PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA. 1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione Personalmente. Alle persone Xxxxxxxxxx è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia (che non sia l’avvocato difensore), ma un’altra persona di fiducia, anche per il punto 1, ove Oggettivamente necessario e Verificabile. 2. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. 3. Presenza dell’Avvocato: a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2, D.Lgs. 28/10 s.m.i.: Le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al 1° incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura, lo stesso dovrà firmare il documento Riservatezza, ecc, consegnato dal Mediatore. b) Nella Mediazione c.d. Facoltativa le parti possono presentarsi senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della Mediazione Facoltativa, le Parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di Mediazione. Il questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della Mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificare la conformità alle norme imperative e dell’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 28/10 s.m.i.
Appears in 2 contracts
Samples: Regolamento Procedura Di Mediazione, Regolamento Procedura Di Mediazione
PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA. 1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione Personalmentemediazione personalmente. Alle persone Xxxxxxxxxx giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia (che non sia l’avvocato difensore), ma un’altra persona di fiducia, anche per il punto 1, ove Oggettivamente necessario e Verificabilecontroversia.
2. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivimotivi e muniti di procura notarile.
3. Presenza dell’Avvocato:dell’avvocato munito di procura speciale a conciliare;
a) Mediazione nella mediazione obbligatoria e e/o disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2, D.Lgs2 del d.lgs. 28/10 s.m.i.28/2010: Le le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al 1° primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura, lo stesso dovrà firmare il documento Riservatezza, ecc, consegnato dal Mediatore.
b) Nella Mediazione nella mediazione c.d. Facoltativa facoltativa le parti possono presentarsi partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della Mediazione Facoltativamediazione facoltativa, le Parti parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di Mediazionemediazione. Il In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della Mediazione mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificare certificarne la conformità alle norme imperative e dell’ordine all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del D.Lgsd.lgs. 28/10 s.m.i28/2010.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Di Mediazione
PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA. 1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione Personalmentepersonalmente. La parteci- pazione per il tramite di rappresentanti, diverso dal proprio legale che assista, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi mediante apposita procura speciale scritta con i necessari poteri per definire la controversia
2. Alle persone Xxxxxxxxxx giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione Mediazione tramite un rappresentante rappresen- tante, diverso dal legale che assiste fornito dei di necessari poteri per definire la controversia (che non sia l’avvocato difensore)controversia. mediante apposita procura speciale scritta
3. Nei casi di cui all’articolo 5 comma 1bis e comma 2 del D.LGS. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, ma un’altra persona al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono parte- cipare con l’assistenza dell’avvocato
4. In assenza della parte, pur invitata dall’Organismo a comparire di fiduciapersona, anche per il punto 1al fine di agevolare l’accordo transattivo finale, ove Oggettivamente necessario l’eventuale accordo potrà essere sottoscritto dal legale e Verificabile.dal rappresentante munito di apposita ed opportuna delega. Tuttavia, in tal caso, l’Organismo si riserva la facoltà di richiedere al rappre - sentante procura speciale con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale Qualora sia richiesta la procura speciale e questa non venga esibita, al Mediatore non sarà consentito dare atto dell’avvenuto accordo
25. Le stesse parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite L’assistenza legale è discipli- nata da norme di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
3legge. Presenza dell’Avvocato:
a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2, D.Lgs. 28/10 s.m.i.: Le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al 1° incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura, lo stesso dovrà firmare il documento Riservatezza, ecc, consegnato dal Mediatore.
b) Nella Mediazione Nelle Mediazioni c.d. Facoltativa le parti possono presentarsi senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della Mediazione Facoltativa, le Parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di Mediazione. Il questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della Mediazione e che, quindivolontarie, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificare certificarne la conformità alle norme imperative e dell’ordine all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del D.LgsD.LGS. 28/10 s.m.i.28/2010 e successive modifiche
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Di Procedura