponibilità delle parti di ricambio, materiali ed accessori oltre il tempo definito in sede di offerta. In caso di non reperibilità dei pezzi delle parti di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile della Manutenzione del contratto l’impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle tecnologieapparecchiature. Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell’espletamento delle attività connesse con il presente appalto. Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto. L’eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto