Postazioni di lavoro. Il datore di lavoro provvede all’installazione - in comodato d’uso ex art. 1803 C.C. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa. La scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro. Le spese connesse all’installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell’azienda. All’atto della cessazione il telelavoratore s’impegna a restituire le attrezzature ricevute in comodato in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento d’uso.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Postazioni di lavoro. Il Salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei, il datore di lavoro provvede all’installazione alla installazione - in comodato d’uso d'uso ex art. 1803 C.C. c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell’attività dell'attività lavorativa. L’Ente Bilaterale Nazionale, compatibilmente con i fondi a disposizione, può contribuire al co-finanziamento delle spese sostenute dal datore di lavoro e/o del lavoratore. La scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavorolavoro di concerto, ove contribuisca al co-finanziamento, con l’Ente Bilaterale Nazionale. Le Salvo patto contrario, le spese connesse all’installazione all'installazione e gestione della postazione di telelavoro Telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell’azienda. All’atto della cessazione il telelavoratore s’impegna a restituire le attrezzature ricevute in comodato in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento d’usodell'azienda.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Postazioni di lavoro. Il datore di lavoro provvede all’installazione - in comodato d’uso ex art. 1803 C.C. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea ido- nea alle esigenze dell’attività lavorativa. La scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura dell’attrez- zatura sono di competenza del datore di lavoro. Le spese connesse all’installazione all’instal- lazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore lavo- ratore sono a carico dell’azienda. All’atto della cessazione il telelavoratore s’impegna s’im- pegna a restituire le attrezzature ricevute in comodato in buono stato di conservazionecon- servazione, salvo il normale deterioramento d’uso.
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Samples: Arbitration Agreement
Postazioni di lavoro. Il 1. Salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei, il datore di lavoro provvede all’installazione - alla installazione in comodato d’uso ex art. 1803 C.C. c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore, compatibilmente con i fondi a disposizione, può contribuire al cofinanziamento delle spese sostenute dal datore di lavoro e/o del lavoratore. La scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura sono di competenza del datore di lavorolavoro di concerto, ove contribuisca al cofinanziamento, con l’Ente Bilaterale Nazionale di settore.
2. Le Salvo patto contrario, le spese connesse all’installazione e gestione della postazione di telelavoro Telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell’azienda. All’atto della cessazione il telelavoratore s’impegna a restituire le attrezzature ricevute in comodato in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento d’uso.
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