Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Prescrizione dei Diritti. Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Rami Danni, Contratto Di Assicurazione Rami Danni
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Prescrizione dei Diritti. Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 7.
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Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Prescrizione dei Diritti. Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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