Adesione alla Convenzione Clausole campione

Adesione alla Convenzione. Per poter acquistare attraverso la Convenzione, l’Amministrazione Contraente designa il Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 1 del d. Lgs. 50/2016 e potrà nominare il Direttore dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 101 del Codice Appalti. Gli Atti di Adesione dovranno essere sottoscritti da persona designata ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa fino a concorrenza del quantitativo massimo ordinabile. L’Atto di Adesione è il documento mediante il quale la singola Amministrazione contraente regola i suoi rapporti con il Fornitore. Si precisa che il Fornitore si obbliga ad eseguire in favore delle Amministrazioni Contraenti, le prestazioni appaltate, alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convezione, a partire dalla data di trasmissione dell’ordinativo di fornitura, mediante l’utilizzo della piattaforma Siaps. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l’Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Ordine di Fornitura, il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione.
Adesione alla Convenzione. Il Ministero, l’ABI e la CDP concordano che la Convenzione potrà essere estesa a ciascun soggetto, avente le caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 3, del Decreto FRI, che presenti una richiesta di adesione (la “Richiesta di Adesione”) e non si trovi in stato di insolvenza ovvero sottoposto ad una procedura concorsuale, di insolvenza, di risoluzione o liquidatoria allo stesso applicabile. Per chiarezza, possono presentare una Richiesta di Adesione le banche italiane o le succursali di banche estere comunitarie o extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni. La Richiesta di Adesione, predisposta secondo il modello allegato sub 1 alla Convenzione, dovrà essere sottoscritta digitalmente da un rappresentante del soggetto richiedente a ciò autorizzato e trasmessa in pari data mediante PEC al Ministero, all’ABI e alla CDP agli indirizzi di cui al successivo articolo 25 (Comunicazioni ed elezione di domicilio), unitamente alla documentazione alla stessa allegata. Con la sottoscrizione e trasmissione della Richiesta di Adesione, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, in conformità al presente Articolo il soggetto richiedente aderirà alla presente Convenzione in qualità di Banca Finanziatrice e diverrà, dunque, Parte della Convenzione in tale capacità, assumendo tutti i relativi obblighi e acquisendone i diritti, a decorrere dall’ultima delle date di ricezione di detta richiesta da parte del Ministero, dell’ABI e della CDP. Resta inteso che l’adesione alla Convenzione da parte della Banca Finanziatrice verrà meno qualora quest’ultima non abbia sottoscritto il Mandato entro 60 (sessanta) giorni dall’invio della Richiesta di Adesione ovvero qualora vengano meno i requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o dalla presente Convenzione, ferma restando ogni responsabilità ad essa ascrivibile nei confronti del Ministero, e/o dell’ABI, e/o della CDP.
Adesione alla Convenzione. Il Ministero e la CDP concordano che la Convenzione potrà essere estesa a ciascuno dei soggetti, aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell’articolo 4 del Decreto FRI, che ne facciano richiesta di adesione (la “Richiesta di Adesione”). La Richiesta di Adesione, predisposta secondo il modello allegato sub 4 alla Convenzione, dovrà essere sottoscritta digitalmente da un rappresentante del soggetto richiedente a ciò autorizzato e trasmessa in pari data mediante PEC al Ministero e alla CDP agli indirizzi di cui al successivo articolo 24 (Comunicazioni ed elezione di domicilio). Con la trasmissione della Richiesta di Adesione predisposta e trasmessa in conformità al presente articolo, il soggetto richiedente diviene Banca finanziatrice e, dunque, è Parte della Convenzione, assumendone gli obblighi ed acquistandone i diritti, dalla ultima delle date di ricezione di detta richiesta da parte del Ministero e dalla CDP. Resta inteso che l’adesione alla Convenzione da parte della Banca finanziatrice verrà meno qualora quest’ultima non abbia i requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o la Banca Aderente non abbia sottoscritto il Mandato entro 60 (sessanta) giorni dall’invio della Richiesta di Adesione, ferma restando ogni responsabilità ad essa ascrivibile da parte del Ministero e/o dalla CDP.
Adesione alla Convenzione. 1. Al fine di poter utilizzare la Convenzione, le Amministrazioni dovranno trasmettere a Soresa il provvedimento amministrativo di adesione sul quale Soresa, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la suddetta adesione, rilascerà apposito nulla osta.
Adesione alla Convenzione. Per poter acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, l’Amministrazione Contraente deve: • essere registrata al Sistema; • designare il Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 co. 14 del D. Lgs. 50/2016; • ottenere da Xx.Xx.Xx. il rilascio del Nulla Osta all’adesione alla Convenzione; • aderire alla Convenzione tramite apposito Ordinativo di Fornitura (Atto di Adesione) sottoscritto da persona autorizzata (Punto Ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione fino a concorrenza del quantitativo massimo ordinabile; ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l’Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di Adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione.
Adesione alla Convenzione. 14.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Finlombarda si impegna ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile e ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile a mantenere ferma la sua proposta, volta al reperimento di adesioni all'Iniziativa da parte di (a) soggetti iscritti all'albo ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., (b) soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., e (c) società, in qualunque forma costituite, tra i soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) con potere di rappresentanza delle proprie banche socie, fino al 31 gennaio 2012.
Adesione alla Convenzione. 1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà, dopo aver consultato le Parti della Convenzione e averne ottenuto l’unanime consenso, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d’Europa e che non abbiano partecipato all’elaborazione della Convenzione, ad aderire alla Convenzione con una decisione presa con la maggioranza di cui all’articolo 20 d. dello Statuto del Consiglio d’Europa, e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di sedere nel Comitato dei Ministri.
Adesione alla Convenzione. Per aderire alle Convenzioni stipulate dall’APAC è necessario essere in possesso di almeno un’Utenza per l’accesso al Sistema di e- procurement della Provincia autonoma di Trento di tipo “Punto Ordinante” e in corso di validità. L’Utenza è costituita dalle credenziali (Username e Password) assegnate ad una persona incaricata dall’Amministrazione di operare all’interno del Sistema e si contraddistingue per i poteri ad essa collegati. Le Utenze per il Negozio Elettronico delle Convenzioni sono di tre tipi: Punto Ordinante (P.O.): è la persona che ha il potere di impegnare la spesa per conto dell’Amministrazione che rappresenta. Ha la firma digitale, con la quale può firmare i documenti necessari per la procedura di acquisto tramite Negozio Elettronico. Operativamente, all’interno del Sistema, può: ⮚ elaborare e gestire l’Ordine d’acquisto (Ordinativo di Fornitura); ⮚ firmare digitalmente l’ordine; ⮚ inviare l’Ordine d’acquisto al Fornitore; ⮚ accettare/rifiutare la proposta di modifica dell’ordine da parte del Fornitore; ⮚ fare l’entrata merce per gli ordini che ha elaborato direttamente. Assistente del Punto Ordinante (A.P.O.): è la persona che assiste il Punto Ordinante nella procedura di acquisto. Operativamente, all’interno del Sistema può: ⮚ creare il carrello d’acquisto ⮚ elaborare e gestire l’Ordine d’acquisto (Ordinativo di Fornitura) creato con il carrello; ⮚ inviare l’ordine firmato dal Punto Ordinante al Fornitore; ⮚ inviare l’accettazione/il rifiuto, firmata digitalmente dal Punto Ordinante, della proposta di modifica dell’ordine inviata dal Fornitore; ⮚ fare l’entrata merce per gli ordini che ha elaborato direttamente.
Adesione alla Convenzione. Il Medico, per aderire alla Convenzione, deve compilare in ogni sua parte il “Modulo di adesione” predisposto dal Broker. Il “Modulo di adesione” è disponibile sul seguente sito internet: SMI: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; In Più Broker: xxx.xxxxxxxxxxx.xx e su xxx.xxxxxxxxxxxXXX.xx; e, una volta compilato, deve essere inviato al Broker. Al momento della compilazione del Modulo di Adesione l’aderente è tenuto a dichiarare eventuali xxxxxxxx occorsi negli ultimi 5 anni, in tal caso la copertura assicurativa avrà effetto solo a seguito di accettazione da parte della Società, che verrà comunicata da In Più Broker s.r.l. entro 20 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione precontrattuale e della relazione sul/i sinistro/i. Più nello specifico l’Assicurazione avrà effetto: - a partire dalle ore 24 del giorno del pagamento o di disposizione di bonifico al Broker dell’esatto importo di Premio da versare tramite bonifico bancario, se l’Assicurato ha dichiarato di non aver subito sinistri nel quinquennio precedente; - a partire dalle ore 24 del giorno del pagamento o di disposizione di bonifico al Broker dell’esatto importo di Premio da versare tramite bonifico bancario a seguito di eventuale accettazione della adesione da parte della Società, se l’Assicurato ha dichiarato nel “Modulo di adesione” l’esistenza di sinistri liquidati o in corso negli ultimi cinque anni. La copertura assicurativa cessa immediatamente in caso di cancellazione del professionista dal sindacato SMI, così come definiti nella sezione “Assicurati”, con effetto dalla data stessa di cancellazione.
Adesione alla Convenzione. Il Ministero, l’ABI e la CDP concordano che la Convenzione e i relativi Addenda potranno essere estesi a ciascun soggetto, avente le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto 23 febbraio 2015, che presenti una richiesta di adesione (la “Richiesta di Adesione”). La Richiesta di Adesione, predisposta secondo il modello allegato sub 1 alla Convenzione, dovrà essere: