Common use of Precisazioni ed estensioni di garanzia Clause in Contracts

Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione è prestata per le attività e/o competenze istituzionali dell’Assicurato, così come dichiarato in Polizza e comprende: • la responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso Terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per Danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicurato. • la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili.

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Samples: www.amtrust.it, www.hcitalia.it, underwriting.it

Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione è prestata per le attività e/o competenze istituzionali dell’Assicurato, così come dichiarato in Polizza e comprende: la responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro Xxxxxx nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso Terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. la responsabilità ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per Danni corporali cagionati alle persone trasportate. la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicurato. la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. la responsabilità in capo all’Assicurato per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili.

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Samples: www.amtrust.it

Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione è prestata per le attività e/o competenze istituzionali dell’Assicurato, così come dichiarato in Polizza e comprende: • la responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso Terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per Danni danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitaria titolo esemplificativo non limitativo, i operatori, volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, il in capo all’Assicurato per i Danni derivanti da fatti commessi dal Personale Convenzionato ed il e dal Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicuratoattività, sempreché l’Assicurato abbia verificato che detto Personale (la cui responsabilità personale è esclusa dalla presente assicurazione non rivestendo la qualifica di Assicurato) abbia sottoscritto e sia validamente operante una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale. • la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione L’assicurazione è prestata per le attività e/o competenze istituzionali dell’Assicurato, così come dichiarato in Polizza e comprende: • la responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso Terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità ai sensi dell'Articolo dell’Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato sull’Assicurato per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicuratodell’attività dell’Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per Danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicurato. • la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili.

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