Prescrizione dei diritti. 1. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono: a) in dieci anni in riferimento alla Garanzia Vita (Decesso); b) in due anni in riferimento alle Xxxxxxxx Xxxxx (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Perdita d’Impiego Involontaria). 2. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 c.c. Qualora, entro detti termini, la Compagnia non riceverà alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non possono più essere esercitati.
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Samples: Credit Protection Insurance, Credit Protection Insurance
Prescrizione dei diritti. 1. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono:
a) in dieci anni in riferimento alla Garanzia Vita (Decesso);
b) in due anni in riferimento alle Xxxxxxxx Xxxxx (Invalidità Totale Permanente, Malattia GraveInabilità Totale Temporanea, Perdita d’Impiego Involontaria).
2. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 c.c. Qualora, entro detti termini, la Compagnia non riceverà dovesse ricevere alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non possono più essere esercitati.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni Sulla Persona
Prescrizione dei diritti. 1. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono:
a) in dieci anni in riferimento alla Garanzia Vita (garanzia Decesso);
b) in due anni in riferimento alle Xxxxxxxx Xxxxx (garanzie Invalidità Totale Permanente, Malattia GraveInabilità Totale Temporanea, Perdita d’Impiego Involontaria)Involontaria e Ricovero Ospedaliero.
2. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 c.c. Qualora, entro detti termini, la Compagnia Società non riceverà alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non possono più essere esercitati.
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Samples: Insurance Policy
Prescrizione dei diritti. 1. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono:
a) in dieci anni in riferimento alla Garanzia Vita (Decesso);
b) in due anni in riferimento alle Xxxxxxxx Xxxxx (Invalidità Totale PermanentePermanente da Infortunio o Malattia, Malattia Grave, Perdita d’Impiego InvolontariaInabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia).
2. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 c.c. Qualora, entro detti termini, la Compagnia non riceverà dovesse ricevere alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non possono più essere esercitati.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Ppi – Payment Protection Insurance
Prescrizione dei diritti. 1. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono:
a) in dieci anni in riferimento alla Garanzia Vita (DecessoDecesso – inclusa la garanzia complementare Decesso da Infortunio);
b) in due anni in riferimento alle Xxxxxxxx Xxxxx (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Perdita d’Impiego InvolontariaInabilità Totale Temporanea).
2. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 c.c. Qualora, entro detti termini, la Compagnia non riceverà alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non possono più essere esercitati.
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Prescrizione dei diritti. 1. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono:
a) in dieci anni in riferimento alla Garanzia Vita (Decesso);
b) in due anni in riferimento alle Xxxxxxxx Xxxxx (Invalidità Totale PermanentePermanente da Infortunio o Malattia, Malattia GraveInabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, Perdita d’Impiego Involontaria).
2. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 c.c. Qualora, entro detti termini, la Compagnia non riceverà alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non possono più essere esercitati.
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