Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza Clausole campione

Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza. La Società assume la gestione delle vertenze, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. L’onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l’importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società rinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.
Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza. La Società assume la gestione delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza. La Società assume la gestione delle vertenze, fino all'esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, concordando con lo stesso, legali o tecnici da designare e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell'Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. L'onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che ['importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato, nei termini di cui ai successivi articoli, l'intero importo del danno ed a richiedere al Contraente, in maniera documentata (mediante trasmissione dell'atto di quietanza perfezionato dal danneggiato) e con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie previste, che verranno pagate dal Contraente nei termini previsti dall'art.5). Tale previsione di gestione dei danni è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia contrattualmente prevista, nel qual caso la Società richiederà al Contraente l'intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma. In considerazione della franchigia contrattualmente prevista a carico del Contraente, si conviene che la Società, prima di procedere alla definizione e\o alla liquidazione di un danno, è tenuta ad effettuare una comunicazione preventiva alla Contraente, la quale avrà facoltà di comunicare motivatamente il proprio disaccordo alle intenzioni espresse dalla Compagnia. La Società è tenuta a liquidare i danni risarcibili a termini di polizza, entro 60 (sessanta) giorni dalla definizione degli atti transattivi con i danneggiati. Le parti si impegnano a concordare, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, le migliori modalità operative di gestione dei danni, volte al coordinamento dei flussi documentali e decisionali. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza pe...
Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza. La Società assume la gestione delle vertenze, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito. In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. A maggior precisazione, nell'eventualità che nel corso di un'istruttoria penale si profili il pericolo di un rinvio a giudizio di un dipendente dell'Assicurato, le parti si accorderanno per la tacitazione degli aventi diritto, restando inteso che la liquidazione potrà essere effettuata, ove necessario, con i criteri di opportunità, oltre che di convenienza, più appropriati alle singole fattispecie e quindi, se del caso, anche da quelli di prassi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. L’onere della gestione e liquidazione dei danni, indipendentemente che l’importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza, è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale, invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Relativamente alla nomina di legali, periti e consulenti, l'Assicurato può affiancare, a quello nominato dalla Società, personale da esso incaricato e/o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società. La Società non riconosce, peraltro, spese so...
Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza. La gestione delle vertenze ed i relativi oneri gravanti sulla Società e sul Contraente sono regolati come segue:
Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza. La gestione delle vertenze ed i relativi oneri gravanti sulla Società e sul Contraente sono regolati come segue: Una volta effettuato il pagamento, la Società provvederà ad effettuare il recupero degli importi risultanti in franchigia e dalla stessa anticipati, previa emissione con cadenza semestrale di uno specifico atto di quietanzamento contenente le seguenti informazioni: • numero del sinistro • data di denuncia del sinistro • data di liquidazione del sinistro • importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato • documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente) • importo da recuperare nei confronti del Contraente. Il Contraente provvederà al pagamento degli importi risultanti a debito entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione dell’atto, contenente le complete informazioni sopra indicate. Se la richiesta perviene al Contraente senza tale documentazione, il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione completa. La Società si impegna a chiedere il rimborso delle franchigie anche per i 5 anni successivi alla cessazione della polizza.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: