Premio di anzianità. Al lavoratore che ha conseguito complessivamente, anche in gruppi e qualifiche diversi, presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art.56 (trasferimenti) - i periodi di anzianità di servizio sottoindicati, compete un premio di anzianità. Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del 15^ anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del 23^ anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari ai cinque sesti della retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo,ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita all'atto della maturazione del diritto al premio. Il suddetto premio assorbe fino a concorrenza ogni altra provvidenza similare compreso il premio fedeli alla miniera . Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro. Date le finalità e la natura del premio di anzianità, nel computo dell'anzianità utile agli effetti della concessione di esso viene compreso anche il servizio eventualmente prestato nella stessa Azienda come appartenente alla qualifica di cui alla parte I, a partire dal l° maggio 1963.
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Premio di anzianità. Al lavoratore che ha abbia conseguito complessivamente, anche in gruppi e qualifiche diversi, presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art.56 (trasferimenti) - i periodi di anzianità di servizio sottoindicati, compete un premio di anzianità. Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del 15^ quindicesimo anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del 23^ ventitreesimo anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari ai cinque sesti della alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo,, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita all'atto della maturazione del diritto al premioin ciascuna di dette scadenze. Il suddetto premio assorbe fino a concorrenza ogni altra provvidenza similare compreso il premio fedeli alla miniera . Nei casi Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio percezione delle quote di anzianitàpremio, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art 56 (trasferimenti) - prima della detta risoluzione, risoluzione sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad a un anno anno, se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro. Date le finalità e la natura del premio di anzianitàpremio, nel computo dell'anzianità utile agli effetti della concessione di esso viene compreso anche il servizio eventualmente prestato nella stessa Azienda come appartenente alla qualifica di cui alla parte I, a partire dal lII o - dopo il 1° maggio 19631963 - alla qualifica di cui alla parte I. Il lavoratore che, provenendo dalla qualifica di cui alla parte II, abbia già percepito la prima quota del premio di anzianità in base alle disposizioni del contratto di lavoro relativo a detta qualifica, avrà diritto a usufruire della sola seconda quota di premio prevista dal presente articolo. Qualora il lavoratore abbia già percepito, quale appartenente alla qualifica di cui alla parte II, ambedue le quote di premio, sarà considerato estinto il suo diritto al premio di anzianità come lavoratore appartenente alla qualifica cui si applica la presente parte.
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Premio di anzianità. Al lavoratore che ha conseguito complessivamente, anche in gruppi e qualifiche diversi, presso la stessa Azienda - salvo quanto quando disposto dal penultimo comma dell'art.56 dell'art. 27 (trasferimenti) - i periodi di anzianità di servizio sottoindicati, compete un premio di anzianità. Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del 15^ 15° anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del 23^ 23° anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari ai cinque sesti della retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo,ex , indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita all'atto della maturazione del diritto al premio. Il suddetto premio assorbe fino a concorrenza ogni altra provvidenza similare compreso il premio "fedeli alla miniera miniera". Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad a un anno se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro. Sarà invece computabile il periodo trascorso alle armi anche per il servizio di leva, sempreché a seguito di detta chiamata non sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro e ciò per le chiamate alle armi antecedenti al d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303. Date le finalità e la natura del premio di anzianità, nel computo dell'anzianità della anzianità utile agli effetti della concessione di esso viene compreso anche il servizio eventualmente prestato nella stessa Azienda come appartenente alla qualifica di cui alla parte I, a partire dal l1° maggio 1963.
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Premio di anzianità. Al lavoratore che ha abbia conseguito complessivamente, anche in gruppi e qualifiche diversi, presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art.56 dell'art. 27 (trasferimenti) - i periodi di anzianità di servizio sottoindicati, compete un premio di anzianità. Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del 15^ quindicesimo anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del 23^ ventitreesimo anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari ai cinque sesti della alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo,ex , indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita all'atto della maturazione del diritto al premioin ciascuna di dette scadenze. Il suddetto premio assorbe fino a concorrenza ogni altra provvidenza similare compreso il premio fedeli alla miniera . Nei casi Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio percezione delle quote di anzianitàpremio, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 27 (trasferimenti) - prima della detta risoluzione, risoluzione sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad a un anno anno, se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro. Sarà invece computabile il periodo trascorso alle armi anche per servizio di leva, sempreché a seguito di detta chiamata non sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro e ciò con particolare riferimento alle chiamate alle armi antecedenti al DL CPS 13 settembre 1946, n. 303. Date le finalità e la natura del premio di anzianitàpremio, nel computo dell'anzianità utile agli effetti della concessione di esso viene compreso anche il servizio eventualmente prestato nella stessa Azienda come appartenente alla qualifica di cui alla parte I, a partire dal lII o - dopo il 1° maggio 19631963 - alla qualifica di cui alla parte I. Chiarimento a verbale. Il lavoratore che, provenendo dalla qualifica di cui alla parte II, abbia già percepito la prima quota del premio di anzianità in base alle disposizioni del contratto di lavoro relativo a detta qualifica, avrà diritto a usufruire della sola seconda quota di premio prevista dal presente articolo. Qualora il lavoratore abbia già percepito, quale appartenente alla qualifica di cui alla parte II, ambedue le quote di premio, sarà considerato estinto il suo diritto al premio di anzianità come lavoratore appartenente alla qualifica cui si applica la presente parte.
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