Prestazione in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale Clausole campione

Prestazione in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale. Alla data di scadenza del contratto, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato, ed ove per il contratto stesso non sia stato effettuato il prolungamento della durata contrattuale, Credemvita liquiderà agli aventi diritto il capitale assicurato rivalutato alla data della scadenza medesima. Tale capitale sarà ottenuto rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di scadenza contrattuale e la data di scadenza, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno di scadenza (valutati all’inizio dell’anno stesso). a) la stessa riconosciuta al contratto al 31 dicembre che precede la data di scadenza contrattuale, nel caso della “scadenza originaria”; b) quella calcolata al 31 dicembre dell’anno di scadenza, nel caso di “scadenza successiva” a quella originaria In mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente, il Beneficiario caso vita della prestazione dovuta da Credemvita alla scadenza, è il Contraente stesso.
Prestazione in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale. Alla data di scadenza (“scadenza originaria” o “scadenza successiva”) del contratto, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato, ed ove per il contratto stesso non sia stato effettuato il prolungamento della durata contrattuale, Credemvita liquiderà agli aventi diritto il capitale assicurato rivalutato alla data della scadenza medesima. Tale capitale sarà costituito: - dai premi versati dal Contraente nel corso dell’intera durata contrattuale (al netto dei costi applicati da Credemvita sugli stessi); - delle maggiorazioni attribuite periodicamente da Credemvita nel corso dell’intera durata contrattuale sotto forma di rivalutazione. Ogni rivalutazione attribuita annualmente da Credemvita resta definitivamente acquisita, consolidandosi sul contratto: per le modalità di calcolo della rivalutazione, derivante dalla partecipazione del contratto ad una quota parte degli utili ottenuti dalla gestione separata “Azuritalia II”, si rimanda al successivo art.5 della presente Nota Informativa.
Prestazione in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale. Alla data di scadenza (“scadenza originaria” o “scadenza successiva”) del contratto, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato, ed ove per il contratto stesso non sia stato effettuato il prolungamento della durata contrattuale, Credemvita liquiderà agli aventi diritto il capitale assicurato rivalutato alla data della scadenza medesima. Tale capitale sarà ottenuto: - rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di scadenza contrattuale e la data di scadenza, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno di scadenza (valutati all’inizio dell’anno stesso); - rivalutando ciascun premio eventualmente versato nell’anno di scadenza (e considerato al netto dei costi applicati da Credemvita sullo stesso), per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data di scadenza contrattuale. a) la stessa riconosciuta al contratto al 31 dicembre che precede la data di scadenza contrattuale, nel caso della “scadenza originaria”; b) quella calcolata al 31 dicembre dell’anno di scadenza, nel caso di “scadenza successiva” a quella originaria In mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente, il Beneficiario caso vita della prestazione dovuta da Credemvita alla scadenza, è il Contraente stesso.
Prestazione in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale. Alla scadenza del contratto, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato a tale data, Azuritalia liquiderà ai beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato rivalutato fino alla data della scadenza medesima. Tale capitale sarà costituito: - dai premi versati dal Contraente nel corso dell’intera durata contrattuale (al netto dei costi applicati da Azuritalia sugli stessi); - delle maggiorazioni attribuite periodicamente da Azuritalia nel corso dell’intera durata contrattuale sotto forma di rivalutazione. Ogni rivalutazione attribuita annualmente da Azuritalia resta definitivamente acquisita, consolidandosi sul contratto: per le modalità di calcolo della rivalutazione, derivante dalla partecipazione del contratto ad una quota parte degli utili ottenuti dalla gestione separata “Azuritalia II”, si rimanda al successivo art.5 della presente Nota Informativa.
Prestazione in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale. Alla scadenza del contratto, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato a tale data, Credemvita liquiderà ai beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato rivalutato fino alla data della scadenza medesima. Tale capitale sarà costituito: - dai premi versati dal Contraente nel corso dell’intera durata contrattuale (al netto dei costi applicati da Credemvita sugli stessi); - delle maggiorazioni attribuite periodicamente da Credemvita nel corso dell’intera durata contrattuale sotto forma di rivalutazione. Ogni rivalutazione attribuita annualmente da Credemvita resta definitivamente acquisita, consolidandosi sul contratto: per le modalità di calcolo della rivalutazione, derivante dalla partecipazione del contratto ad una quota parte degli utili ottenuti dalla gestione separata “Azuritalia II”, si rimanda al successivo art.5 della presente Nota Informativa.

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  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

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  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.