Common use of Precisazioni ed estensioni di garanzia Clause in Contracts

Precisazioni ed estensioni di garanzia. Le garanzie di cui alla presente polizza sono espressamente prestate, inoltre, per i seguenti casi, sino alla concorrenza dei massimali previsti per le garanzie RCA: a) limitatamente agli autocarri, la garanzia è operante per i danni ai trasportati, anche se non addetti all’uso del veicolo o delle cose trasportate, a condizione che il loro numero non superi quello indicato dalla carta di circolazione; b) per quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di Legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato a causa di circolazione e non. Per danni da inquinamento dell’ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo da parte delle sostanze succitate; c) per la responsabilità civile del Contraente, compresi i suoi operatori, per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, eseguite con e senza l’impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti il veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; d) per la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente arrecati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati; e) per la responsabilità civile del Contraente per danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza, per fatto non inerente la circolazione stradale, con il limite massimo di Euro 500.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato; f) l’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;

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Samples: Responsabilità Civile Auto E CVT

Precisazioni ed estensioni di garanzia. Le garanzie di cui alla presente polizza sono espressamente prestateA titolo puramente esemplificativo, inoltree non esaustivo, l’assicurazione è prestata, anche in deroga a quanto precedentemente previsto, per i seguenti casile conseguenze della responsabilità civile derivante all’Assicurato, sino alla concorrenza dei massimali previsti per le garanzie RCAai sensi di legge, dalla sua qualità di: a) limitatamente agli autocarriesercente, la in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, di centri di raccolta, distribuzione, trattamento, utilizzo del sangue e trasfusionali, inclusi emoderivati, di tessuti e sostanze di origine umana o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze nonché di ogni prodotto biosintetico, espianto e trapianto di organi e tessuti. Si intendono compresi i danni che possono essere arrecati ai donatori volontari periodici ed occasionali ed ai donatori professionali in diretta conseguenza di un prelievo di sangue o dei suoi derivati ed alla loro somministrazione purché eseguite dal personale del centro. Sono comprese in garanzia è operante le richieste di risarcimento che pervengano durante il periodo dell'assicurazione o al massimo vengano denunciate nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto e di esse l'assicurato medesimo, entro il detto termine, faccia denuncia alla Società nel rispetto di quanto disposto in materia di denuncia dei sinistri; b) civilmente responsabile per i danni provocati a terzi, siano o no degenti, dall'insorgenza o aggravamento della malattia HIV (sindrome di immunodeficienza acquisita ); c) esercente, autorizzato ai trasportatisensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni fase e grado, con protocolli interni e o sponsorizzati da terzi, in via diretta o tramite Istituti o soggetti appositamente convenzionati. L’assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità del Contraente e del proprio personale e non comprende: - la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci e/o presidi e dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo Sponsor (salvo il caso del Promotore/Sponsor senza finalità commerciali che si intende assicurato in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali); - la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della sperimentazione; - i danni imputabili ad assenza del Consenso Informato; - i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello Sponsor; - le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l’entrata in vigore del D. M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all’assolvimento dell’obbligo assicurativo e relativi requisiti minimi dallo stesso previsti; d) Comitato Etico Aziendale od interaziendale, inclusa la responsabilità collegiale ed individuale dei singoli componenti in conseguenza di danni cagionati ai pazienti in relazione ad ogni tipo di sperimentazione. L’assicurazione non comprende: - la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della sperimentazione; - ( i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie degli sperimentatori e dello Sponsor; e) civilmente responsabile per i danni derivanti da beni, compresi fabbricati o loro porzioni e terreni e relativi impianti ed attrezzature, in proprietà o comodato e/o uso a qualsiasi titolo o destinazione, comprese ordinaria e straordinaria manutenzione; f) conferente di rifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi, anche quale committente, qualora le operazioni di smaltimento, che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/od un inquinamento accidentale di qualsiasi natura, siano effettuate da ditte terze regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti; g) civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783-1786 C.C.); l’Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore e cose in essi contenute; h) civilmente responsabile per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull'Assicurato; i) committente per i lavori e/o prestazioni ceduti in appalto. Relativamente a tale estensione si conviene che: - sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone; - l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro; - la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se non addetti all’uso autorizzata dall'Assicurato; j) detentore/utilizzatore di fonti ed apparecchiature radioattive a condizione che l’attività sia intrapresa con l’osservanza delle norme vigenti in materia nonché dalle prescrizioni della competente autorità. Il Contraente/Assicurato s’impegna a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all’impiego delle fonti ed apparecchiature radioattive dai locali di conservazione od uso. La garanzia è estesa anche ai danni derivanti dal trasporto del veicolo materiale radioattivo prelevato e trasportato, esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, dalla stazione ferroviaria di arrivo ai presidi e/o laboratori di competenza del Contraente, ferma restando l’esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al titolo X del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005-Nuovo Codice delle cose trasportateAssicurazioni Private e s.m.i., è obbligatoria l'assicurazione; k) esercente farmacie e/o laboratori interni con preparazione, smercio, distribuzione e vendita al pubblico, anche di prodotti galenici, a condizione che il loro numero non superi quello indicato titolare e le persone addette alla farmacia siano in possesso dei requisiti previsti dalla carta di circolazionelegge per l’esercizio dell’attività; bl) per quanto l’Assicurato sia tenuto esercente a pagaresvolgere attività intramuraria (ovunque svolta), sempreché debitamente autorizzata da parte del Contraente/Assicurato; m) civilmente responsabile ai sensi di Legge, legge per danni patrimoniali puri involontariamente cagionati a terzi, ai prestatori nonché ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi . La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione L’Assicurazione non vale: ( per il trattamenti di dati aventi finalità commerciali ; ( per i danni non patrimoniali di cui all’Art. 2059 del C.C.; ( per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto l’Ente debba rispondere; n) civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2049 C.C.; o) civilmente responsabile per i danni derivanti dalla somministrazione di bevande e cibi nell’ambito del normale servizio di ristorazione dei degenti, nonché per la somministrazione di prodotti alimentari tramite distributori automatici di proprietà di terzi o affidati in gestione a terzi; p) civilmente responsabile per i danni materiali a cose di terzi trovantisi all’interno dei locali nei quali si esplica l’attività dell’Assicurato e derivanti da fuoriuscita incendio di sostanze liquide cose dell’assicurato medesimo; q) esercente a svolgere funzioni amministrative di polizia e funzioni organizzative, anche di attività sanitarie svolte da altri soggetti nei confronti degli utenti; r) esercente a svolgere attività di trasporto primario e secondario per il trasferimento del paziente tra sedi ospedaliere, oppure dal domicilio del paziente alle ubicazioni ove il Contraente esercita le attività indicate in polizza e viceversa; s) civilmente responsabile per i danni derivanti dalla preparazione, somministrazione, distribuzione, utilizzo di prodotti medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici e protesi; t) esercente laboratori chimici e di analisi, compresa l’elaborazione di esiti e referti e la redazione, conservazione e consegna di atti o documenti; u) civilmente responsabile per danni derivanti dall’uso di apparecchi ad uso medicale ed elettromedicale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi, compresi apparecchi a raggi X, radio isotopi, radio nuclidi e altre apparecchiature simili; v) esercente a svolgere attività del Dipartimento di Medicina Preventiva; w) esercente a svolgere terapie particolari, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, “PET Therapy”, “Ippoterapia” e terapia riabilitativa in acqua; x) esercente a svolgere attività formative e ricreative per i dipendenti del Contraente e loro famigliari e terzi, quali convegni, congressi, corsi di addestramento e di aggiornamento, concorsi, tavole rotonde, seminari, escursioni, gite aziendali, viaggi, spettacoli, feste, gare, manifestazioni sportive dilettantistiche ecc.; y) civilmente responsabile per danni derivanti dalla partecipazione a mostre e fiere ed esposizioni collettive e ad iniziative promozionali di ogni tipo, compreso lo smantellamento e l’allestimento degli stand e compresa la concessione di strutture a terzi ai fini dell’organizzazione di tali manifestazioni e iniziative; z) civilmente responsabile per danni cagionati dalle e alle apparecchiature che il Contraente ha in comodato e/o gassose dal veicolo identificato in uso al fine dello svolgimento delle proprie attività. La garanzia è altresì estesa ai danni cagionati a causa di circolazione e non. Per danni terzi e/o agli assistiti da inquinamento dell’ambiente si intendono quelli che si determinano beni, attrezzature od apparecchiature cedute in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo da parte delle sostanze succitateuso dall’Assicurato a qualsivoglia titolo; caa) per la responsabilità civile del Contraente, compresi i suoi operatori, civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione derivanti dalla circolazione o utilizzo, all’interno delle ubicazioni ove si svolge l’attività, di operazioni veicoli in genere anche a motore, di carico muletti, macchine semoventi, di macchinari e impianti anche se azionati da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, eseguite con e senza l’impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti il veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o persona non abilitata a norma delle disposizioni in consegna; d) per la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati vigore; bb)civilmente responsabile per i danni involontariamente arrecati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati; e) per la responsabilità civile del Contraente per danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza, per fatto non inerente la circolazione stradale, con il limite massimo di Euro 500.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente derivanti dalla proprietà e/o dell’Assicuratouso di velocipedi a pedali senza motore utilizzati dai dipendenti per lavoro e/o servizio; f) l’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;

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Samples: Responsabilità Civile Terzi E Prestatori D’opera

Precisazioni ed estensioni di garanzia. Le garanzie di cui alla presente polizza sono espressamente prestate, inoltre, per i seguenti casi, sino alla concorrenza dei massimali previsti per le garanzie RCA: a) per autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, qualora, a titolo occasionale, effettuino trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione; b) limitatamente agli autocarri, la garanzia è operante per i danni ai trasportati, anche se non addetti all’uso del veicolo o delle cose trasportate, a condizione che il loro numero non superi quello indicato dalla carta di circolazione; bc) per quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di Legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato a causa di circolazione e non. Per danni da inquinamento dell’ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo da parte delle sostanze succitate; cd) per la responsabilità civile del Contraente, compresi i suoi operatori, per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, eseguite con e senza l’impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti il veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; de) per la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente arrecati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati; ef) per la responsabilità civile del Contraente per danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza, per fatto non inerente la circolazione stradale, con il limite massimo di Euro 500.000,001.000.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato; fg) l’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto; h) l’assicurazione si intende estesa all’eventuale sovraccarico, per autobus in servizio di linea extraurbano da turismo e da noleggio nonché in servizio pubblico urbano, entro i limiti consentiti dalle disposizioni di legge in vigore; i) la copertura assicurativa si estende ai trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.

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Samples: Responsabilità Civile Auto