Livello aziendale Clausole campione

Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di: a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia; b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione; c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni. Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti. a) l'andamento recente e quello prev...
Livello aziendale. Questo livello deve garantire un livello di ridondanza rispetto a ciascuna Unità Operativa sia per i dati sia per gli applicativi, deve inoltre consentire una visione di governo a livello Aziendale delle risorse di dotazione dei posti letto di Terapia intensiva. Le soluzioni di Business Intelligence richieste devono essere disponibili ed applicabili anche a questo livello. L’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna è stata istituita con Legge regionale n. 22 del 21 novembre 2013, per fusione delle quattro Aziende Sanitarie Pubbliche di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, il territorio della nuova Azienda coincide con quello dell'insieme delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ovvero con la Romagna. All'interno della nuova Azienda le aree di competenza delle Aziende originali sono definite Ambiti Territoriali: Ambito di Rimini, Cesena, Ravenna, Forlì. Informazioni di tipo generale riguardanti l'Azienda USL Romagna possono essere reperite sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx. Il sistema informativo dell'Azienda USL Romagna non si può dire sia ancora omogeneo, ma risente in maniera importante delle realtà delle Aziende d'origine ed allo stesso modo anche gli applicativi possono pur per la stessa attività risultare diversi nei vari territori. Nella considerazione che la soluzione richiesta per l'AUSL Romagna, oltre al centro Covid HUB Intensive Care di Rimini deve poter essere sviluppata anche per la realtà delle altre terapie intensive della Romagna, il progetto presentato deve opportunamente prendere in considerazione questo aspetto anche dal punto di vista delle integrazioni, dell’architettura server e di rete e dei vincoli esistenti. In questa ottica vengono fornite le specifiche relative nei successivi paragrafi. a. Caratteristiche e vincoli di tipo generale
Livello aziendale. (1) Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti. (2) Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale. (3) Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
Livello aziendale. Le imprese turistiche di particolare importanza nell’ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alla esigenza di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle Parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti. Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione e alla mobilità del personale. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
Livello aziendale. Nel comune intento di accrescere la funzionalità dell'Azienda e migliorare nella sicurezza il servizio a favore dell'utenza, con periodicità annuale e con tempificazione coerente con la preparazione degli strumenti di programmazione aziendale, le Aziende promuovono la informazione della RSU, e delle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, sui seguenti temi: a) andamento economico e produttivo dell'Azienda, con riferimento alle prospettive di sviluppo delle attività e relativa programmazione ed ai risultati di gestione; b) volume degli investimenti effettuati e programmi di investimento; c) programmi di significative ristrutturazioni dell'Azienda connesse ad acquisizioni e/o scorpori di attività; nonché la eventuale costituzione e/o partecipazione a Società di scopo; d) programmi di sviluppo occupazionale, in relazione alle varie forme di lavoro previste dal presente Contratto; e) articolazione orario di lavoro; f) prestazioni oltre il normale orario di lavoro; g) dinamica del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantità globali impegnate nelle politiche retributive aziendali ed al numero dei lavoratori da queste interessati; h) indirizzi strategici in tema di formazione ed addestramento, incluse le notizie sulla attività formativa realizzata nell'anno precedente; i) situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125 in tema di pari opportunità;
Livello aziendale. Art. 10 Materie 1) turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) eventuali forme di flessibilità; 3) part-time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d’inserimento/reinserimento di cui all’art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell’attività dei patronati; 11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui a...
Livello aziendale. 1. Nelle imprese con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture delle Orga- nizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto e alle R.S.U./R.S.A. di cui all’art. 16 comma 1 rispettivamente lettera c e lettera b, nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell’anno e comunque su richiesta di una delle parti, informazioni riguardanti le prospettive dell’impresa, del consorzio, o delle società da essi costituite o controllate, i programmi di sviluppo e innovazioni tecnologiche e le conseguenti riorganizzazioni aziendali, con particola- re riferimento: I. ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione; II. agli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società e/o mu- tamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizione di rilevanti partecipazioni societarie; III. alle prevedibili implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di oc- cupazione e di mobilità; IV. ai programmi di formazione professionale nelle imprese con oltre 200 di- pendenti, secondo le previsioni di cui al comma 5 dell’art. 32; V. al rapporto biennale sulla situazione del personale per le imprese con oltre 100 dipendenti, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (c.d. Co- dice delle pari opportunità tra uomo e donna); VI. ai fenomeni di terziarizzazione, affiliazione, utilizzo lavori atipici (tali infor- mazioni saranno fornite, in termini preventivi, anche a livello di singola uni- tà produttiva); VII. agli inserimenti relativi alle categorie protette; VIII. al calendario delle aperture domenicali e festive (tali informazioni saranno fornite anche a livello di singola unità produttiva). 2. Durante l’incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla struttura e il funzioni- gramma aziendale, sulla dinamica e sulla struttura dell’occupazione, anche in ordi- ne alla tipologia di impiego utilizzata (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo de- terminato), suddivisa per livelli, e sui programmi formativi; saranno altresì forniti dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell’impresa, nonché dati riferiti al bi- lancio preventivo ed al suo andamento periodico nell’anno di riferimento. 3. Xxxxxxx fornite altresì informazioni sugli aspetti generali delle politiche commer- ciali e su quelle che saranno adottate dalla cooperativa a favore e a tutela dei con- sumatori.
Livello aziendale. Richiamata la piena autonomia decisionale e di responsabilità di gestione degli organi aziendali nell'ambito delle prerogative di legge e statutarie e la piena autonomia d'azione dei Sindacati, le Parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano le seguenti procedure per lo sviluppo dei momenti di rapporto in cui si articola il sistema:
Livello aziendale. Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni queste garantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione riguardante il personale, l’organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione o accreditamenti con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant’altro previsto nei singoli punti del presente CCNL. Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e/o territoriale nonché aziendale.
Livello aziendale. Il datore di lavoro all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti. In particolare, il datore di lavoro, fermo restando gli obblighi di legge, deve: - in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; - provvedere affinché ciascun lavoratore, sia adeguatamente informato e formato ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specifica, con verifica di comprensione del linguaggio, deve essere svolta nei riguardi dei lavoratori migranti. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare, fermo restando gli obblighi di legge, devono: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi,...