Common use of Politica tariffaria Clause in Contracts

Politica tariffaria. 1. Per i viaggi all’interno del territorio regionale, il sistema tariffario adottato è quello vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto, nonché l’applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni, come definito dalla Conferenza Stato-Regioni nel Documento “Nuova tariffa con applicazione sovraregionale” del 3 agosto 2017 come integrato dal Documento del 21 settembre 2017 e successive ulteriori integrazioni. 2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde direttamente a Trenitalia l’integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, che possono essere stabiliti solo dalla Regione, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF. 3. Trenitalia, in accordo con la Regione, garantirà l’adesione ai nuovi progetti di integrazione tariffarie e/o modali previa verifica dell’impatto economico-finanziario e il pieno ristoro degli oneri tariffari relativi da parte della Regione. Con riferimento al futuro sistema regionale di supervisione e controllo (“Clearing”) dei sistemi di bigliettazione elettronica (SBE), di cui alla DGR 720/2015, Trenitalia parteciperà all’individuazione della corretta gestione e coordinamento unitario dell’interoperabilità/integrazione tra i differenti gestori del servizio TPL regionale aderenti al sistema integrato, nell’ambito di un tavolo di lavoro istituito e coordinato dalla Regione e a cui saranno chiamati a partecipare i gestori del servizio TPL regionale aderenti. 4. Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione e/o di recedere dalle integrazioni tariffarie e/o modali vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse risultino economicamente penalizzanti per Trenitalia e la Regione non si impegni formalmente a compensare i minori introiti. 5. La Regione, inoltre, stabilisce che: a. a far data dal 1 agosto 2018 viene istituito il centroide della città di Roma, come definito nell’allegato 6; b. a far data dal 1° gennaio 2019, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe Metrebus Roma e Lazio relative agli abbonamenti annuali degli studenti sono automaticamente adeguate, come da tabelle di cui all’Allegato 6; c. a far data dal 1° gennaio 2022, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe del Metrebus Lazio e le tariffe aziendali Trenitalia sono automaticamente incrementate, come da tabelle di cui all’Allegato 6; d. a far data dal 1° agosto 2023, con prevendita degli abbonamenti al 25 luglio, le tariffe Metrebus Roma e Metrebus Lazio sono automaticamente incrementate come da tabelle di cui all’Allegato 6; e. a far data dal 1° gennaio 2024 e fino all’anno 2032, sia le tariffe integrate Metrebus Lazio e Roma che le tariffe aziendali Trenitalia, saranno tutte adeguate al tasso del 2%; Gli adeguamenti/incrementi delle tariffe regionali, con applicazione sovraregionale ed integrate (oggi Metrebus Lazio e Metrebus Roma), di cui sopra, sono automaticamente applicati da Trenitalia, con arrotondamento matematico ai 10 centesimi di euro per i biglietti di corsa semplice e per gli abbonamenti, salvo deliberazione contraria da parte della Regione entro il 15 ottobre dell’anno precedente. 6. Inoltre, con apposita deliberazione, la Regione entro l’anno 2018 prevede di introdurre ulteriori casistiche di prezzo alla tariffa 1 TER relativa al servizio aeroportuale no-stop Roma Termini – Fiumicino Aeroporto, anche sulla scorta di una proposta progettuale che Trenitalia si impegna a produrre entro il secondo semestre del 2018. 7. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento di cui al precedente comma 4, contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, nell’eventualità in cui la Regione non proceda con adeguate manovre tariffarie e d’offerta, verserà a Trenitalia l’importo corrispondente all’aumento atteso – anno per anno - e non effettuato, che non sarà computato nel calcolo di cui all’art. 8 comma 3 lettera a). 8. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore; in caso contrario, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni di legge. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all’Allegato 6. Salvo diverse e successive disposizioni, è prevista la possibilità di acquistare il biglietto a bordo treno senza pagamento di alcun sovraprezzo nei casi dettagliati all’Allegato 6; negli altri casi è ammesso l’acquisto a bordo con pagamento di un sovrapprezzo di 5 euro e previo avviso al capotreno, per i viaggiatori in partenza da tutte le stazioni e fermate della Regione, ad eccezione di quelle di cui all’Allegato 6. 9. Trenitalia provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l’articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.

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Samples: Contratto Di Servizio, Contratto Di Servizio Per Il Trasporto Pubblico Ferroviario Di Interesse Regionale E Locale, Service Agreement

Politica tariffaria. 1. Per Trenitalia, per i viaggi all’interno del territorio regionale, adotta il sistema tariffario adottato è quello vigente al momento della sottoscrizione del presente AttoContratto, nonché l’applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni, come definito dalla Conferenza Stato-Regioni nel Documento “Nuova tariffa con applicazione sovraregionale” del 3 agosto 2017 come integrato dal Documento del 21 settembre 2017 e successive ulteriori integrazioni(Allegato 6). 2. La Regione, ai sensi del presente AttoContratto, corrisponde direttamente a Trenitalia l’integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, che possono essere stabiliti solo dalla Regione, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e non già non contenute nel PEF. 3. TrenitaliaTrenitalia ha facoltà di adottare ulteriori titoli individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, in accordo anche combinati con la altre prestazioni o servizi, decorsi trenta giorni dalla data della relativa comunicazione alla Regione, garantirà l’adesione ai nuovi progetti di integrazione tariffarie e/o modali previa verifica dell’impatto economico-finanziario purché le stesse non influiscano negativamente sul PEF e il pieno ristoro degli oneri tariffari relativi senza diritto al riconoscimento da parte della Regione. Con riferimento al futuro sistema regionale Regione di supervisione e controllo (“Clearing”) dei sistemi di bigliettazione elettronica (SBE), di cui alla DGR 720/2015, Trenitalia parteciperà all’individuazione della corretta gestione e coordinamento unitario dell’interoperabilità/integrazione tra i differenti gestori del servizio TPL regionale aderenti al sistema integrato, nell’ambito di un tavolo di lavoro istituito e coordinato dalla Regione e a cui saranno chiamati a partecipare i gestori del servizio TPL regionale aderentialcuna compensazione. 4. Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione e/o di recedere dalle integrazioni tariffarie e/o modali vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse risultino economicamente penalizzanti per Trenitalia e la Regione non si impegni formalmente a compensare i minori introiti. 5. La Regione, inoltre, stabilisce che: a. a far data dal Dal 1 agosto 2018 viene istituito il centroide della città di Roma, come definito nell’allegato 6; b. a far data dal 1° gennaio 2019, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe Metrebus Roma e Lazio relative agli abbonamenti annuali degli studenti sono automaticamente adeguate, come da tabelle di cui all’Allegato 6; c. a far data dal 1° gennaio 2022, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe del Metrebus Lazio e le tariffe aziendali Trenitalia ed integrate dei servizi sono automaticamente incrementateincrementate nella misura e secondo le tempistiche, come da tabelle sempre a partire dal 1 gennaio di cui ogni anno, previste all’Allegato 6; d. a far data dal 1° agosto 2023, con prevendita degli abbonamenti al 25 luglio, le tariffe Metrebus Roma e Metrebus Lazio sono automaticamente incrementate come da tabelle di cui all’Allegato 6; e. a far data dal 1° gennaio 2024 e fino all’anno 2032, sia le tariffe integrate Metrebus Lazio e Roma che le tariffe aziendali Trenitalia, saranno tutte adeguate al tasso del 2%; . Gli adeguamenti/incrementi delle tariffe regionali, con applicazione sovraregionale ed integrate (oggi Metrebus Lazio e Metrebus Roma), di cui sopra, al medesimo Allegato 6 sono automaticamente applicati da Trenitalia, con arrotondamento matematico ai 10 centesimi di euro per i biglietti di corsa semplice e per gli abbonamenti, salvo deliberazione contraria da parte della Regione entro il 15 ottobre dell’anno precedenteRegione. 6. Inoltre, con apposita deliberazione, la Regione entro l’anno 2018 prevede di introdurre ulteriori casistiche di prezzo alla tariffa 1 TER relativa al servizio aeroportuale no-stop Roma Termini – Fiumicino Aeroporto, anche sulla scorta di una proposta progettuale che Trenitalia si impegna a produrre entro il secondo semestre del 2018. 75. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento di cui al precedente comma 4, tariffario contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, nell’eventualità in cui qualora la Regione intervenga per non proceda con adeguate manovre tariffarie effettuarli, come dettagliato nella matrice dei rischi (Allegato 3) e d’offertasalvo il caso di cui all’articolo 19, comma 5, verserà a Trenitalia l’importo corrispondente all’aumento atteso – anno per anno - e non effettuato, che non sarà computato nel calcolo di cui all’art. 8 13, comma 3 3, lettera a). 86. I clienti passeggeri sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore; in caso contrario, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni di legge. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all’Allegato 6. Salvo diverse e successive disposizioni, è prevista la possibilità di acquistare il biglietto a bordo treno senza pagamento di alcun sovraprezzo nei casi dettagliati all’Allegato 6; negli altri casi è ammesso l’acquisto a bordo ammessa con pagamento di un sovrapprezzo di 5 euro e previo avviso al capotreno, per i viaggiatori in partenza da tutte le stazioni e fermate della Regione, ad eccezione di quelle di cui all’Allegato 9. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono riportati all’Allegato 6. 97. Trenitalia provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l’articolazione l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo. 8. Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, secondo il programma formalizzato alla Commissione Trasporti della Conferenza Stato – Regioni in data 13 ottobre 2015, e successivo aggiornamento del 17 maggio 2016. 9. Trenitalia assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta (come da allegato 9) in grado di rispondere adeguatamente alla domanda dei viaggiatori, anche attraverso l’estensione di progetti di digital customer experience ed integrazione multimodale. 10. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 18 della l.r. 33/2013 e s.m.i, la Regione ha avviato l’attuazione del sistema di bigliettazione elettronica regionale (Smart Ticket) attraverso la pubblicazione di un bando di gara europeo. Trenitalia si impegna ad implementare tale sistema di bigliettazione su tutto il servizio ferroviario regionale, secondo le specifiche pubblicate. 11. A tal fine, le Parti si impegnano a definire condizioni e modalità di adesione al progetto Smart Ticket in apposito atto, entro sei mesi dalla firma del Contratto, concordando i necessari interventi e le relative scadenze di attuazione, nonché l’eventuale copertura finanziaria. 12. Nell’ambito del complessivo progetto di digitalizzazione, Trenitalia procederà con la diffusione della Smart Card regionale aziendale che sarà in grado di ospitare sia il contratto Trenitalia che uno o più contratti delle aziende liguri di TPL. 13. Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione e/o di recedere dalle integrazioni tariffarie e/o modali vigenti alla data del presente Contratto, qualora le stesse risultino economicamente penalizzanti per Trenitalia e la Regione non si impegni formalmente a compensare i minori introiti. 14. Le Parti condividono il riconoscimento dell’ammissione gratuita a bordo treno a favore delle Forze dell’Ordine (FF.OO.), per gli scopi di sicurezza sociale cui è destinata; a far data dal 1 gennaio 2018 l’accesso ai treni è subordinato al rispetto di tutti i seguenti requisiti: a. presentazione preventiva al Capotreno; b. esibizione della tessera di riconoscimento personale; c. esibizione dello specifico titolo di viaggio a carattere gratuito (pagamento differito); d. dichiarazione della posizione occupata durante il viaggio; e. indicazione di un riferimento telefonico. I requisiti di cui ai punti a), c), d) ed e) potranno essere reperiti da Trenitalia in automatico e senza presentazione al Capotreno con l’utilizzo di specifica applicazione in corso di sviluppo, distribuita sui dispositivi elettronici delle FF.OO. (Tablet, Smartphone, etc). In questo ultimo caso l’esibizione della tessera di riconoscimento di cui al punto c) avverrà in fase di controlleria. In caso di mancato rispetto anche di uno soltanto di detti requisiti, l’appartenente alle FF.OO. sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e conseguentemente sanzionato ai sensi della normativa vigente. Inoltre, su richiesta del personale di bordo, gli appartenenti alle FF.OO. sono tenuti obbligatoriamente a prestare assistenza in caso di accertamento di identità e/o per mantenimento dell’Ordine Pubblico, ad intervenire per prevenire o reprimere atti che possano procurare danni ai clienti, al materiale rotabile e alle infrastrutture ferroviarie, nonché a supportare il Personale di Bordo nei casi di anormalità che interessano la circolazione stradale (il mancato intervento verrà segnalato ai competenti uffici). Trenitalia relaziona annualmente alla Regione l’effettivo utilizzo, nonché gli interventi effettuati da parte degli appartenenti alle FF.OO. a beneficio della sicurezza a bordo treno. I mancati introiti da traffico derivanti da tale agevolazione sono già compresi nel PEF di cui all’Allegato 3. 15. Le Parti si impegnano a sviluppare evoluzioni del sistema tariffario, che consentano di attuare meccanismi di pricing differenziati per prodotto, servizio e cliente, allo scopo di favorire utilizzi più efficienti dell’offerta ed un progressivo incremento dei ricavi.

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Samples: Service Agreement

Politica tariffaria. 1. Per Trenitalia, per i viaggi all’interno del territorio regionale, adotta il sistema pagina 2626pagina tariffario adottato è quello vigente al momento della sottoscrizione del presente AttoAtto (Allegato n. 5), nonché l’applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni, come definito dalla Conferenza Stato-Regioni nel Documento “Nuova tariffa con applicazione sovraregionale” del 3 agosto 2017 come integrato dal Documento del 21 settembre 2017 e successive ulteriori integrazioni.(Tariffa AS/39/40) 2. La Regione, Regione – ai sensi del presente Atto, Atto - corrisponde direttamente a Trenitalia l’integrale compensazione delle quote quote, per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, che possono essere stabiliti solo dalla Regionegratuità stabilite dalle vigenti normative, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEFContratto. A decorrere dal 1.1.2017, anche le quote a carico dei carico dei Comuni/Province o altri enti territoriali, da corrispondere per le medesime compensazioni, saranno erogate a Trenitalia direttamente dalla Regione Marche. 3. Trenitalia, in accordo con la Regione, garantirà l’adesione ai nuovi progetti di integrazione tariffarie e/o modali previa verifica dell’impatto economico-finanziario e il pieno ristoro degli oneri tariffari relativi da parte della Regione. Con riferimento al futuro sistema regionale di supervisione e controllo (“Clearing”) dei sistemi di bigliettazione elettronica (SBE), di cui alla DGR 720/2015, Trenitalia parteciperà all’individuazione della corretta gestione e coordinamento unitario dell’interoperabilità/integrazione tra i differenti gestori del servizio TPL regionale aderenti al sistema integrato, nell’ambito di un tavolo di lavoro istituito e coordinato dalla Regione e a cui saranno chiamati a partecipare i gestori del servizio TPL regionale aderenti. 4. Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione e/o di recedere dalle integrazioni tariffarie e/o modali vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse risultino dovessero risultare economicamente penalizzanti per Trenitalia e la Regione non si impegni impegnasse formalmente a compensare i minori introiti. 54. La Regione, inoltre, stabilisce che: a. Le tariffe sono state incrementate del 9% a far data dal 1 agosto 2018 viene istituito il centroide gennaio 2016, con conseguente allineamento della città sanzione da applicare in caso di Romairregolarità di viaggio, come definito nell’allegato 6;secondo quanto previsto dalla L.R. 12/2009 e s.m.i. b. 5. Con cadenza biennale, a far data dal 1° gennaio 2019, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, 01.01.2018 le tariffe Metrebus Roma dei servizi, e Lazio relative agli abbonamenti annuali degli studenti conseguentemente la sanzione per irregolarità, sono automaticamente adeguate, come da tabelle di cui all’Allegato 6; c. a far data dal 1° gennaio 2022, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe incrementate del Metrebus Lazio e le tariffe aziendali Trenitalia sono automaticamente incrementate, come da tabelle di cui all’Allegato 6; d. a far data dal 1° agosto 2023, con prevendita degli abbonamenti al 25 luglio, le tariffe Metrebus Roma e Metrebus Lazio sono automaticamente incrementate come da tabelle di cui all’Allegato 6; e. a far data dal 1° gennaio 2024 e fino all’anno 2032, sia le tariffe integrate Metrebus Lazio e Roma che le tariffe aziendali Trenitalia, saranno tutte adeguate al tasso del 29%; Gli adeguamenti/incrementi . Tale incremento delle tariffe regionali, con applicazione sovraregionale ed integrate (oggi Metrebus Lazio riportato nell’allegato 5 al presente atto) è paritetico tra tariffe regionali e Metrebus Roma), di cui sopra, sono integrate; tali incrementi saranno automaticamente applicati ogni due anni da Trenitalia, con arrotondamento matematico ai 10 centesimi di euro per i biglietti di corsa semplice e per gli abbonamenti, salvo deliberazione contraria da parte della Regione entro il 15 ottobre dell’anno precedente.Trenitalia secondo le tabelle delle tariffe aggiornate riportate nell’Allegato 5 al presente Atto. pagina 2727pagina 6. Inoltre, con apposita deliberazione, la Regione entro l’anno 2018 prevede di introdurre ulteriori casistiche di prezzo alla tariffa 1 TER relativa al servizio aeroportuale no-stop Roma Termini – Fiumicino Aeroporto, anche sulla scorta di una proposta progettuale che Trenitalia si impegna a produrre entro il secondo semestre del 2018. 7. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento di cui al precedente comma 4, contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, nell’eventualità in cui la Regione non proceda con adeguate manovre tariffarie e d’offerta, verserà a Trenitalia l’importo corrispondente all’aumento atteso – anno per anno - e non effettuato, che non sarà computato nel calcolo di cui all’art. 8 comma 3 lettera a). 8. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore; vigore e, in caso contrario, i trasgressori sono saranno soggetti alle sanzioni di legge. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi cui alla clientela sono quelli di cui all’Allegato 6L.R 12/2009. Salvo diverse e successive disposizionidisposizioni di legge e successive modificazioni comunicate da Trenitalia annualmente, è prevista la possibilità di acquistare il biglietto a bordo treno senza pagamento di alcun sovraprezzo nei casi dettagliati all’Allegato 6; negli altri casi è ammesso l’acquisto a bordo ammessa con pagamento di un sovrapprezzo di 5 euro e previo avviso al capotreno, per i viaggiatori in partenza da tutte le stazioni e fermate della Regione, ad eccezione di quelle Regione Marche. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all’Allegato 6all’All. 5. 97. Trenitalia provvede deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, ha inoltre l'obbligo di comunicare alla clientela l’articolazione all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo. 8. Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, secondo il programma formalizzato alla Commissione Trasporti della Conferenza Stato – Regioni in data 13 ottobre 2015 e successivo aggiornamento del 17 maggio 2016 trasmessi alla Regione. 9. Trenitalia ha facoltà, previa informativa alla Regione, di adottare ulteriori titoli individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa – lavoro e casa – scuola e turistica anche in collaborazione con gli enti locali, anche combinati con altre prestazioni o servizi, decorsi trenta giorni dalla data della relativa comunicazione alla Regione. 10. L’organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è curata da Trenitalia, che la realizza pagina 2828pagina garantendo la massima omogeneità, in termini di copertura del territorio regionale, nella dislocazione e negli orari di apertura al pubblico delle biglietterie e dei punti vendita, in coerenza con quanto indicato nell’allegato n. 2. ed in termini di: a) copertura del territorio regionale, con integrazione delle biglietterie di Pesaro, Civitanova e San Benedetto del Tronto alla Direzione Regionale Marche; b) revisione dei punti vendita e orari di apertura al pubblico delle biglietterie in funzione della dislocazione delle emettitrici automatiche e dell’introduzione di nuovi sistemi di vendita dei titoli in formato elettronico e on-line. 11. In relazione alla necessità affermata dalla Regione Marche di pervenire in tempi brevi alla introduzione di un sistema di “ticketing” elettronico su tutti i mezzi TPL operanti nelle Marche, Trenitalia si impegna a farsi parte attiva per quanto di propria competenza. 12. Le Parti condividono che il riconoscimento dell’ammissione gratuita a bordo treno a favore delle Forze dell’Ordine (FF.OO.), per gli scopi di sicurezza sociale cui è destinata, è subordinato al rispetto di tutti i seguenti requisiti: • utilizzo della divisa; • presentazione preventiva al Capotreno; • esibizione della tessera di riconoscimento personale unitamente allo specifico titolo di viaggio a carattere gratuito (pagamento differito); • dichiarazione della posizione occupata durante il viaggio. Inoltre, come impegno assunto a fronte della gratuità del titolo di viaggio e su richiesta del personale di bordo, gli appartenenti alle FF.OO. sono tenuti pagina 2929pagina obbligatoriamente a prestare assistenza in caso di accertamento di identità e/o per mantenimento dell’Ordine Pubblico, ad intervenire per prevenire o reprimere atti che possano procurare danni ai clienti, al materiale rotabile e alle infrastrutture ferroviarie, nonché a supportare il Personale di Bordo nei casi di anormalità che interessano la circolazione stradale (il mancato intervento verrà segnalato ai competenti uffici). In caso di sovraffollamento del treno, dovranno lasciare a disposizione dei clienti paganti il posto a sedere. In caso di mancato rispetto anche di uno soltanto di detti requisiti, l’appartenente alle FF.OO. sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e conseguentemente sanzionato ai sensi della normativa vigente. 13. Per le FF.OO. verranno emessi specifici titoli di viaggio a carattere gratuito, anche al fine di monitorare i minori introiti.

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Samples: Service Agreement

Politica tariffaria. 1. Per i viaggi all’interno del territorio regionale, il sistema tariffario adottato è quello vigente al momento della sottoscrizione del presente AttoAtto (allegato 4a), nonché l’applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni, come definito dalla Conferenza Stato-Stato- Regioni nel Documento “Nuova tariffa con applicazione sovraregionale” del 3 agosto 2017 come integrato dal Documento del 21 settembre 2017 e successive ulteriori integrazioni. Il sistema tariffario è riportato nell’allegato 4. Entro il 1° agosto 2020 Trenitalia applicherà il sistema tariffario regionale definito nell’allegato 4b, fermo restando quanto sopra definito per i viaggi tra due o più Regioni. 2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde direttamente ad ARTCal gli importi per l’integrale compensazione a Trenitalia l’integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, che possono essere stabiliti solo dalla Regione, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEFPEF di cui al richiamato allegato 4, che possono essere stabiliti solo dalla Regione, secondo i meccanismi di cui alla Matrice dei rischi. 3. Trenitalia, in accordo con la La Regione, garantirà l’adesione ai nuovi inoltre, stabilisce gli incrementi tariffari per la durata contrattuale, definiti nell’allegato 4 al presente Contratto. 4. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento di cui al precedente comma 3, contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non effettuarli, ARTCal compenserà con i meccanismi di cui alla Matrice dei rischi l’importo corrispondente all’aumento atteso – anno per anno; tale importo non è considerato nel calcolo di cui all’art. 8 comma 3 lettera a). 5. Trenitalia provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo. 6. Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, nonché a tutela della sicurezza personale del viaggiatore secondo il “Piano Operativo di sicurezza e controlleria”, che sarà predisposto entro un anno dalla stipula del Contratto. Il Piano definirà le necessità, le attività, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del Contratto. 7. Trenitalia ha facoltà di adottare – decorsi 40 (quaranta) giorni dalla data della comunicazione alla Regione e in assenza di motivata opposizione da parte di quest’ultima – ulteriori titoli individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa-lavoro e casa–scuola e turistica anche in collaborazione con gli enti locali, anche combinati con altre prestazioni o servizi. 8. Trenitalia assicura una rete di integrazione tariffarie vendita, diretta e/o modali indiretta (di cui all’allegato 2) in grado di rispondere adeguatamente alla domanda dei viaggiatori, anche attraverso l’estensione di progetti di digital customer experience ed integrazione multimodale. Al fine di garantire nell’arco della durata del Contratto un costante adeguato livello di dotazione della rete di vendita e d’informazione, e con riferimento al PEF che prevede un progressivo efficientamento dei costi riferiti al reticolo di vendita diretta ed un potenziamento dei canali di vendita alternativi, nonché alla luce della progressiva digitalizzazione dell’acquisto dei titoli di viaggio, Trenitalia predisporrà, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto previa verifica dell’impatto condivisione con l’ARTCal, un apposito “Piano di intervento per la vendita e l’informazione”, anche tenuto conto delle condizioni territoriali di domanda e di offerta. Il Piano di Intervento per la vendita e l’informazione definirà la necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario e il pieno ristoro degli oneri tariffari relativi da parte della Regioneoriginario del Contratto. Con riferimento al futuro sistema regionale Secondo quanto definito nel Piano di supervisione e controllo Intervento, le condizioni minime di qualità (“Clearing”CMQ) dei sistemi di bigliettazione elettronica (SBE), di cui alla DGR 720/2015, Trenitalia parteciperà all’individuazione della corretta gestione e coordinamento unitario dell’interoperabilità/integrazione tra i differenti gestori del servizio TPL regionale aderenti al sistema integrato, nell’ambito di un tavolo di lavoro istituito e coordinato dalla Regione e a cui saranno chiamati a partecipare i gestori del servizio TPL regionale aderentiall’Allegato 6 potranno essere ridefinite. 49. Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione e/o di recedere dalle integrazioni tariffarie e/o modali vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse risultino economicamente penalizzanti si verifichi il mancato rispetto delle condizioni d’integrazione con conseguente danno economico penalizzante per Trenitalia e la Regione non si impegni formalmente a compensare i minori introitiTrenitalia. 510. La Regione, inoltre, stabilisce che: a. a far data dal 1 agosto 2018 viene istituito Regione ha attivato il centroide della città di Roma, come definito nell’allegato 6; b. a far data dal 1° gennaio 2019, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe Metrebus Roma e Lazio relative agli abbonamenti annuali degli studenti sono automaticamente adeguate, come da tabelle di cui all’Allegato 6; c. a far data dal 1° gennaio 2022, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe del Metrebus Lazio e le tariffe aziendali Trenitalia sono automaticamente incrementate, come da tabelle di cui all’Allegato 6; d. a far data dal 1° agosto 2023, con prevendita degli abbonamenti al 25 luglio, le tariffe Metrebus Roma e Metrebus Lazio sono automaticamente incrementate come da tabelle di cui all’Allegato 6; e. a far data dal 1° gennaio 2024 e fino all’anno 2032, sia le tariffe integrate Metrebus Lazio e Roma che le tariffe aziendali Trenitalia, saranno tutte adeguate al tasso del 2%; Gli adeguamenti/incrementi delle tariffe regionali, con applicazione sovraregionale ed integrate (oggi Metrebus Lazio e Metrebus Roma), di cui sopra, sono automaticamente applicati da Trenitalia, con arrotondamento matematico ai 10 centesimi di euro per i biglietti di corsa semplice e per gli abbonamenti, salvo deliberazione contraria da parte della Regione entro il 15 ottobre dell’anno precedente. 6. Inoltre, con apposita deliberazione, la Regione entro l’anno 2018 prevede di introdurre ulteriori casistiche di prezzo alla tariffa 1 TER relativa al servizio aeroportuale no-stop Roma Termini – Fiumicino Aeroporto, anche sulla scorta di una proposta progettuale che Trenitalia si impegna a produrre entro il secondo semestre del 2018. 7. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento di cui al precedente comma 4, contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, nell’eventualità in cui la Regione non proceda con adeguate manovre tariffarie e d’offerta, verserà a Trenitalia l’importo corrispondente all’aumento atteso – anno per anno - e non effettuato, che non sarà computato nel calcolo di cui all’art. 8 comma 3 lettera a). 8. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore; in caso contrario, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni di legge. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all’Allegato 6. Salvo diverse e successive disposizioni, è prevista la possibilità di acquistare il biglietto riconoscimento dell’ammissione agevolata a bordo treno senza pagamento di alcun sovraprezzo nei casi dettagliati all’Allegato 6; negli altri casi è ammesso l’acquisto a bordo con pagamento di un sovrapprezzo di 5 euro e previo avviso al capotrenofavore delle Forze dell’Ordine (FF.OO.), per i viaggiatori in partenza che sarà attivata da tutte le stazioni e fermate della Regione, ad eccezione di quelle di cui all’Allegato 6Trenitalia come riportato nell’allegato 4c. 9. Trenitalia provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l’articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.

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Politica tariffaria. 1. Per i viaggi all’interno del territorio regionale, il sistema tariffario adottato è quello vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto, nonché l’applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni, come definito dalla Conferenza Stato-Regioni nel Documento “Nuova tariffa con applicazione sovraregionale” del 3 agosto 2017 come integrato dal Documento del 21 settembre 2017 e successive ulteriori integrazioni. 2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde direttamente a Trenitalia l’integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, che possono essere stabiliti solo dalla Regione, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF. 3. Trenitalia, in accordo con la Regione, garantirà l’adesione ai nuovi progetti di integrazione tariffarie e/o modali previa verifica dell’impatto economico-finanziario e il pieno ristoro degli oneri tariffari relativi da parte della Regione. Con riferimento al futuro sistema regionale di supervisione e controllo (“Clearing”) dei sistemi di bigliettazione elettronica (SBE), di cui alla DGR 720/2015, Trenitalia parteciperà all’individuazione della corretta gestione e coordinamento unitario dell’interoperabilità/integrazione tra i differenti gestori del servizio TPL regionale aderenti al sistema integrato, nell’ambito di un tavolo di lavoro istituito e coordinato dalla Regione e a cui saranno chiamati a partecipare i gestori del servizio TPL regionale aderenti. 4. Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione e/o di recedere dalle integrazioni tariffarie e/o modali vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse risultino economicamente penalizzanti per Trenitalia e la Regione non si impegni formalmente a compensare i minori introiti. 5. La Regione, inoltre, stabilisce che: a. : a far data dal 1 agosto 2018 viene istituito il centroide della città di Roma, come definito nell’allegato 6; b. ; a far data dal 1° gennaio 2019, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe Metrebus Roma e Lazio relative agli abbonamenti annuali degli studenti sono automaticamente adeguate, come da tabelle di cui all’Allegato 6; c. ; a far data dal 1° gennaio 2022, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe del Metrebus Lazio e le tariffe aziendali Trenitalia sono automaticamente incrementate, come da tabelle di cui all’Allegato 6; d. ; a far data dal 1° agosto 2023, con prevendita degli abbonamenti al 25 luglio, le tariffe Metrebus Roma e Metrebus Lazio sono automaticamente incrementate come da tabelle di cui all’Allegato 6; e. ; a far data dal 1° gennaio 2024 e fino all’anno 2032, sia le tariffe integrate Metrebus Lazio e Roma che le tariffe aziendali Trenitalia, saranno tutte adeguate al tasso del 2%; Gli adeguamenti/incrementi delle tariffe regionali, con applicazione sovraregionale ed integrate (oggi Metrebus Lazio e Metrebus Roma), di cui sopra, sono automaticamente applicati da Trenitalia, con arrotondamento matematico ai 10 centesimi di euro per i biglietti di corsa semplice e per gli abbonamenti, salvo deliberazione contraria da parte della Regione entro il 15 ottobre dell’anno precedente. 6. Inoltre, con apposita deliberazione, la Regione entro l’anno 2018 prevede di introdurre ulteriori casistiche di prezzo alla tariffa 1 TER relativa al servizio aeroportuale no-stop Roma Termini – Fiumicino Aeroporto, anche sulla scorta di una proposta progettuale che Trenitalia si impegna a produrre entro il secondo semestre del 2018. 7. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento di cui al precedente comma 4, contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, nell’eventualità in cui la Regione non proceda con adeguate manovre tariffarie e d’offerta, verserà a Trenitalia l’importo corrispondente all’aumento atteso – anno per anno - e non effettuato, che non sarà computato nel calcolo di cui all’art. 8 comma 3 lettera a). 8. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore; in caso contrario, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni di legge. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all’Allegato 6. Salvo diverse e successive disposizioni, è prevista la possibilità di acquistare il biglietto a bordo treno senza pagamento di alcun sovraprezzo nei casi dettagliati all’Allegato 6; negli altri casi è ammesso l’acquisto a bordo con pagamento di un sovrapprezzo di 5 euro e previo avviso al capotreno, per i viaggiatori in partenza da tutte le stazioni e fermate della Regione, ad eccezione di quelle di cui all’Allegato 6. 9. Trenitalia provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l’articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordoabordo.

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