Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione è prestata per le attività e/o competenze istituzionali dell’Assicurato, così come dichiarato in Polizza e comprende: • la responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso Terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per Danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicurato. • la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili.
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Samples: www.amtrust.it, www.hcitalia.it, underwriting.it
Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione è prestata per le attività e/o competenze istituzionali dell’Assicurato, così come dichiarato in Polizza e comprende: • la responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro Xxxxxx nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso Terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per Danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicurato. • la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili.
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Samples: www.amtrust.it
Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione è prestata per le attività e/o competenze istituzionali dell’Assicurato, così come dichiarato in Polizza e comprende: • la responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso Terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per Danni danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitaria titolo esemplificativo non limitativo, i operatori, volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, il in capo all’Assicurato per i Danni derivanti da fatti commessi dal Personale Convenzionato ed il e dal Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicuratoattività, sempreché l’Assicurato abbia verificato che detto Personale (la cui responsabilità personale è esclusa dalla presente assicurazione non rivestendo la qualifica di Assicurato) abbia sottoscritto e sia validamente operante una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale. • la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili.
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Samples: Polizza Di Assicurazione
Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione L’assicurazione è prestata per le attività e/o competenze istituzionali dell’Assicurato, così come dichiarato in Polizza e comprende: • la responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso Terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità ai sensi dell'Articolo dell’Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato sull’Assicurato per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicuratodell’attività dell’Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per Danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicurato. • la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili.
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