Common use of PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE Clause in Contracts

PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquida- zione mensile, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato – una somma pari all’ammontare delle rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell’Art. 30 “PRESTAZIONI AS- SICURATE” delle Condizioni di Assicurazione. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensio- ne dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie: Inabilità temporanea totale Liquidazione della rata Superato il periodo di franchigia, si paga la al lavoro mensile successiva di rata che scade durante il periodo di Inabilità. 2.000 Euro solamente se Ad esempio: la suddetta rata scade nel Durata Inabilità temporanea = 60 giorni : periodo di Inabilità Scadenza rata = 28 di ogni mese Data sinistro = 1 luglio; Scadenza rata 28 Luglio in franchigia; Scadenza rata successiva in copertura Data di inizio copertura Durata della Inabilità Nessun indennizzo in quanto avvenuto = 1 Settembre =30 giorni nei primi 30 giorni dalla data di effetto Data della Inabilità della copertura assicurativa (periodo = 15 Settembre di carenza). In questo caso la durata dell’Inabilità è ininfluente.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquida- zione mensile, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato – una somma pari all’ammontare delle rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell’Art. 30 “PRESTAZIONI AS- SICURATE” delle Condizioni di Assicurazione. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensio- ne dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie: Inabilità temporanea totale Liquidazione della rata Superato il periodo di franchigia, si paga la al lavoro mensile successiva di rata che scade durante il periodo di Inabilità. 2.000 Euro solamente se Ad esempio: la suddetta rata scade nel Durata Inabilità temporanea = 60 giorni : periodo di Inabilità Scadenza rata = 28 di ogni mese Data sinistro = 1 luglio; Scadenza rata 28 Luglio in franchigia; Scadenza rata successiva in copertura Data di inizio copertura Durata della Inabilità Nessun indennizzo in quanto avvenuto = 1 Settembre =30 giorni nei primi 30 giorni dalla data di effetto Data della Inabilità della copertura assicurativa (periodo = 15 Settembre di carenza). In questo caso la durata dell’Inabilità è ininfluenteininfluente.

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