Pressing will display "str" cooking and the " START Clausole campione

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  • Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • ONERI A CARICO DEL COMUNE 1. Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche alle strutture. 2. Il concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, migliorie inerenti strutture, che l’Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. 3. Qualora derivi dall’esecuzione dei lavori la necessità di una sospensione totale dell’attività del concessionario per un periodo superiore a 30 giorni potrà essere concordato tra le parti o un recupero del periodo di inattività ovvero una riduzione proporzionale del canone annuo. 4. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati con un anticipo di almeno un mese e concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell’attività del medesimo, salvo i casi in cui sussistano evidenti ragioni d’urgenza che impongano l’intervento immediato. 5. Il Concessionario è tenuto a segnalare gli interventi di natura straordinaria che ritiene debbano essere eseguiti. Qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza o negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del Concessionario, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto Concessionario. 6. Il concessionario può proporre al Comune l’assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l’utilizzo dell’impianto sportivo. 7. Il Comune, previa verifica della natura e dell’entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione che sinteticamente dovranno prevedere i seguenti punti: a) che i lavori siano strettamente strumentali alla gestione del servizio; b) che dopo il loro completamento e collaudo le opere diventino di proprietà del Comune; c) che siano realizzati nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 per quanto applicabile; d) che il progetto, previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico, venga approvato dalla Giunta Comunale, dopo che lo stesso, quando previsto, abbia riportato tutti i pareri e nulla osta di legge; e) che i lavori siano svolti sotto il controllo dell’Ufficio Tecnico con obbligo da parte del concessionario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d’opera; f) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione, presentando a garanzia opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi.

  • Norme transitorie 1. Tenuto conto che il presente contratto modifica in modo incisivo l’impianto dei precedenti comparti ed aree di contrattazione, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in via eccezionale e transitoria, limitatamente all’accertamento della rappresentatività per il triennio 2016- 2018 ed agli ambiti di cui al comma 2, in deroga all’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007. 2. Le disposizioni di cui ai commi seguenti si applicano esclusivamente ai comparti “Funzioni centrali” e “Istruzione e Ricerca”, in quanto risultanti dall’aggregazione di due o più dei pre- esistenti comparti previsti dal CCNQ dell’11 giugno 2007, nonché alle corrispondenti aree dirigenziali di cui all’art. 7 (Xxxx dirigenziali). 3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le organizzazioni sindacali possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate. 4. Le organizzazioni sindacali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 devono dimostrare di aver ottemperato a quanto da esso disposto, trasmettendo all’Aran, entro il termine perentorio ivi indicato, “idonea documentazione”, adottata dai competenti organi statutari. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie o che, comunque, non diano conto degli elementi di effettività necessari ad attestare che il nuovo soggetto succeda nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate. 5. In via eccezionale, la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti, qualora prevista, può intervenire ed essere inviata all’ARAN entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2017, a condizione che i competenti organismi statutari abbiano adottato e trasmesso all’ARAN, entro il termine di cui al comma 3, tutti gli atti ivi indicati, necessari ad accertare l’avvenuta aggregazione, ma la predetta ratifica non sia ancora intervenuta. 6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU del 3-5 marzo 2015. Conseguentemente le RSU elette restano in carica fino alla naturale scadenza delle stesse. 7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano la documentazione richiesta al comma 4 o non rispettino i termini perentori di cui ai commi 3 e 5, non sarà possibile riconoscere in capo alle stesse i mutamenti associativi effettuati, per l’accertamento della rappresentatività relativo al triennio 2016-2018. Pertanto, ogni singola organizzazione sindacale interessata da tali mutamenti sarà misurata, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria alla data del 31.12.2014 e dei voti ottenuti alle elezioni RSU del 3-5 marzo 2015. 8. Tutta la documentazione attestante le modifiche associative indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli effetti di legge, deve essere trasmessa all’Aran esclusivamente via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, unitamente ad una nota a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Per la data di ricezione fa fede quella di ricevimento della PEC medesima. 9. Per quanto non previsto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 19 commi da 6 a 11, del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007. 10. L’Aran ammette con riserva le organizzazioni sindacali che, in attuazione del presente articolo, si siano avvalse della facoltà di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, per le quali si sia in attesa di ricevere la documentazione attestante la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti. Lo scioglimento della riserva avverrà tenendo conto della documentazione attestante la ratifica, trasmessa nel rispetto del termine di cui al comma 5.

  • REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

  • Obblighi del Comune 10.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare. 10.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti. 10.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto. 10.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Norme transitorie e finali 1.1. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, Premi Collettivi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Collettivo sottoscritto tra le parti in data 8 novembre 2011, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti di cui all’art. 4.1. ed in deroga al medesimo, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. 24.2. In ipotesi di promozione o retrocessione il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica di cui agli artt. 2.3, 4 e 5 del presente Accordo, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, a meno che, durante la stagione di militanza della società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del contratto la società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo. 24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee.

  • CONDIZIONI SPECIALI Insieme degli articoli con i quali si integrano o rettificano le Condizioni di assicurazione.